16 Gennaio 2013
La Corte dei Conti, sez. di controllo per le Marche, nel parere assunto con deliberazione 29 novembre 2012, n. 169, si è pronunciata sulle recenti innovazioni introdotte in materia di obbligo al ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Il quadro delle norme che disciplinano l’uso dello strumento predisposto dalla Consip non è di immediata lettura.
L’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), ha disposto l’obbligo di ricorso al MEPA (di cui all’articolo 11, comma 5, del dPR 4 aprile 2002, n. 101) per le sole amministrazioni statali centrali e periferiche, con l’esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria
I citato comma è stato fatto oggetto di due importanti modifiche, l’una operata dalla d. L. 7 maggio 2012, n. 52 (cd. prima “spending review”), l’altra dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (finanziaria per il 2013).
Il testo oggi vigente continua ad obbligare le amministrazioni statali centri e periferiche, sempre con l’esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, a fare ricorso al MEPA per gli acquisti sotto soglia, mentre le altre amministrazioni pubbliche “sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici … ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”.
Per completezza, si richiama l’articolo 287, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, ai sensi del quale, “fatta salva la facoltà di ciascuna stazione appaltante di istituire un sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell’articolo 60 del codice, il Ministero dell’economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.A. ed utilizzando le proprie infrastrutture tecnologiche, può provvedere alla realizzazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizione per le stazioni appaltanti […]”.
Recentemente, poi, è intervenuto l'articolo 1, comma 1, del decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 (cd. seconda “spending review”), convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale sembrerebbe (il condizionale è necessario) rafforzare l'obbligo di utilizzo del MEPA da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, sanzionando con la nullità i contratti stipulati, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (avvenuta il 15 agosto 2012), in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip (tra i quali, oltre alle convenzioni quadro, figura anche il MEPA).
Il Comune di Montemarciano ha chiesto chiarimenti alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per le Marche, circa la “portata cogente per gli Enti locali del ricorso ai mercati elettronici ed alla possibilità di riconnettere all’espressione <sono tenuti a fare ricorso> un obbligo di <approvvigionarsi> ovvero di acquistare esclusivamente mediante il mercato elettronico”.
La Corte dei Conti, evidenziato l’ “indubbio problema di coordinamento” generato dal susseguirsi delle norme, ritiene che, per affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria, sussista l’obbligo per gli enti locali di ricorrere al mercato elettronico, ancorché non sussista l’obbligo assoluto di rivolgersi al MEPA, avendo il legislatore riconosciuto una facoltà di scelta tra i diversi mercati elettronici.
Unica deroga al favor dimostrato per gli acquisti effettuati mediante i sistemi di cd. e – procurement che, secondo la Corte, ha portato a ritagliare “una disciplina specifica per gli acquisiti sotto soglia dal carattere particolarmente stringente che, in difetto di espresse previsioni, pare non ammettere deroghe e/o eccezioni di sorta”, con la possibilità di derogare unicamente qualora il bene e/o il servizio non possa essere acquistato secondo le modalità telematiche, ovvero, pur presente all’interno del mercato, si dimostri inidoneo, per mancanza di qualità essenziali, a soddisfare le necessità dell’amministrazione procedente.
Nelle ipotesi di deroga da ultimo richiamate, la stazione appaltante, dandone “compiuta evidenza nella motivazione”, può rivolgendosi alle tradizionali forme e canali di approvvigionamento.
In ogni altro caso, l’ingiustificata deroga rende nullo il contratto stipulato, fondando la connessa responsabilità .
Angelo Frigo – dottore di ricerca in diritto ed economia dell’impresa nell’Università di Verona
Corte Conti Marche n. 169 del 2012
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