Il parere espresso dalla Soprintendenza dopo il termine di 45 giorni di cui all’art. 146 del D.lgs. 42/04 è nullo e privo di effetti: cosa deve fare allora il Comune

22 Nov 2013
22 Novembre 2013

Segnaliamo sulla questione la sentenza del TAR Veneto n.  1295 del 2013.

Scrive il TAR: "Premesso che – ai sensi dell’allora vigente regime transitorio di cui all’art. 159 D.lgs. 42/04 – è stata rilasciata (per silentium) l’autorizzazione paesaggistica in ordine al progetto di PUA, nel quale era stata prevista la realizzazione di cinque edifici da destinare a residenza; che per l’effetto le ricorrenti hanno già eseguito le opere di urbanizzazione, debitamente collaudate; che con i provvedimenti ora impugnati, vigente il regime ordinario ex art. 146 D.lgs. 42/04, è stata respinta con provvedimento del 28 giugno 2013 della Soprintendenza la richiesta di autorizzazione paesaggistica relativamente all’istanza di rilascio dei titoli edilizi per la costruzione di tre dei suddetti edifici e che, per effetto del suddetto parere sfavorevole, il Comune ha provveduto al mero invio di una comunicazione nella  quale ha dato atto del parere, peraltro tardivamente emesso dalla Soprintendenza, senza tuttavia pronunciarsi sull’istanza degli interessati; visti i motivi di ricorso e ritenuta, in via del tutto assorbente ogni ulteriore considerazione, la sussistenza della denunciata violazione delle disposizioni introdotte con l’art. 146 del D.lgs. 42/04; che invero il procedimento non risulta rispettoso della tempistica dettata dai commi 8 e 9 dell’art. 146, in quanto il parere della Soprintendenza, formulato in termini negativi, anche tenendo conto della tesi più favorevole e quindi conteggiando il tempo concesso ai richiedenti per controdedurre al preavviso di diniego loro inviato, risulta comunque espresso quanto risultava ormai superato il termine perentorio di 45 giorni, così come previsto dal comma 8, per l’espressione del richiesto parere; che tale circostanza rende quindi nullo e privo di ogni effetto il parere successivamente reso, in alcun modo in grado di condizionare l’azione dell’amministrazione procedente; che, al contempo, scatta l’obbligo per il Comune di concludere il procedimento, così come previsto in termini generali una volta decorsi 60 giorni dal ricevimento degli atti da parte della Soprintendenza (avvenuto il 5 aprile 2013), indipendentemente dalla manifestazione del parere; ciò detto e ribadita l’inesistenza del parere tardivamente emesso, in quanto manifestato da un autorità che, per inosservanza del termine perentorio dettato dalla legge, non poteva più esercitare il relativo potere attribuitole, sussisteva l’obbligo per il Comune di concludere il procedimento, stante il chiaro disposto di cui alla seconda parte del comma 9, che testualmente recita: “In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione”: illegittima è quindi la mera comunicazione del parere negativo, senza concludere il procedimento, da parte dell’amministrazione comunale; di conseguenza, in accoglimento del presente ricorso annullati gli atti impugnati e ritenuta in particolare l’illegittimità dell’inerzia manifestata dall’amministrazione comunale, si dispone che il Comune provveda in ordine alla richiesta dei ricorrenti, così concludendo il procedimento, tenuto conto delle considerazioni già espresse in occasione della presentazione della proposta di autorizzazione paesaggistica e tenendo conto altresì delle considerazioni già svolte in occasione dell’approvazione del PUA".

avv. Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto 1295 del 2013

Tags: , ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC