Che cosa succede se viene indicato un avvocato non cassazionista nell’atto d’appello di un giudizio amministrativo?

09 Gen 2026
9 Gennaio 2026

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede di appello cautelare, ha affermato che l’indicazione, nell’atto di costituzione nel giudizio di appello, di un difensore non abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, a prescindere dalla sottoscrizione o no di atti processuali, comporta ex se in capo a quest’ultimo l’assunzione dello status di difensore costituito nel relativo giudizio, con la conseguente astratta titolarità di una serie di prerogative processuali, tra cui l’accesso al PAT. Ove definitivamente accertato nelle competenti sedi amministrative, il difetto di abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori porrebbe il tema della liceità - per plurimi profili, non solo disciplinari - delle condotte poste in essere (da parte del difensore indicato, in caso di sua consapevolezza; da parte di quello che ha sottoscritto l’atto processuale, in ogni caso; o di entrambi, se ambo consapevoli).

Post di Alberto Antico – avvocato

Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC