In zona di vincolo paesaggistico la Soprintendenza non può negare la demolizione di un edificio se non lo tutela con un vincolo specifico
Il TAR Veneto, pronunziando sul diniego da parte della Soprintendenza della demolizione di un edificio in una zona di vincolo paesaggistico, afferma che la presenza di “una caratteristica abitazione rurale” in una zona caratterizzata da sfruttamento industriale di innegabile impatto visivo non può di per sé giustificare il parere negativo, se l’amministrazione non ritiene di intervenire con la apposizione di un vincolo specifico riguardante tale manufatto, nel caso di specie assente.
Si legge nella sentenza n. 1292 del 2014: "Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento perché, anzitutto, nel caso di specie la soprintendenza era chiamata a rendere il proprio parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’articolo 143, comma 5 del decreto legislativo numero 42 del 2004 e quindi in relazione ad un intervento che interveniva in area tutelata per legge; è evidente che in tale situazione il parere non poteva concentrarsi su presunti pregi del bene da demolire senza considerare attentamente ed esaustivamente l’ambiente in cui esso risulta attualmente inserito.
È pertanto evidente che la presenza di “una caratteristica abitazione rurale” in una zona caratterizzata da sfruttamento industriale di innegabile impatto visivo (come emerge ictu oculi dalle fotografie in atti) non può di per sé giustificare il parere negativo se l’amministrazione non ritiene di intervenire con la apposizione di un vincolo specifico riguardante tale manufatto, nel caso di specie assente.
Si deve anche precisare che nel caso di specie l’operato dell’amministrazione risulta illegittimo anche per la totale mancata considerazione delle analitiche controdeduzioni formulate dalla richiedente ed accompagnate da documentazione fotografica le cui risultanze avrebbero dovuto indurre l’amministrazione, se non altro, a meglio giustificare le proprie conclusioni".
Dario Meneguzzo - avvocato
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