Non può essere condonata con la L. 47/1985 una lottizzazione abusiva
Il TAR Veneto spiega perchè la L. 47/1985 non consente di sanare una lottizzazione abusiva.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
Il TAR Veneto spiega perchè la L. 47/1985 non consente di sanare una lottizzazione abusiva.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
Nel caso di specie, il Comune voleva avviare un procedimento per l’approvazione di un PUA, al solo fine di permettere ad una Parrocchia di rifare la facciata della chiesa.
Il TAR Cagliari ne è rimasto così contrariato da utilizzare e spiegare il cd. argomento della dissociazione: esso consiste nell’esaminare i requisiti di applicabilità di una disposizione normativa (fattispecie astratta) per individuare quelle eccezioni implicite che rendono la norma stessa inapplicabile ad alcuni casi concreti (fattispecie concreta), anche se la lettera della legge potrebbe di per sé legittimare la sussunzione della seconda nella prima.
Tale argomento sfrutta la miglior interpretazione delle norme, senza bisogno di dichiararle illegittime.
Alla luce di questo, il TAR ha ritenuto che, a prescindere dal dettato delle N.T.A. comunali, non si possa in alcun modo postulare la necessitĂ di un PUA per un intervento di rifacimento della facciata di una chiesa.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il TAR Cagliari ha offerto una pregevole disamina dell’istituto dell’affidamento del privato, in particolare distinguendo tra affidamento secondo correttezza/buona fede e affidamento legittimo.
Alla P.A. si applica questo secondo tipo di affidamento, perché non può essere assimilata ad un privato tenuto a “comportarsi bene” con la controparte: l’agire amministrativo deve essere valutato in termini di legittimità o meno, anche con riferimento ai principi generali.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il TAR Cagliari ha ricordato che la motivazione è un elemento fondamentale per valutare la legittimità del provvedimento amministrativo, tanto che essa non può essere integrata in sede giudiziale.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Dopo una lunga attesa, è stato pubblicato sulla G.U. n. 92 del 18 aprile 2019 il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (19G00040)".
Il T.A.R. si sofferma sulle responsabilitĂ che gravano sul c.d. proprietario incolpevole in caso di accertamento di un inquinamento risalente nel tempo causato da terzi soggetti.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Nel caso di specie, il privato si rivolgeva al Giudice ordinario per ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale (che si prescrive in cinque anni) causatogli dalla P.A., nel contesto di una pratica edilizia, ma il G.O. a distanza di anni dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del G.A.
Il Comune, nel giudizio riassunto innanzi al TAR Palermo, ne approfittava per sollevare l’eccezione di intervenuta prescrizione.
Il TAR ha rigettato l’eccezione, poiché il processo innanzi al G.O., sebbene viziato dal difetto di giurisdizione, ha comunque dispiegato l’effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione a beneficio del privato.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Si svolgerà presso il Palazzo del Bo a Padova il 9 maggio il convegno dedicato a L’impatto delle ICT sui processi decisionali delle Istituzioni pubbliche, il mercato e le relazioni sociali.
ICT = tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione
Nelle due sessioni mattutina e pomeridiana, verranno affrontati i più recenti sviluppi in tema di digitalizzazione della PA ed innovazione data driven delle imprese. Il convegno è organizzato dall’Università di Padova, Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario e Scuola di Giurisprudenza, nell’ambito degli eventi del Galileo Festival dell’innovazione e gode del patrocinio dell’Ateneo, di InfoCamere e dell’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti.
Il programma completo è disponibile in allegato ed al seguente link https://ilbolive.unipd.it/it/event/limpatto-ict-sui-processi-decisionali-istituzioni.
L'evento è stato accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Padova con l'attribuzione di 6 crediti formativi.
Nel caso di specie, un’impresa riteneva di non dover pagare il contributo straordinario ex art. 16 T.U. edilizia per un Permesso di Costruire con variante urbanistica a mezzo SUAP (per l’ampliamento di un fabbricato industriale) poiché, a suo dire, il d.P.R. 160/2010 che regola il SUAP non imporrebbe la corresponsione di alcun contributo.
Il Consiglio di Stato (confermando la precedente sentenza del TAR Veneto) ha rigettato questa prospettiva: il contributo straordinario è da considerarsi “speciale” rispetto all’ordinaria disciplina dei PdC, ma trova applicazione “generalizzata” nelle varie ipotesi di cui all’art. 16 cit., aggiungendosi agli oneri di urbanizzazione.
Di conseguenza, nella fattispecie decisa dal Consiglio, il “maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica” richiede il pagamento del contributo straordinario perequativo ai sensi dell’art. 16, co. 4, lett. d-ter T.U. edilizia, ma anche della circolare della Regione Veneto 20 gennaio 2015, n. 1 esplicativa della l.r. Veneto 55/2012.
Post di Daniele Iselle – funzionario comunale
Il TAR Palermo ha offerto un’accurata disamina dei presupposti per poter condannare la P.A. al risarcimento del danno aquiliano in favore del privato.
In particolare, il privato deve dimostrare: 1) l’antigiuridicità del comportamento o atto della P.A.; 2) l’esistenza del danno sofferto; 3) il nesso di causalità materiale e giuridica tra comportamento o atto della P.A. e danno subito; 4) il dolo o la colpa della P.A.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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