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Il PATI può contenere disposizioni operative e di dettaglio (anche senza avere individuato gli ATO?)

30 Apr 2013
30 Aprile 2013

La sentenza del TAR Veneto n. 621 del 2013 esamina alcune questioni in materia di PAT e PATI.

La ricorrente è proprietaria di un compendio immobiliare sito nella zona industriale del Comune di Padova, dotato di una superficie complessiva di 2.605 mq sulla quale insiste uno stabilimento industriale.

In particolare, tale area si trova all’interno del perimetro della Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova (Z.I.P.), istituita direttamente dal legislatore nazionale con L. n. 158/1958, attualmente disciplinata dalla L. n. 739/1969, e gestita dal Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova (di cui sono soci il Comune, la Provincia e la Camera di Commercio di Padova).

A livello comunale l’area è disciplinata dall’art. 21 delle N.T.A. del P.R.G., che, oltre a dettare disposizioni per la “zona industriale”, detta anche disposizioni specifiche per le aree incluse nel perimetro della Zona Industriale e Porto Fluviale.

Con la delibera impugnata la Giunta della Provincia di Padova ha approvato, ai sensi degli artt. 15 e 16 della legge regionale n.11/2004, il piano di assetto del territorio intercomunale (P.A.T.I.) della Comunità Metropolitana di Padova.

Con tale strumento, l’area ricompresa all’interno della Z.I.P. è stata prevalentemente assoggettata alla disciplina di cui all’art. 19.2.2 delle Norme tecniche, rubricato “Ambiti di urbanizzazione consolidata con destinazioni prevalentemente produttive – commerciali – direzionali”, sostanzialmente confermativa della regolamentazione esistente.

Invece, l’area della ricorrente è stata assoggettata alla disciplina prevista dall’art. 19.2.5, avente ad oggetto gli “Ambiti di riqualificazione e conversione”, per cui, in vista di una possibile riconversione dell’area volta ad eliminare l’attuale uso industriale, fino all’adozione del piano degli interventi, è stata ivi, sin da subito, impedita la realizzazione di nuove unità immobiliari.

La ricorrente lamentava l’illegittimità della delibera impugnata, tra gli altri motivi, anche perchè avrebbe violato gli  artt. 13, lett. k) 16 e 17 della L.R.V. n. 11/2004, perchè il P.A.T.I. non  contenere disposizioni operative e di dettaglio (come invece contenute nell’art. 19.2.5, laddove si introducono limiti specifici all’attività edilizia) se non prima di aver individuato gli Ambiti Territoriali Omogenei.

Su questo punto il ricorso non è stato accolto dal TAR.

Scrive, infatti, il TAR: "Infatti, come affermato da questa sezione (sent. n. 2954/2010), relativamente ad un caso analogo, in base all’art. 13 lett. k) della L.R. n. 11/2004, il P.A.T. può inserire anche disposizioni di dettaglio o comunque immediatamente conformative della proprietà, com’è quella impugnata in questa sede. La ricorrente sostiene tuttavia, che nel caso di specie tale possibilità sarebbe preclusa dalla mancata individuazione dei singoli Ambiti Territoriali Omogenei. Il Collegio rileva come tale affermazione non corrisponda al vero, in quanto il P.A.T.I. detta una disciplina differenziata per singoli ambiti, che vengono poi specificamente raffigurati con diverse colorazioni nella carta della trasformabilità".

sentenza TAR Veneto 621 del 2013

Nuovo scontro tra il Governo e la Regione Veneto sulla VAS (L.R. 50/2012 sul commercio e L.R. 55/2012 sullo sportello unico)

22 Apr 2013
22 Aprile 2013

Sul BUR n. 35 del 19 aprile 2013 sono stati pubblicati due nuovi ricorsi del Governo contro le leggi regionali venete in materia di VAS.

In particolare, col ricorso n. 36 il Governo chiede che la Corte Costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi gli artt. 17, 18, 19, 22 e 26 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50, intitolata "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto", pubblicata nel B.U. Veneto 31 dicembre 2012, n. 110, per contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione.

Col ricorso n. 39 il Governo chiede che la Corte Costituzionale voglia dichiarare l’illegittimità dell’art. 4 e 16 della Legge Regionale 31.12.2012, n. 55, recante "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive", per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lett. e) ed s) della Costituzione.

Non sarebbe il caso che la Regione Veneto si mettesse una mano sulla coscienza e intervenisse immediatamente con una modifica legislativa, senza bisogno di farsi annullare anche queste leggi, visto il caos in cui si trovano gli operatori?

Dario Meneguzzo

Ricorsi VAS

 

Chi sono i “familiari” previsti dal Piano casa?

19 Apr 2013
19 Aprile 2013

Chi sono i familiari previsti dal Piano casa?

L’articolo 8 della l. r. Veneto 9 ottobre 2009 n. 26, successivamente modificato dall’articolo 7 della l. r. Veneto 8 luglio 2011 n. 13, contiene un’interpretazione autentica degli articoli 7 e 9 della l. r. Veneto 8 luglio 2009 n. 14 (c.d. Piano casa), disponendo che:

Per “prima abitazione del proprietario” di cui all’articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e “prima casa di abitazione” di cui al comma 3, comma 4, comma 6 e comma 7 dell’articolo 9 della medesima legge, si intendono le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l’avente titolo, o i suoi familiari, risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza ed a mantenerla almeno per i ventiquattro mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità”.

La legge, tuttavia, non specifica il concetto di familiari: essi, dunque, comprendono solo il coniuge ed i figli o anche gli altri parenti e/o affini?

Il Comune di Malo, nella deliberazione della Giunta comunale del 28.11.2011 n. 58, recante: “Legge regionale n. 14/2009 “piano casa” come modificata dalla legge regionale n. 13/2011. approvazione delle modalità di applicazione del “piano casa” nel territorio del comune di malo”, nell’allegato A, contenente le “Modalità applicative - Legge Regionale 13/2011 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla L. R. 12/07/2007 n. 16 in materia di barriere architettoniche”, adempimenti di competenza comunale ai sensi dell’art. 6 comma 1 e art. 8 comma 4 della stessa L.R.13/2011”, sancisce che: “Prima casa di abitazione: si intendono le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l’avente titolo, o i suoi familiari, risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza ed a mantenerla almeno per i ventiquattro mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità. Per familiari si intendono i parenti entro il primo grado (genitori e figli) così come definiti dall’art. 59, 1, lett. e) del D.Lgs. 446/97” (art. 2, lett. h)).

L’articolo da ultimo citato prevedeva che: “Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono: (...) e) considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela”.

 Il D.L. 6.12.2011 n. 121, convertito con modificazioni dalla l. 22.12.2011 n. 214, tuttavia, ha abrogato la lettera e) dell’art. 59 del D. Lgs. 446/1997.

 Una soluzione potrebbe essere l’applicazione analogica al c.d. Piano casa di quanto previsto dall’art. 5, c. 5, D.P.R. 22.12.1986 n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) secondo cui:Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado”?

Qualcuno ha altre soluzioni?

dott. Matteo Acquasaliente

Delibera ed Allegato A del Comune di Malo

 

La Corte Costituzionale dichiara illegittimo anche l’art. 3 della legge della Regione Veneto 27 dicembre 2011, n. 30 (orari del commercio e chiusura domenicale e festiva)

16 Apr 2013
16 Aprile 2013

La Regione Veneto continua a collezionare pronunzie della Corte Costituzionale che dichiarano illegittime leggi regionali venete, per violazione delle prerogative legislative statali.

Evidentemente dopo un po' ci si prende gusto a farsi bastonare dalla Corte, a prescindere dai problemi e dai danni che un simile andazzo crea ai governati.

Questa volta la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 65 del del giorno 8 aprile 2013, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3 della legge della Regione Veneto 27 dicembre 2011, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio e disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali).

Ripotiamo di seguito cosa stabiliva l'articolo 3:

"Art. 3 - Orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio.
1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di commercio al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative.
2. Le attività di commercio al dettaglio possono restare aperte al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue e osservano la chiusura domenicale e festiva. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio.
3. L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
4. Le attività di commercio al dettaglio derogano all’obbligo di chiusura domenicale e festiva di cui al comma 2 nel mese di dicembre, nonché, in via sperimentale, in ulteriori sedici giornate nel corso dell’anno, scelte dai comuni interessati entro il 30 novembre dell’anno precedente, sentite le organizzazioni di cui al comma 1 e favorendo la promozione di iniziative di marketing territoriale concertate con la piccola, media e grande distribuzione, finalizzate alla valorizzazione del tessuto commerciale urbano.
5. Decorso un anno dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sulla base dell’esito della sperimentazione, sentite le rappresentanze degli enti locali e le organizzazioni di cui al comma 1, previo parere della competente commissione consiliare, può ridisciplinare le disposizioni di cui al comma 4.
6. Nei comuni a prevalente economia turistica e nelle città d’arte, individuati ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62“Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d’arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita” e successive modificazioni, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva. I comuni possono individuare le zone del territorio e i periodi di maggiore afflusso turistico, nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di cui al presente comma, secondo le modalità definite dalla medesima legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 .
7. Fatta eccezione per le zone del territorio e i periodi di maggiore afflusso turistico dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d’arte, individuati ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 , è prevista la chiusura obbligatoria degli esercizi di vendita al dettaglio nelle seguenti festività: 1° gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 25 dicembre.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui al titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni, come attuato con la legge regionale 6 aprile 2001, n. 10“Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni.
9. Le disposizioni di cui al comma 2 e di cui al comma 7 non si applicano alle attività di commercio al dettaglio collocate all’interno delle stazioni ferroviarie, porti e aeroporti".
 
Scrive la Corte Costituzionale: "La questione relativa all’art. 3 della legge reg. n. 30 del 2011 è fondata. La norma impugnata detta una serie di rilevanti limitazioni e restrizioni degli orari e delle giornate di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di commercio al dettaglio. Essa, infatti, prevede che «Le attività di commercio al dettaglio possono restare aperte al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue e osservano la chiusura domenicale e festiva. Nel rispetto di tali limiti, l’esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio» (comma 2); «Le attività di commercio al dettaglio derogano all’obbligo di chiusura settimanale e festiva di cui al comma 2 nel mese di dicembre, nonché, in via sperimentale, in ulteriori sedici giornate nel corso dell’anno, scelte dai comuni interessati entro il 30 novembre dell’anno precedente, sentite le organizzazioni di cui al comma 1 e favorendo la promozione di iniziative di marketing territoriale concertate con la piccola, media e grande distribuzione, finalizzate alla valorizzazione del tessuto commerciale urbano» (comma 4).
Tali disposizioni si pongono in contrasto con la disciplina statale in materia di orari e giornate di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e, in particolare, con l’art. 3, comma 1, lettera d-bis), del d.l. 14 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, così come modificato dall’art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, che ha stabilito che le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e di somministrazione di alimenti e bevande siano svolte senza il limite del rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio. Tale ultima modifica è stata oggetto di impugnazione da parte di numerose Regioni che hanno lamentato la violazione della competenza legislativa residuale in materia di commercio ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost. Questa Corte, con sentenza n. 299 del 2012, ha ritenuto non fondate le questioni di costituzionalità sollevate dalle Regioni ricorrenti, dovendosi inquadrare l’art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011 nella materia «tutela della concorrenza».
Ne consegue che l’art. 3 della legge reg. n. 30 del 2011 viola l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.".
Dario Meneguzzo

Il P.A.T. è illegittimo per violazione dell’art.78 del d.lgs. n.267/2000 se non si astengono i consiglieri aventi specifici interessi

15 Apr 2013
15 Aprile 2013

Lo afferma la prima sezione del Consiglio di Stato nel parere numero 02332/2012 in data 17/05/2012, riguardante un ricorso straordinario.

Scrive il Consiglio di Stato che il ricorrente sostiene: "che la delibera consiliare di adozione del P.A.T sia illegittima per violazione dell’art.78 del d.lgs. n.267/2000, in quanto è stata adottata all’esito di una votazione cui hanno preso parte ben 5 consiglieri aventi specifici interessi propri o di parenti o affini sino al quarto grado correlati al contenuto del P.A T. In relazione a tale censura il Comune di Gallio si è limitato a evidenziare che non sussiste la lamentata correlazione tra le prescrizioni contenute nel P.A.T e gli interessi specifici dei consiglieri comunali in quanto il P.A.T. stesso avrebbe un contenuto meramente programmatorio delle linee di assetto e sviluppo del territorio, mentre il piano degli interventi(P.I) disciplinerebbe le relative disposizioni operative urbanistiche correlate agli interessi dei singoli cittadini... Nel merito il ricorso è meritevole di accoglimento, in quanto la delibera di adozione del P.A.T n. 61 del 21 dicembre 2007 è avvenuta violazione dell’art.78 del decreto legislativo n.267/2000, avendo alcuni consiglieri, pur titolari di una pluralità di interessi propri o di parenti o affini, non solo partecipato alla discussione del P.A.T senza dichiarare la sussistenza di propri interessi, ma anche alla votazione esprimendo voto favorevole all’adozione del P.A.T. Né può essere fatto valere quanto sostenuto dal Comune in merito al carattere meramente programmatorio del P.A.T , atteso l’evidente vantaggio immediato derivato dall’attribuzione di vocazione edificatoria ai fondi di proprietà dei consiglieri medesimi o loro parenti o affini. Ne discende la illegittimità della deliberazione del Consiglio comunale n.61 del 21 dicembre 2007 e conseguentemente della deliberazione di ratifica della Giunta regionale del Veneto n.103 del 27 gennaio 2009 e di ogni atto presupposto e/o di esecuzione e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale rispetto agli atti impugnati".

Gallio_parere Consiglio Stato

La Corte Costituzionale boccia la VAS nella versione prevista dalla L. R. Veneto 13/2012

12 Apr 2013
12 Aprile 2013

L’art. 40, c. 1, l. r. Veneto 6 aprile 2012 n. 13 (c.d. Legge finanziaria regionale per l’esercizio del 2012) recita: “1. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 “Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica - VAS” della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 è inserito il seguente comma:

“1 bis. Nelle more dell’adozione della normativa di cui al comma 1 e in attuazione dell’articolo 16, ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica”, come modificato dall’articolo 5, comma 8, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia” convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106:

a) i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali non assoggettati a Valutazione ambientale strategica (VAS) e gli accordi di programma, sono sottoposti a VAS, solo nel caso in cui prevedano progetti o interventi sul territorio riconducibili agli elenchi contenuti negli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) sono sottoposti a VAS i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali già sottoposti a VAS, qualora prevedano la realizzazione di progetti o interventi di cui agli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non previsti o non valutati in sede di approvazione del piano urbanistico di cui costituiscono attuazione”.

In seguito alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento all’articolo citato, la Corte Costituzionale, nella sentenza del 25 marzo 2013 n. 58, pubblicata nella G.U. del 03.04.2013 n. 14, dichiara: “l’illegittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 1, della legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012), nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all’art. 14 della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture);

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 13 del 2012, nella parte in cui aggiunge la lettera b) del comma 1-bis all’art. 14 della legge della Regione Veneto n. 4 del 2008, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe”.

 In particolare, la Consulta ritiene l’art. 40, c. 1, lett. a), l. r. Veneto 58/2013 illegittimo per contrasto con l’art. 117, c. 2, lett. s), Cost., poiché esclude la VAS anche nei casi in cui è la stessa legge statale (in particolare l’art. 6 del D. Lgs. 152/2006 e l’art. 16 della l. 1150/1942) a richiederla, atteso che: “Questa Corte ha costantemente affermato che la valutazione ambientale strategica, disciplinata dal d.lgs. n. 152 del 2006 in attuazione della direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente), attiene alla materia “tutela dell’ambiente” (sentenze: n. 398 del 2006, n. 225 del 2009, n. 221 del 2010, n. 33, n. 129, n. 192 e n. 227 del 2011), di competenza esclusiva dello Stato, e che interventi specifici del legislatore regionale sono ammessi nei soli casi in cui essi, pur intercettando gli interessi ambientali, risultano espressivi di una competenza propria della Regione (sentenza n. 398 del 2006).

Non è dubbio, perciò, che il significativo spazio aperto alla legge regionale dallo stesso d.lgs. n. 152 del 2006 (in particolare, art. 3-quinquies; art. 7, comma 2) non possa giungere fino a invertire le scelte che il legislatore statale ha adottato in merito alla sottoposizione a VAS di determinati piani e programmi, scelte che in ogni caso sono largamente condizionate dai vincoli derivanti dal diritto dell’Unione.

Ciò posto, il ricorrente lamenta che per effetto dell’art. 40, comma 1, impugnato, viene meno la VAS, laddove invece essa è imposta dall’art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006. Si sarebbe perciò in presenza di un effetto pregiudizievole per gli interessi ambientali, che questa Corte ritiene precluso alla legge regionale.

Quanto al rapporto tra la norma impugnata e la normativa dello Stato, occorre premettere che la prima, nonostante l’affermazione in tal senso in essa contenuta, non costituisce attuazione dell’ultimo comma dell’art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), introdotto dall’art. 5, comma 8, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia). Quest’ultima previsione normativa, infatti, ha per esclusivo oggetto il caso in cui il piano urbanistico generale, nel rispetto del quale viene poi adottato lo strumento attuativo, sia già stato sottoposto a VAS. Il legislatore statale, in ragione di ciò e al fine di semplificare il procedimento urbanistico, si è premurato di evitare una duplicazione della valutazione ambientale strategica, indicando le condizioni in presenza delle quali per il piano attuativo non occorre la VAS.

La lettera a) del comma 1-bis dell’art. 14 della legge regionale n. 4 del 2008 riguarda invece l’opposta ipotesi, in cui il piano urbanistico generale non è stato oggetto di valutazione ambientale strategica, ed è chiaro perciò che le due disposizioni hanno presupposti diversi, sicché la prima non può dirsi conseguente alla seconda.

Del resto, l’art. 16, ultimo comma, della legge n. 1150 del 1942, contrariamente a quanto osservato dalla difesa della Regione, non necessita di alcuno sviluppo da parte della legislazione regionale ed è del tutto chiaro nel disciplinare analiticamente la fattispecie: ciò depone ulteriormente nel senso che non c’è alcun nesso oggettivo tra la norma dello Stato e la previsione oggetto del ricorso”.

 Al contrario, l’art. 40, c. 1, lett. b), l. r. Veneto n. 58/2013 è costituzionalmente legittimo poiché: “L’art. 3-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 consente alle Regioni di «adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un’arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali».

Nella parte in cui ammette un intervento del legislatore regionale, ampliativo del livello di protezione accordato agli interessi ambientali, l’art. 3-quinquies riflette il principio affermato da questa Corte, ed appena ricordato, secondo il quale è consentito alla legge regionale incrementare gli standard di tutela dell’ambiente, quando essa costituisce esercizio di una competenza legislativa della Regione e non compromette un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 66 del 2012, n. 225 del 2009, n. 398 del 2006, n. 407 del 2002).

Quand’anche, dunque, la lettera b) del comma 1-bis dell’art. 14 avesse l’effetto, ipotizzato dal ricorrente, di introdurre una nuova ipotesi di VAS, in ogni caso esso verrebbe prodotto a vantaggio dell’ambiente e nell’ambito della competenza legislativa concorrente della Regione in materia di governo del territorio; la disposizione censurata, infatti, ha per oggetto la disciplina giuridica di uno strumento di pianificazione urbanistica senz’altro riconducibile a tale settore di competenza legislativa. In relazione a quest’ultimo il ricorrente non ha svolto alcuna censura, neppure deducendo l’eventuale aggravio procedimentale, in danno delle esigenze di pronta pianificazione urbanistica, che potrebbe derivare dall’obbligo di adottare la VAS per un caso in cui la legge statale non la prevede.

Per tale ragione, a fronte di una previsione normativa che, per ammissione dello stesso ricorrente, incrementa lo standard di protezione ambientale, deve essere esclusa l’invasione della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente”.

dott. Matteo Acquasaliente

L. R. Veneto n. 6 del 2012

C. Cost. 58 del 2013

Relazioni e slides del convegno del 22 marzo 2013 sullo sportello unico

03 Apr 2013
3 Aprile 2013

Pubblichiamo i video delle prime quattro relazioni del convegno del 22 marzo 2013 sullo sportello unico, la relazione scritta  dell'avv. Matteo Nani e le slides, ricordando che chiunque volesse inviare commemti, domande e proposte al dott. Bruno Berto della regione Veneto può utilizzare anche la funzione "commenta" in fondo al presente post. Ringraziamo sentitamente i nostri relatori.

Video dott. Berto

Slides SUAP dott. Berto 22.03

Video dott. Travaglini

SUAP Venetoius 22.03.2013 Slides Travaglini

Video dott. Vego Scocco

Torri di Quartesolo - marzo 2013 Slides Vego Scocco

Video avv. Bigolaro

Sintesi Relazione avv Nani SUAP LR 55 e attività commerciali LR 50 avv. Nani

In allegato pubblichiamo, inoltre, un parere del MISE , che chiarisce alcune criticità emerse nella fase di avvio dei SUAP comunali. In particolare, viene messo in evidenzia che l'utilizzo (da parte di un utente che intende inviare una pratica SUAP) di una casella PEC in alternativa alla piattaforma informatica che il Comune ha provveduto a registrare nel Portale www.impresainungiorno.gov.it, è da ritenere valido in casi limite, vale a dire  solo quando l'adempimento che si vuole trasmettere  non è gestibile con il software stesso.

parere MISE pec

Regione del Veneto: applicazione sperimentale della nuova procedura amministrativa di VAS‏

02 Apr 2013
2 Aprile 2013

Pubblichiamo la bozza della DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE del Veneto (prima della pubblicazione sul BUR), avente per oggetto "Presa d’atto del parere n. 24 del 26 febbraio 2013 della Commissione regionale VAS “Applicazione sperimentale della nuova procedura amministrativa di VAS”.

VAS regione Veneto-nuova procedura 2013

Nota di chiarimenti della Regione sul PAI

28 Mar 2013
28 Marzo 2013

A seguito delle numerose richieste di chiarimenti circa l’applicazione delle disposizioni contenute all’art. 5 del NdA del PAI relative alle “zone di attenzione” la Regione del Veneto ha inviato ai Comuni e alle Province interessate una nota di chiarimenti.

Per quanto concerne l’applicazione della norma bisogna distinguere in:

a) in sede di attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti – art. 5 comma 3 – e al di fuori dalla fattispecie di cui all’art. 8 comma 2, le amministrazioni comunali provvedono a verificare che gli interventi siano compatibili con la specifica natura o tipologia di dissesto individuata, in conformità alle disposizioni generali riportate nell’art. 8 medesimo.

b) in sede di redazione del PAT (o PATI) – art. 5 comma 4 – la valutazione stabilita al comma 4 dell’art. 5 può esser fatta contestualmente alla redazione del piano, oppure rinviata alla fase di redazione del Piano degli Interventi (PI). Perché la valutazione stabilita al comma 4 dell’art. 5 possa essere rinviata alla fase di redazione del PI è necessario che le zone di attenzione vengano ricomprese nella carta delle fragilità entro aree “non idonee” oppure come entro aree “idonee a condizione”, di cui alla L.R. 11/2004 e che le condizioni imposte per l’idoneità comprendano anche la valutazione delle condizioni di dissesto evidenziate e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche. Tra le condizioni imposte potrà esserci direttamente l’eventuale espletamento delle procedure per l’attribuzione del grado di pericolosità. Nel caso di un PAT già approvato, le disposizioni del citato comma 4 dell’art. 5 del PAI vanno comunque applicate nella fase della redazione del PI. Va rimarcato che nelle zone di attenzione individuate nella tavola delle Fragilità all’interno di aree non idonee o di aree idonee a condizione valgono comunque sia le specifiche norme d’attuazione del PAT sia le norme tecniche del PAI, in particolare le prescrizioni generali riportate all’art.8.”

dott.sa Giada Scuccato

PAI_Nota_Regione

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