Silenzio della P.A. in materia di paesaggio e ambiente

31 Mag 2023
31 Maggio 2023

Il Consiglio di Stato, con lapidaria motivazione, ha affermato che in materia ambientale e paesaggistica non si può procedere per silenzio-assenso, bensì per provvedimenti espliciti (art. 20, co. 4 l. 241/1990). In particolare, nessun titolo edilizio può formarsi per silentium, ove sull’area interessata vertano vincoli paesaggistici.

Di conseguenza, nel caso di specie, il privato non aveva diritto al risarcimento dell’asserito danno patito a seguito dell’annullamento in autotutela del permesso di costruire che egli riteneva essersi formato per silentium: in realtà, non si era formato alcun PdC, stante la presenza in loco di un vincolo paesaggistico.

Post di Daniele Iselle

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1 reply
  1. Anonimo says:

    art. 20 (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire), comma 8 del d.P.R. n. 380/2001:
    Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l’edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti.
    art. 20 (Silenzio assenso), comma 4 della Legge n. 241/1990:
    Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l’immigrazione, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumitĂ , ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonchĂ© agli atti e procedimenti individuati con uno o piĂą decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
    Silenzio assenso e vincoli paesaggistici
    Dalla lettura delle richiamate norme il Consiglio di Stato ha ricordato che in materia ambientale e paesaggistica non si può procedere per silenzio-assenso bensì per provvedimenti espliciti e nel caso di specie nessun titolo poteva ritenersi legittimamente formato per silenzio stante i vincoli paesaggistici gravanti sull’area.

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