Archive for month: Novembre, 2024

Ottemperanza delle sentenze del G.O.

30 Nov 2024
30 Novembre 2024

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che la P.A., in disparte da altri strumenti che l’ordinamento potrebbe assicurare, non può chiedere al G.A. chiamato a dare esecuzione al giudicato del G.O., una integrazione del contenuto della decisione da ottemperare (nella specie, nel contesto di una controversia di lavoro, il Comune chiedeva di detrarre dalle somme dovute al dipendente il cd. aliunde perceptum).

Infatti, mentre per il giudicato del G.A. il giudizio di ottemperanza è un giudizio di merito, per quello del G.O. il giudizio di ottemperanza è di pura esecuzione, non potendosi mettere in discussione un giudicato civile, il cui contenuto peraltro non fa alcuna menzione della questione sollevata dalla P.A. in sede di ottemperanza.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Ottemperanza delle sentenze del G.O. di condanna generica

30 Nov 2024
30 Novembre 2024

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che è precluso al G.A., investito dell’ottemperanza di una sentenza del G.O., effettuare nuove valutazioni in fatto e in diritto su questioni che non sono state specificamente dedotte o trattate nel giudizio definito con la sentenza ottemperanda la cui cognizione, nel caso di perdurante contrasto fra le parti, spetta al G.O.

Post di Alberto Antico – avvocato

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L’impugnabilità del decreto che decide il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

30 Nov 2024
30 Novembre 2024

Il TAR Palermo ha affermato che, in tema di impugnazione del decreto del Presidente della Repubblica (o del Presidente della Regione Siciliana), di decisione di un ricorso straordinario, il decreto decisorio è impugnabile in sede giurisdizionale solo per vizi di forma o di procedimento successivi al parere reso dal Consiglio di Stato (o dal C.G.A.R.S.); ciò in applicazione del principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale, e per la connessa esigenza di evitare che, attraverso l’impugnativa in sede giurisdizionale, si possa sindacare il giudizio espresso dall’organo giurisdizionale in sede consultiva, con conseguente sovrapposizione della decisione giurisdizionale alla decisione del ricorso straordinario.

L’art. 15 d.P.R. 1199/1971, nella parte in cui stabilisce la possibilità di impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., dei decreti del Presidente della Repubblica che decidono i ricorsi straordinari, se sono l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, dev’essere interpretato nel senso che il rimedio revocatorio si propone con un nuovo ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Risarcimento del danno per impossibilità di ottenere il bene della vita in forma specifica, la cui titolarità è accertata in una sentenza del G.A.

30 Nov 2024
30 Novembre 2024

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 7982 del 2024) ha affermato che la domanda di risarcimento del danno per l’impossibilità di esecuzione del giudicato, proponibile per la prima volta in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, co. 3 c.p.a., deve ritenersi ammissibile non solo nei casi in cui la spettanza del bene della vita sia affermata direttamente dalla sentenza, ma anche nei casi in cui dalla sentenza del G.A. discenda, comunque, un obbligo conformativo che conduce – in ragione della successiva attività amministrativa e combinandosi con essa – al riconoscimento del bene della vita, la cui concreta attribuzione sia, tuttavia, divenuta successivamente impossibile.

È ammissibile la domanda di risarcimento del danno per l’impossibilità di esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 112, co. 3 c.p.a. anche nell’ipotesi in cui la sentenza ottemperanda non sia formalmente passata in giudicato stante la sua impugnazione per eccesso di potere giurisdizionale con ricorso per Cassazione ex art. 111, co. 8 Cost., in quanto l’utilizzo, da parte del citato art. 112, co. 3 c.p.a. del nomen iuris “giudicato” non può intendersi riferito al cd. giudicato formale, né all’accertamento giurisdizionale divenuto incontestabile anche sotto il profilo della giurisdizione, quanto, piuttosto alla portata sostanziale della pronuncia e, quindi, all’accertamento di merito in ordine alla situazione giuridica sostanziale oggetto del giudizio e all’impossibilità di una esecuzione in forma specifica degli effetti della pronuncia.

L’obbligazione risarcitoria ex art. 112, co. 3 c.p.a. richiede la ricorrenza dei presupposti costituiti dalla riconducibilità dell’impossibilità di ottenere in forma specifica l’esecuzione del giudicato alla condotta del soggetto dal quale si pretende il risarcimento e dall’insussistenza di una causa di giustificazione della condotta, la cui presenza precluderebbe l’insorgenza della responsabilità e, dunque, la nascita dell’obbligazione risarcitoria ex lege. In ordine al primo requisito, trovano applicazione i principi generali di cui agli artt. 40 e 41 c.p., fermo restando il regime probatorio operante nel processo amministrativo e costituito dalla regola della preponderanza dell’evidenza. Inoltre, trattandosi di responsabilità di natura contrattuale, opera il principio secondo il quale spetta al creditore di allegare e provare l’esistenza del titolo, mentre è onere della parte debitrice provare il caso fortuito (inteso come specifico fattore capace di determinare autonomamente il danno), comprensivo del fatto del terzo (che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno), rimanendo a suo carico il fatto ignoto in quanto inidoneo a eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell’accadimento.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. Cons. St. n. 8972-2024

L’appello avverso sentenze che declinano la giurisdizione

30 Nov 2024
30 Novembre 2024

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che i giudizi di impugnazione di sentenze declinatorie della giurisdizione sono soggetti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 105, co. 2 e 87, co. 3 c.p.a., a termini dimidiati.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Ricorso ed interesse ad agire

30 Nov 2024
30 Novembre 2024

Il T.A.R. ricorda che per impugnare una norma generale del Comune occorre dimostrare in giudizio l’interesse ad agire: nel caso di specie, la ricorrente aveva sostenuto, erroneamente, che una norma comunale vietasse l’ampliamento dell’attività produttiva, quando in realtà c’erano altre norme – già esistenti e mai impugnate – che vietavano ciò.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Svolta nel diritto tributario: approvati i testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, nonché della giustizia tributaria

29 Nov 2024
29 Novembre 2024

La l. 111/2023 aveva conferito una delega al Governo per la revisione del sistema tributario.

In questi giorni sono stati emanati ben tre testi unici in attuazione di tale delega, tutti pubblicati in G.U., Serie Generale n. 279 del 28.11.2024, suppl. ordinario n. 40.

Con il d.lgs. 05 novembre 2024, n. 173, entrato in vigore il 29.11.2024, è stato approvato il T.U. delle sanzioni tributarie amministrative e penali, disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-11-28&atto.codiceRedazionale=24G00191&elenco30giorni=false.

Con il d.lgs. 05 novembre 2024, n. 174, entrato in vigore il 29.11.2024, è stato approvato il T.U. dei tributi erariali minori, disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-11-28&atto.codiceRedazionale=24G00192&elenco30giorni=false.

Con il d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, entrato in vigore il 29.11.2024, è stato approvato il T.U. della giustizia tributaria, disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-11-28&atto.codiceRedazionale=24G00193&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

Pubbliche gare (in vigenza del secondo codice appalti) e precedenti risoluzioni contrattuali nei confronti del concorrente

29 Nov 2024
29 Novembre 2024

Il TAR Palermo, per il combinato disposto dell’art. 80, co. 5, lett. c e del comma 10-bis art. cit. d.lgs. 50/2016, ha affermato che costituisce una causa di esclusione discrezionale dalla pubblica gara il fatto che il concorrente nel triennio precedente sia stato raggiunto da una risoluzione giudiziale di un altro contratto pubblico. Il triennio decorre dall’emanazione della sentenza che definisce il relativo giudizio.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Pubbliche gare (in vigenza del secondo codice appalti) e sanzioni interdittive

29 Nov 2024
29 Novembre 2024

Il TAR Palermo ha offerto un’applicazione della causa di esclusione obbligatoria di cui all’art. 80, co. 5, lett. f d.lgs. 50/2016, riferita sia a chi viene raggiunto dalla misura interdittiva ex art. 9, co. 2, lett. c d.lgs. 231/2001 (il divieto di contrattare con la P.A.), senza distinguere tra misura definitiva e misura cautelare, sia a ogni altra sanzione che comporti il medesimo divieto.

Tale misura cautelare (nel caso di specie, irrogata dal GIP e concernente il divieto di contrarre con le PP.AA. per un anno) una volta adottata, comporta una soluzione di continuità rispetto al possesso del requisito, con violazione del fondamentale principio ribadito, da ultimo, dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 7/2024, della continuità del possesso dei requisiti di partecipazione; dal che consegue l’obbligo per la Stazione appaltante di escludere l’operatore economico che si trovi in tale situazione.

Di fronte alle difese dell’impresa, che invocava il riconoscimento delle misure di self cleaning, il TAR ha precisato che la Stazione appaltante, con un giudizio discrezionale insindacabile se non per evidente travisamento dei fatti o manifesta illogicità (non sussistenti nel caso di specie), aveva ritenuto che tali misure non avessero carattere spontaneo e, come tali, non fossero valutabili a tal fine: infatti, l’impresa si era limitata ad aderire agli addebiti formulati, con correlativa assunzione di responsabilità e conseguente adozione delle misure necessarie per ottenere la sospensione della misura interdittiva.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Motivi di ricorso nel contenzioso appalti e prova di resistenza

29 Nov 2024
29 Novembre 2024

Il TAR Catania ha dichiarato inammissibile, per mancato superamento della cd. prova di resistenza”, un motivo di ricorso con cui il ricorrente contestava una mera violazione dell’art. 101 d.lgs. 36/2023 (rubricato Soccorso istruttorio) in sede di giudizio di anomalia dell’offerta, non dimostrando e non allegando, tuttavia, neppure in via di mero principio, le ragioni per cui l’offerta di controparte avrebbe dovuto, sulla base delle sue caratteristiche, essere sottoposta ad un giudizio di anomalia secondo l’id quod plerumque accidit.

Il ricorrente non può limitarsi a proporre generiche censure di illegittimità dell’agere amministrativo a guisa di mero defensor legitimitatis, senza dimostrare il concreto impatto che i vizi prospettati avrebbero sulla sua possibilità di ottenere il bene della vita anelato.

Post di Alberto Antico – avvocato

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