Permessi di soggiorno e reddito minimo
Il Consiglio di Stato in una recente sentenza ha evidenziato che il possesso di un reddito minimo - idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare – costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto attinente alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese. Tuttavia, la mancanza di reddito nella misura richiesta non rappresenta una causa automaticamente ostativa alla permanenza in Italia, tanto che minimi scostamenti dal livello di richiesto reddito minimo necessario sono stati ritenuti non ostativi ad un atto favorevole dell’Amministrazione. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che sia necessario un bilanciamento ragionevole e proporzionato tra l’esigenza, da un lato, di salvaguardare l’ordine e la sicurezza pubblica e di regolare i flussi migratori e, dall’altro, l’esigenza di salvaguardare i diritti riconosciuti dagli artt. 29 e segg. della Costituzione, senza discriminazione alcuna.
 Post di Gianmartino Fontana - avvocato
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