La mancanza della procura speciale per la proposizione del ricorso non è sanabile con efficacia retroattiva
Il Consiglio di Stato, con una recente sentenza del settembre 2015, ribadisce il principio per cui la proposizione del ricorso giurisdizionale amministrativo richiede il rilascio di una procura speciale ai sensi dell’art. 40, comma 1, lettera d) del c.p.a. la cui mancanza non può essere ratificata con efficacia retroattiva ai sensi dell’art. 125 del c.p.c.. Nel caso di specie, l’applicazione di tale principio ha determinato impossibilità di ritenere violato il principio di alternatività tra il ricorso giurisdizionale ed il ricorso amministrativo, in quanto in precedenza nessun ricorso giurisdizionale era stato validamente proposto dalla ricorrente.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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