Come opera il confronto a coppie?
Il T.A.R. Trento si occupa anche del confronto a coppie, chiarendo come opera questo metodo di valutazione delle offerte pubbliche.
Nella sentenza n. 352 del 2014 infatti si legge che: “come noto (C.d.S., V, 28 febbraio 2012, n. 1150), secondo tale metodo, determinati elementi tecnico-qualitativi di ciascun’offerta sono oggetto di valutazione, secondo coefficienti prestabiliti, all'interno di una tabella triangolare, nella quale tali elementi sono confrontati due a due, appunto per coppie di offerte” ed ancora che:“5.3.1. Invero, il metodo del confronto a coppie non esprime una valutazione assoluta, ma relativa delle offerte, finalizzata ad individuare quella che, nella comparazione con le altre, appare migliore, “non potendo applicarsi un giudizio di tipo transitivo (se A è preferito a B e B a C non è detto che A sia preferito a C); infatti, il confronto a coppie si sostanzia in una serie di distinte e autonome valutazioni di ogni offerta con ciascuna delle altre al fine di pervenire ad una valutazione complessiva dell'offerta medesima, rappresentata dalla sommatoria delle preferenze da essa riportate e che dovrà, da ultimo, essere confrontata con le sommatorie finali delle valutazioni di tutte le altre offerte concorrenti, e per conseguenza la valutazione di ciascun progetto e di ciascuna offerta è data dal totale dei punteggi attribuiti per ogni elemento posto in comparazione” (C.d.S., V, 5 febbraio 2007, n. 458; conf. C.d.S., V, 1150/12, cit.)”.
Per quanto concerne la possibile impugnazione di questa valutazione: “5.3.2. Così, una volta accertata la correttezza dell'applicazione del metodo del confronto a coppie, ovvero quando non ne sia stato accertato un uso abnorme (e nulla qui risulta in tal senso), “non c'è spazio alcuno per un sindacato del giudice amministrativo nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati ed in particolare sui punteggi attribuiti nel confronto a coppie, che indicano il grado di preferenza riconosciuto ad ogni singola offerta in gara, con l'ulteriore conseguenza che la motivazione delle valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze attribuite ai singoli elementi di valutazione considerati nei raffronti con gli stessi elementi delle altre offerte". (C.d.S., VI, 19 marzo 2013, n. 1600; conf. C.d.S., IV, 21 gennaio 2013, n. 341; C.d.S., V, 1150/12, cit.).
5.3.3. Passando così alla fattispecie in esame, le precedenti considerazioni inducono, anzitutto, a ridimensionare la rilevanza delle giustificazioni successivamente fornite dall’Amministrazione sull’informativa ex art. 243 bis inviata dalla parte ricorrente, ed oggetto dei motivi aggiunti successivamente proposti.
Anche se non si volesse ritenere che, in subiecta materia, il diniego totale o parziale di autotutela, espresso o tacito, non sia suscettibile di doverosa impugnazione, non essendo foriero di autonomi effetti lesivi (così C.d.S., V, 25 giugno 2014, n. 3203), tuttavia non v’è dubbio che le nuove giustificazioni offerte costituiscano qui un apporto quasi del tutto superfluo”.
dott. Matteo Acquasaliente
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