L’interveniente “ad opponendum” deve notificare il proprio controricorso a tutte le parti del giudizio, anche se non costituite
Il TAR Palermo ha offerto un’applicazione dell’art. 50, co. 2 c.p.a.
Il privato che non assurga al ruolo di controinteressato, formale o sostanziale, ma che decida di partecipare comunque ad un giudizio amministrativo, assume le vesti di interveniente ad opponendum. A quel punto ha l’onere, a pena di inammissibilità, di notificare il controricorso con cui compie l’intervento a tutte le parti del giudizio, anche se non costituite.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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