Author Archive for: SanVittore

Quali opere possono essere progettate dal geometra?

28 Mag 2013
28 Maggio 2013

Il T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, con la sentenza del 15 maggio 2013 n. 1108, asserisce che il geometra può progettare un’edicola funeraria in quanto opera ascritta fra le modeste costruzioni civili ex art. 16, lett. m) del R.D. n. 274/1929: tale opera, infatti, non determina né particolari e complesse operazioni di calcolo per la sua progettazione, né pericolo per l’incolumità delle persone: “V.1. Va premesso che in zona sismica, ai sensi dell’art. 17 della L. 64/1974, possono essere eseguite costruzioni su progetto d’ingegneri, architetti, geometri o periti edili iscritti nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze. Per delineare, allora, le competenze dei geometri occorre fare riferimento alle norme che disciplinano la specifica figura professionale e, quindi, all’art. 16 del R.D. 274/1929 (Regolamento per la professione di geometra).

Dispone, per quanto d’interesse, tale noma:

"L’oggetto ed i limiti dell’esercizio professionale di geometra sono regolati come segue: …

l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d’industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; …

m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili; ...".

V.2. Ne consegue, in primo luogo, che nei limiti del carattere "modesto" dell’edificio civile, la progettazione può essere eseguita in zona sismica anche da un geometra e, in secondo luogo, che tale competenza del professionista permane anche - ai sensi dell’art. 2 della l. n. 1086/1971 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica), ora ribadito anche dall’art. 64, comma 2, del T.U. Edilizia approvato con d.P.R. n. 380/2001 - nelle ipotesi in cui il progetto di un edificio modesto preveda l’impiego di cemento armato.

È stato in proposito affermato da condivisibile giurisprudenza:

A) che spetta "al G.A. il sindacato sulla valutazione circa l’entità quantitativa e qualitativa della costruzione al fine di stabilire se la stessa … rientri o meno nella nozione di "modesta costruzione civile", alla cui progettazione è limitata la competenza professionale del geometra, ai sensi degli art. 16 ss. r.d. 274/1929" (Tar Salerno 9772/2010);

B) che "il geometra è sempre abilitato alla progettazione di "modeste costruzioni civili"; e che tale competenza permane anche per le costruzioni a struttura metallica o per quelle che richiedano l’impiego di conglomerato cementizio armato normale o precompresso, a condizione - in questo caso - che persista la qualificazione di edificio civile "modesto"…" (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 22 aprile 2011, n. 1022; nello stesso senso: Cons. St., sez. V, 16 settembre 2004, n. 6004);

C) che i limiti posti dal predetto art. 16, lettera m), alla competenza professionale dei geometri, se è pur vero che rispondono a una scelta inequivoca del legislatore dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, lasciano nella sostanza all’interprete ampi margini in ordine alla valutazione dei requisiti della "modestia" della costruzione, della non necessità di complesse operazioni di calcolo e dell’assenza d’implicazioni per la pubblica incolumità.

Della questione, va ricordato, si è già occupato, tra gli altri, con sentenza 5 marzo 2009, n. 134, il anche il T.A.R. Abruzzo, "che in tale occasione ha precisato che il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta, e rientri quindi nella competenza professionale dei geometri, vada individuato nelle difficoltà tecniche che la progettazione e l’esecuzione dell’opera comportano e nelle capacità occorrenti per superarle; ed ha ritenuto che a questo fine assumono specifico rilievo, oltre alla complessità della struttura e delle relative modalità costruttive, anche, ma in via complementare, il costo presunto dell’opera, in quanto si tratta di un elemento sintomatico che vale ad evidenziare le difficoltà tecniche che coinvolgono la costruzione.

In aggiunta, ha anche precisato che la competenza professionale dei geometri in materia di progettazione e direzione dei lavori di opere edili riguarda anche le piccole costruzioni accessorie in cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone" (T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 16 novembre 2010, n. 1213).

V.3. "Il Collegio non ignora la sussistenza di un contrario orientamento, manifestato dalla giurisprudenza civile (Cass., II, 17028/2006, e 19292/2009), che ha considerato nulli sul piano civilistico i contratti d’opera professionale stipulati da geometri in quanto aventi ad oggetto la realizzazione di opere in cemento armato. Si tratta, tuttavia, di una ricostruzione del dato normativo non condividibile in quanto non tiene conto del fatto che anche le norme relative alle costruzioni in cemento armato, così come quelle dettate per le zone sismiche, fanno espresso richiamo "per relationem" alle competenze stabilite dall’ordinamento professionale dei geometri" (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 22 aprile 2011, n. 1022)”.

Per quanto riguarda il rapporto tra la competenza professionale del geometra e quella dell’ingegnere, il T.A.R. Puglia afferma che: “In altri termini, non siamo in presenza di un progetto ascritto solo al geometra; ma di una progettazione effettuata a più mani, nella quale l’apporto dell’ingegnere risulta prevalente sul piano quantitativo e tecnico, mentre quello del progettista/geometra è secondario e per certi versi atecnico, essendo limitato a definire l’aspetto esteriore dell’edificio. "La predetta conclusione risulta avvalorata anche dalla giurisprudenza (Cons. Stato, V, 83/1999) che ha precisato il ruolo da attribuire, nella progettazione, all’intervento del tecnico laureato: "In materia di progettazione delle opere private, lo scopo perseguito dalla disciplina legislativa che stabilisce i limiti di competenza dei geometri e periti edili e indica i progetti per i quali è invece necessario l’intervento di un ingegnere o di un architetto (art. 16 r.d. 11 febbraio 1929, n. 275, art. 1 r.d. 16 novembre 1939 n. 2229, l. 24 giugno 1923 n. 1395 e r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537) consiste, non nel garantire una buona qualità delle opere sotto il profilo estetico e funzionale, ma unicamente nell’assicurare l’incolumità delle persone; …. e se - a tali fini - viene ritenuta sufficiente in giurisprudenza la "ratifica, con assunzione di responsabilità" ad opera di un ingegnere del progetto redatto da un geometra; allora si deve ritenere che - a maggior ragione - sia legittimo ed ammissibile il progetto che un geometra abbia redatto solo per la parte architettonica, allorquando lo stesso contempli gli elaborati tecnico strutturali firmati tutti da un ingegnere" (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 22 aprile 2011, n. 1022)”. 

Analogamente a quanto supra affermato, anche il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 14 maggio 2013 n. 2617, chiarisce che: “in base al regolamento professionale di cui al citato r.d. n. 274/1929, e precisamente l’art. 16, lett. m), il geometra può essere incaricato di progettare "modeste costruzioni civili", laddove, ai sensi dell’art. 1 del r.d. n. 2229/1939 ("Norme per la esecuzione di opere in conglomerato cementizio semplice od armato"), la progettazione delle opere comportanti l’impiego di tale tecnica costruttiva, "la cui stabilità possa comunque interessate l’incolumità delle persone", è riservata agli ingegneri o agli architetti.

In aderenza al dato normativo in questione, che si impernia dunque sul pericolo per l’incolumità pubblica, ancora di recente questo Consiglio di Stato ha ricordato che è inibita al geometra la progettazione di opere in cemento armato a destinazione abitativa strutturate su più piani (Sez. IV, sentenza 14 marzo 2013 n. 1526).

Su posizioni non dissimili si pone l’incontrastata giurisprudenza della Cassazione.

Secondo il giudice di legittimità, la competenza professionale dei geometri in materia di progettazione e direzione dei lavori di opere edili è circoscritta alle costruzioni in cemento armato con destinazione agricola, in quanto non richiedenti particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per la incolumità delle persone, mentre per le costruzioni civili con struttura portante in cemento armato, ancorché di modeste dimensioni, ogni competenza è riservata ad ingegneri ed architetti (da ultimo: Sez. II, 2 settembre 2011, n. 18038; in precedenza: 30 marzo 1999, n. 3046; 21 dicembre 2006, n. 27441; 7 settembre 2009, n. 19292)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Puglia n. 1108 del 2013

Consiglio di Stato n. 2617 del 2013

Nella parte del 2013 che resta i Comuni potranno acquisire immobili mediante l’esproprio?

28 Mag 2013
28 Maggio 2013

L’art. 12, c. 1-quater del D. L. 06.07.2011, convertito con modificazioni dalla legge 15.07.2011 n. 111, stabilisce che: Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, nonché' le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso ne' stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto previsto  dal comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto”.

 Alla luce di ciò, la giurisprudenza maggioritaria della Corte dei Conti (Corte dei Conti, sez. contr. Liguria, deliberazione del 25 gennaio 2013 n. 9; Corte dei Conti, sez. contr. Basilica, parere 5 marzo 2013 n. 36) ha esteso tale divieto anche agli acquisti dei beni immobili necessari per le procedure espropriative, salvo riconoscerne l’esclusione per quei procedimenti (espropriativi) ormai pervenuti agli atti conclusivi della fase costitutiva dell’effetto traslativo (Corte dei Conti, sez. contr. Piemonte, parere 28 marzo 2013 n. 52).

Si evidenzia però che, grazie all’iniziativa dell’ANCE (Unione Nazionale Costruttori Edili), è in corso un iter legislativo volto ad escludere dal divieto di acquisto de quo gli immobili soggetti alle procedure espropriative: la proposta di emendamento - o meglio la proposta di interpretazione autentica - prevede che: “Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:Art. 10-bis. – (Norma di interpretazione autentica dell’articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). – 1. Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all’articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all’acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327”.

Allo stato attuale sembra che la Camera dei Deputati abbia già approvato tale emendamento (C. 676) nella seduta del 15 maggio 2013, mentre il Senato della Repubblica lo stia esaminando (S. 662) - almeno in data 22 maggio 2013 - in Commissione Bilancio.

dott. Matteo Acquasaliente

Corte Conti Piemonte PAR 52 del 2013

DDL

PDL n. 170 : Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto

28 Mag 2013
28 Maggio 2013

 Turismo: legge quadro in aula - Consiglio regionale convocato dal 28 al 30 maggio

La  nuova legge del turismo (intitolata "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto") fa sintesi di quattro diverse iniziative legislative, ha preso forma dopo una gestazione particolarmente impegnativa durata circa tre anni, che ha visto ripetuti confronti con enti locali e categorie degli operatori del settore, anche successivi alla sua approvazione in commissione, il 9 gennaio scorso.

Si prevedono numerosi emendamenti, attesi entro martedì, e un complesso lavoro d'aula prima del voto: il tempo di discussione assegnato dalla conferenza dei capigruppo è infatti di 30 ore.

 Giunta regionale (primo firmatario)

Testi disponibili:
Formato pdf  testo presentato (1642 Kb)
Formato pdf  testo licenziato da commissione (1399 Kb)

ll TAR Veneto esclude la VAS per il PI, ma la conferma per i piani attuativi laddove gli stessi prevedano la realizzazione di progetti o interventi soggetti a VIA

27 Mag 2013
27 Maggio 2013

Lo dice il TAR Veneto nella sentenza n. 728 del 2013.

Scrive il TAR: "28. Nell’ambito del primo motivo, riferito ai vizi propri, si sostiene che il Piano degli Interventi risulterebbe illegittimo, in quanto non sarebbe stato sottoposto al parere di Valutazione Ambientale Strategica, o quanto meno alla verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 152/2006. Dette argomentazioni non possono essere condivise.
28.1 Deve, infatti, evidenziarsi che il Piano degli Interventi non è sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non integra la fattispecie di uno strumento attuativo di cui all’art. 16 della L. n. 1150/1942.
28.2 Sul punto risulta applicabile quanto previsto dall’art. 4 della L. Reg. 11/2004 nella parte in cui assoggetta a VAS solo i Piani di Assetto del Territorio Comunali e Intercomunali. Si consideri, ancora, come anche il Legislatore regionale ha confermato, con l’introduzione dell’art. 14 della L. reg. 04/2008 - e nell’applicare una disciplina successiva al D.Lgs. 152/2006 -, il principio sopra precisato, escludendo così dalla necessità di acquisire il parere di valutazione ambientale strategica  preliminarmente all’adozione del Piano degli Interventi.
28.3 Si è così previsto l’assoggettamento in ambito comunale alla procedura di VAS solo per quanto attiene i PAT/PATI e per i piani attuativi, laddove gli  stessi prevedano la realizzazione di progetti o interventi soggetti a VIA.
28.4 Non è possibile condividere nemmeno l’ulteriore argomentazione dei ricorrenti laddove ritengono che, nel caso di specie, le previsioni meramente programmatiche contenute nel PAT di cui si tratta, determinerebbero l’inapplicabilità dell’esimente di cui all’art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011, laddove esclude dalla necessità di acquisire la VAS per quanto concerne i piani attuativi, tutte le volte in cui il piano agli stessi sovraordinato (nel caso di specie il PAT) definisca compiutamente l’assetto localizzativo delle nuove previsioni".

PI senza VAS

Opinioni su MEPA e Università / 2

27 Mag 2013
27 Maggio 2013

Le Università sono obbligate a ricorrere al MePA per gli acquisti sotto soglia?

Per rispondere a tale quesito è utile iniziare dal dato normativo.

L’art. 1, c. 449 e 450 della legge 196/2006, modificato dal D. L. 52/2012 e dalla legge 228/2012, attualmente recita: “449. Nel  rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive  modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità' come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario  nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.

  450. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento”.

Appare chiaro che le Università hanno l’obbligo di ricorrere alle convenzioni-quadro per acquistare i beni/servizi - sotto e/o sovra soglia comunitaria - presenti nelle medesime: a riguardo si riportano due circolari del MIUR prot. AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013 e prot. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013 che, seppur riferitesi alle Istituzioni scolastiche, permettono di comprendere meglio il meccanismo delle convenzioni-quadro e le deroghe connesse a tale istituto.

Per quanto riguarda il MePA, invece, una lettura strettamente letterale della norma supra riportata sembrerebbe escludere le istruzioni universitarie dall’obbligo di ricorrere a tale mercato digitale.

Ci si chiede, però, se tale esclusione sia stata volutamente inserita e mantenuta dal legislatore o se, invece, si tratti soltanto di una “dimenticanza”: a tal fine si ricorda che, la medesima esclusione prevista per le convenzioni-quadro ex art. 1 c, 449, l. 196/2006, sia stata eliminata dal legislatore con la legge 228/2012

D’altronde, lo stesso articolo 1, c. 450, l. 196/2006 sembra ammettere anche altre interpretazioni: innanzitutto sembra estendere a tutte le “altre amministrazioni pubblicheex art. 1 D. Lgs. 165/2001 - quindi anche alle Università - l’obbligo di ricorrere al MePA. In secondo luogo, la parte finale dell’articolo attribuisce al MIUR il compito di emanare delle linee guida per regolare l’acquisto di beni e/o servizi “avvalendosi delle procedure di cui al presente comma”, ossia avvalendosi delle procedure del MePA; in realtà, almeno allo stato attuale, tali linee guida non sembra siano state adottate.

 In tale mare magnum normativo alcune Università sembrano aver recepito l’obbligo di ricorrere al MEPA per gli acquisti sotto soglia (Università di Salerno, circolare prot. 12187 del 28.02.2013), mentre altre, pur confermando l’assenza di tale obbligo, hanno comunque sollecitato tale forma di acquisto digitale per favorire la dematerializzazione documentale e l’alleggerimento della burocrazia amministrativa (in particolare l’Università di Verona, nella circolare prot. 52275 del 22.11.2012 afferma che: “l’articolo 7, comma 2, del decreto in oggetto, ha esteso l’ambito soggettivo di applicazione per il ricorso al MEPA. Tuttavia detta norma, pur modificando la seconda parte dell’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non estende l’obbligo di ricorso al MEPA per gli acquisti sotto soglia comunitaria anche agli Atenei (come da nota dell’Autorità per la Vigilanza sui Contatti Pubblici prot. 0102747 del 25.10.2012), che restano quindi esclusi da tale vincolo” (...) “Tuttavia, questa Amministrazione intende comunque favorire il ricorso all’utilizzo dello strumento del Mercato Elettronico per tutte le acquisizioni di beni e servizi in esso reperibili”.

 La Consip S.p.A., d’altronde, non sembra aver dubbi a riguardo: tra i soggetti che possono abilitarsi per effettuare acquisti sul MePA ci sono anche le istituzioni universitarie.

 Inoltre, e a maggior ragione, la tabella contenente le facoltà-obblighi per gli acquisti sul MePA vigente dal 1° Gennaio 2013 – e consultabile in www.acquistinretepa.it - espressamente riconosce alle Università l’obbligo di effettuare acquisti ricorrendo alle Convenzioni-quadro e, qualora ivi non sono reperibili i beni e/o servizi di cui necessitano e si tratti di acquisti sotto soglia, l’obbligo di comperare sul MePA.

 Infine, per quanto riguarda la possibilità di acquistare nel c.d mercato esterno ed ad un prezzo più vantaggioso lo stesso bene e/o servizio presente sul MEPA, la Corte dei Conti, sez. di controllo per le Marche, nel parere assunto con deliberazione del 29 novembre 2012, n. 169 pubblicata nel post del 16.01.2013, ha già chiarito che si può ricorre a mercati diversi da quelli elettronici solamente se il bene e/o servizio non sia presente nel MePA o si tratti di un bene e/o servizio che necessiti di specifiche tecniche peculiari.

Per completezza si indica che, in ogni caso, le Amministrazioni statali possono ricorrere a tali c.d. mercati esterni qualora il bene abbia un prezzo inferiore rispetto a quello presente nel MePA, come evidenziato nel post del 29.04.2013.

Ovviamente, per dissipare i dubbi - sempre maggiori - che stanno sorgendo con riferimento alla materia de qua, è fortemente auspicabile un intervento chiarificatoro del legislatore o dell’AVCP.

dott. Matteo Acquasaliente

circolare miur prot2674_13

circolare miur prot3354_13

università Salermo

università Verona

Chi può abilitarsi al MERCATO ELETTRONICO

Tabella obbligo-facolta-1 Gennaio 2013

Opinioni su MEPA e Università / 1

27 Mag 2013
27 Maggio 2013

L’articolo 1, comma 450, della L. n. 296 del 2006, obbliga tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche ad utilizzare il MePA, escludendo espressamente gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie.

“Le altre amministrazioni”, prosegue il comma, non sono tenute ad utilizzare esclusivamente il MePA, potendo fare ricorso anche ad altri mercati elettronici o all’eventuale sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento.

In assenza, tuttavia, di un mercato elettronico interno o di un sistema telematico della centrale regionale, le stesse sono di fatto tenute all’uso del MePa.

Secondo taluni commentatori, le istituzioni scolastiche e le università andrebbero ricompresse tra le “le altre amministrazioni”, rimanendo, quindi, esentate dall’obbligo esclusivo del MePa (anche se, come evidenziato più sopra, allo stato il MePa risulterebbe l’unico mercato possibile in assenza delle altre forme).

A parere di chi scrive, il richiamo alle “altre amministrazioni” va letto con riferimento alle amministrazioni diverse da quelle statali, siano esse centrali o periferiche, al netto comunque delle scuole e delle università, espressamente esentate nel primo paragrafo del comma dall’uso del MePa.

Tale lettura, sempre a parere di chi scrive, risulterebbe confermata dalla parte finale del comma 450, aggiunta dalla legge di stabilità 2013, laddove si dice che il Ministero dell’Istruzione è tenuto a definire le linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi, “avvalendosi delle procedure di cui al presente comma”: l’utilizzo del MePa, ovvero di altri sistemi equivalenti, sarebbe, quindi, connesso e conseguente alle scelte effettuate dal Ministero.

Ad oggi risulta attivato sul sito www.acquistiinretepa.it un apposito canale dedicato alle scuole, il MePi – mercato elettronico della pubblica istruzione, il quale sembrerebbe costituire adempimento a quanto imposto dall’ultimo capoverso del comma 450, con il conseguente obbligo di utilizzo dello stesso da parte delle scuole e delle università.

Per i prodotti non ricompresi nel bando MePi, qualora si condivida la lettura che esclude l’operatività tout court del MePa anche al settore scuole e università, gli enti sarebbero liberi di rivolgersi ai canali tradizionali di fornitura.

Contrariamente, per i prodotti non presenti nel MePi, si dovrebbe fare ricorso al MePa e, in ultima battuta, ai procedimenti tradizionali.

Circa, infine, la possibilità di derogare all’obbligo di acquisto nel MePa – MePi per i prodotti ivi presenti, qualora, ricorrendo ai processi di fornitura tradizionali, sia possibile spuntare all’esterno condizioni economiche migliorative, si evidenzia quanto segue.

Le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti hanno sottolineato come la possibilità di operare fuori dal MePa “residua solo nell’ipotesi di non reperibilità dei beni o servizi necessitati” all’interno dello stesso mercato (sez. regionale di controllo per Lombardia 26.03.2013, n. 112). In caso contrario, l’impiego di modalità di acquisto differenti “varranno … ad inficiare il contratto stipulato … ed a fondare le connesse responsabilità” (sez. regionale di controllo per le Marche 29.11.2012, n. 169).

Tuttavia, l’articolo 1, comma 1, del d. L. n. 95 del 2012, il quale sanziona, in via generale, con la nullità “i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip Spa”, sembra aprire uno spiraglio circa la derogabilità dell’obbligo.

Invero, il citato comma 1 chiude precisando come i contratti stipulati dalle Amministrazioni dello Stato “ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa” non sono nulli (secondo la sez. regionale di controllo della Corte dei Conti per le Marche, parere 29.11.2012, n. 169, il MePa è ascrivibile al genus degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa), “a condizione che tra l’amministrazione interessata e l’impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza”.

Ritenendo le scuole e le università “Amministrazioni dello Stato”, a parere di chi scrive, qualora sia possibile dimostrare la maggiore convenienza dell’acquisto effettuato attraverso i sistemi ordinari di acquisto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d. L. n. 95 del 2012, il contratto stipulato non è sanzionato da nullità.

Angelo Frigo – dottore di ricerca in diritto ed economia dell’impresa nell’Università di Verona

La proposta del nuovo piano casa del Veneto

24 Mag 2013
24 Maggio 2013

Pubblichiamo copia della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 7 /DDL del 21 maggio 2013, contenente la proposta del nuovo piano casa, che prevede l'abrogazione della L.R. 14/2009 e un piano casa senza scadenza.

DDL 7

Meditando...

La “piena conoscenza” del permesso di costruire del vicino ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione

24 Mag 2013
24 Maggio 2013

Se ne occupa la sentenza del TAR Veneto n. 551 del 2013.

Scrive il TAR: "il ricorso va dichiarato irricevibile per tardività della sua proposizione, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. a) del c.p.a., in quanto notificato oltre i termini di cui all’art. 41 del c.p.a. . A tal fine si ritiene necessario rilevare l’esistenza di un costante, e maggioritario, orientamento  giurisprudenziale che ritiene indispensabile verificare, al fine di individuare il dies a quo dal quale decorrono i termini di impugnativa di cui all’art. 41 del Codice del Processo, in quale momento il ricorrente abbia acquisito l’effettiva consapevolezza della lesione eventualmente subita. Ulteriori pronunce (si veda ad esempio Consiglio di Stato Sez. IV, 13 Giugno 2011, n. 3583) hanno avuto modo di precisare come la nozione di “piena conoscenza…non postula necessariamente la conoscenza di tutti gli elementi, essendo sufficiente quella degli elementi essenziali quindi, l’autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo e il suo effetto lesivo”. Sempre per un altrettanto costante orientamento giurisprudenziale si è, inoltre, affermata la non utilizzabilità dello strumento dell’accesso agli atti al fine di far decorrere il termine di impugnativa di cui agli artt. 29 e 41 e, ciò, nella parte in cui si è sancito che ..” la piena conoscenza del provvedimento causativo…non può ritenersi operante oltre ogni limite temporale ed in base ad elementi puramente esteriori, formali o estemporanei, quali ad esempio, atti d’iniziativa di parte (richieste d’accesso, istanze segnalazioni, ecc) con la conseguenza inaccettabile che l’attività dell’Amministrazione e le iniziative dei controinteressati restano soggette in definitivamente o per tempi dilatati alla possibilità di impugnazione anche quando l’interessato non si renda parte diligente nel far valere la pretesa entro i limiti temporali assicuratigli dalla legge (Consiglio di Stato 05 Marzo 2010 n. 1298)”. I principi sopra ricordati affermano come la “piena” conoscenza di un provvedimento lesivo non sia necessaria, così come non è necessario che esso sia conosciuto nella sua integralità e cioè in tutti i suoi elementi. E’ al contrario sufficiente la concreta percezione di quelli essenziali, posto che la successiva completa cognizione di tutti gli aspetti del provvedimento può consentire la proposizione di motivi aggiunti (Cons. St., sez. IV, 9 novembre 2005 n. 6261; Cons. St., sez. IV, 31 gennaio 2006 n. 341). Nel caso di specie, dagli elementi risultanti dalla documentazione in atti, è possibile desumere come detta “effettiva consapevolezza”, sia della lesione che degli elementi essenziali, sia stata acquisita in un momento decisamente anteriore alla data effettiva di proposizione del ricorso. Va infatti considerato che:
a) il permesso di costruire impugnato era stato rilasciato il 25 novembre 2011;
b) già il 29 giugno 2012, il legale dei coniugi Lopezi/Ferrarese, in nome e per conto degli stessi, aveva inviato una nota agli odierni contro interessati, con la quale li diffidava “dal compiere attività di scavo e di posa di tubazioni sullo scoperto di proprietà”;
c) successivamente, il 2 luglio 2012, il sig. Lopezi Pietro, con nota prot. n. 31484, aveva chiesto al Comune: “l’immediata sospensione della concessione edilizia n. 222/11.. in quanto tale concessione è stata data senza aver tenuto conto della proprietà del terreno condominiale sul quale secondo la suddetta concessione dovrebbero passare le tubazioni”. Così manifestando di conoscere gli estremi della concessione ed il suo contenuto e di averne potuto apprezzare la potenziale lesività per i propri interessi. D’altro canto, il percorso delle acque n ere poteva essere conosciuto da parte degli odierni ricorrenti solo attraverso l’esame delle tavole grafiche allegate al progetto.
d) infine, i lavori sono iniziati il 6 luglio 2012 con la demolizione del vecchio fabbricato.
Risulta pertanto evidente come la parte ricorrente abbia acquisito la conoscenza, sia dei soggetti titolari dei permessi, sia del progetto presentato, sia della presunta lesività del permesso di costruire, in un periodo di tempo necessariamente antecedente alla proposizione del presente ricorso la cui notifica risale al 16 marzo 2013".

sentenza TAR Veneto 551 del 2013

Le c.d. note di chiarimento del bando non possono essere innovative e/o modificative

24 Mag 2013
24 Maggio 2013

Il T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, con la sentenza del 17 maggio 2013 n. 780, dichiara che il bando di gara può essere modificato solamente tramite l’istituto della revoca o dell’annullamento; di conseguenza non sono legittime le c.d. note di chiarimento che contengono disposizioni innovative e/o modificative poiché: “Va affermato il principio di diritto secondo cui la lex specialis di gara non può essere modificata in pendenza dei termini per la presentazione delle offerte, ciò comportando la violazione in primo luogo della par condicio.

Dunque, ed in conseguenza di tale principio, deve escludersi categoricamente la possibilità che, con l’istituto dei "chiarimenti" (rectius: con note di chiarimento delle prescrizioni di gara), possano introdursi previsioni innovative o modificative delle prescrizioni di gara, ad es. imponendo condizioni tecniche in precedenza non indicate.

Va parimenti affermato il principio di diritto secondo cui, laddove la stazione appaltante ritenga di innovare o modificare le previsioni di gara, deve operare in autotutela, attraverso l’istituto della revoca o dell’annullamento della lex specialis che, diversamente, resta immodificabile.

Per quanto sopra affermato devono annullarsi i "chiarimenti" impugnati (da qualificarsi, in realtà quali provvedimenti innovativi della lex specialis)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Puglia n. 780 del 2013

Non si può sconfinare neanche per 12 cm su un’area di propria proprietà gravata da servitù di uso pubblico

23 Mag 2013
23 Maggio 2013

Nella sentenza n. 547 del 2013, il TAR Veneto rileva che la presentazione di un progetto edilizio che sconfina (anche solo per 12 cm) su un'area di proprietà dell'interessato, ma gravata da servitù di uso pubblico, deve ritenersi un comportamento illegittimo, perchè inequivocabilmente diretto a riacquisire la disponibilità dell’area stessa, facendo venir meno la servitù pubblica.

Scrive il TAR: "il Comune nella comunicazione dei motivi ostativi del 01/10/2012 e nel successivo provvedimento di diniego aveva rilevato come il progetto presentato dalla ricorrente violerebbe l’art. 832 c.c. in quanto l’edificio sporge su via Ausonia per 12 cm., circostanza quest’ultima ritenuta dal ricorrente non sufficiente a fondare il rigetto dell’istanza e, ciò, anche considerando come la porzione di terreno di cui si tratta sia di proprietà della stessa New Tower Group Srl.. 5.1 Con riferimento a detto motivo va rilevato come sia stata la stessa parte ricorrente a ricordare come, in realtà, dal contratto di compravendita del Giugno 2012, la fascia di terreno di cui si tratta, sia stata gravata da una servitù di passaggio attiva e passiva e, quindi con riferimento porzione di terreno che appare essere ora occupata dal marciapiede. 5.2 A prescindere dall’entità della violazione contestata, sul punto risulta dirimente proprio l’adibizione dell’area ad uso pubblico posta in essere dal precedente proprietario, circostanza quest’ultima che determina l’insorgere di un vincolo di indisponibilità che, unitamente all’uso l'uso del bene da parte della collettività protratto per lungo tempo, ha  determinato come lo stesso bene abbia acquisito caratteristiche analoghe a quelle di un bene demaniale (Cons. Stato Sez. IV, 15-06-2012, n. 3531). 5.3 Ne consegue come deve necessariamente considerarsi illegittimo il comportamento di parte ricorrente che, nel momento ricomprende anche questa minima area nell’ambito del progetto della costruzione, deve ritenersi – inequivocabilmente - diretto a riacquisire la disponibilità dell’area stessa, facendo venir meno la servitù pubblica sopra ricordata. 5.4 Deve essere rigettata, altresì, l’eccezione diretta a rilevare la violazione dell’art. 832 del c.c. e, ciò, nella parte in cui parte ricorrente rileva come lo sconfinamento progettuale della recinzione sulle proprietà altrui limitrofe costituisca un errore grafico facilmente rimediabile. Le argomentazioni proposte dalla parte ricorrente confermano, al contrario, l’esistenza di detto “sconfinamento” e, ciò, senza che nel concreto sia stata posta in essere – a seguito della comunicazione dei motivi ostativi del 01/10/2012 -, una modifica ai grafici in precedenza allegati all’istanza di permesso di costruire".

sentenza TAR Veneto 547 del 2013

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC