Alla Regione Veneto, dal 1/7/2025, la competenza per il rilascio dell’Autorizzazione Unica per impianti di accumulo elettrochimico (BESS) in configurazione “stand-alone”con potenza inferiore o pari a 200 MW
Autorità Competente: L’ente responsabile per l’intero procedimento autorizzativo non è più il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) a livello nazionale, ma la Regione Veneto.
Procedura Amministrativa: L’istanza per l’Autorizzazione Unica deve essere presentata agli uffici regionali competenti. La Regione Veneto gestirà la Conferenza dei Servizi, coinvolgendo tutti gli enti locali interessati. (Arpav, Vigili del Fuoco, Soprintendenza, etc.).
Iter e Tempistiche: L’iter seguirà le procedure e le tempistiche dettate dalla normativa regionale in materia di energia e VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), ove applicabile, pur nel quadro della legge nazionale (D.Lgs. 387/2003 e ora D.Lgs. 190/2024).
Implicazioni Pratiche del Cambiamento
- Maggiore Vicinanza al Territorio: La gestione del procedimento a livello regionale dovrebbe, in teoria, consentire una valutazione più integrata con le politiche energetiche, ambientali e urbanistiche della Regione Veneto.
- Ruolo degli Enti Locali: I Comuni avranno come interlocutore principale la Regione, che fungerà da coordinatore del procedimento.
- Stato della Pratica: Se la richiesta di autorizzazione era già stata presentata al MASE prima del 1° luglio 2025, la normativa di transizione dovrebbe disciplinare il passaggio della pratica dal livello statale a quello regionale. Molto probabilmente, le procedure già avviate proseguiranno presso la nuova autorità competente.
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 794 del 15 luglio 2025
Adempimenti conseguenti all’attribuzione alla Regione della competenza dei procedimenti di autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio degli impianti di accumulo elettrochimico o di accumulatori elettrici termomeccanici, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale in configurazione stand alone, c.d. BESS., aventi potenza inferiore o pari a 200 MW, di cui all’Allegato C, Sez. I, lettera u), al Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’art. 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”.
Post di Daniele Iselle
allegato A del Dpr 31/20107 – non abrogato dalla n.190/2024
A.6. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purche’ integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell’art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
il problema è che l’art. 7bis è si stato abrogato.
Se per cortesia Dott. Iselle, poteva fare un passaggio circa la necessità di richiedere l’autorizzazione paesaggistica per immobili ricadenti ex art. 142 lett. c) ed m), del D.Lgs. n. 42/2004, nel caso di attività libera, di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 190/2024. I commi 1 e 2 non sono molto chiari, si parla di art. 136, non si cita mai l’art. 142(si andrebbe per esclusione che non serva). Quello che pare strano è il fatto che si possa fare un impianto fino a 12 MW in attività libera (allegato A), senza la procedura paesaggistica.
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