Author Archive for: SanVittore

Istanza di sanatoria ex artt. 36 e 37 T.U. edilizia in area paesaggistica

13 Feb 2025
13 Febbraio 2025

Nel caso di specie, il privato impugnava un diniego di sanatoria ex artt. 36 e 37 T.U. edilizia in area paesaggistica, affermando che, prima di emettere il provvedimento, il Comune avrebbe dovuto attendere il parere della Soprintendenza.

Il TAR Veneto ha respinto il motivo di ricorso.

Il Comune, una volta accertata la non conformità delle opere alle vigenti prescrizioni urbanistiche, poteva denegare la sanatoria, posto che il procedimento non avrebbe potuto avere esito diverso indipendentemente dalla valutazione della compatibilità delle opere con le esigenze di tutela dei vincoli paesaggistici insistenti sull’area.

Post di Alberto Antico – avvocato

Istanza di sanatoria e vincolo paesaggistico

13 Feb 2025
13 Febbraio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che l’obbligo di pronuncia da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione alla esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall’epoca di introduzione del vincolo e di realizzazione del fabbricato.

Post di Alberto Antico – avvocato

Può essere rilasciata l’autorizzazione paesaggistica postuma a favore di un pontile da ormeggio?

13 Feb 2025
13 Febbraio 2025

Il TAR Veneto ha risposto di no, perché il pontile crea una nuova superficie utile in un contesto vincolato, cosicché ritenersi insuscettibile di sanatoria ex art. 167 d.lgs. 42/2004.

Post di Alberto Antico – avvocato

Abrogazione del reato di abuso d’ufficio e traffico di influenze illecite

12 Feb 2025
12 Febbraio 2025

La Corte di cassazione penale, in tema di delitti contro la P.A., ha affermato che, a seguito dell’abrogazione del delitto di abuso d’ufficio (un tempo contemplato all’art. 323 c.p.), non è suscettibile di revoca, ex art. 673 c.p.p., la sentenza di condanna per il delitto di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), con riguardo al quale il giudice della cognizione abbia ritenuto che l’illiceità dell’interferenza derivasse dalla sua finalizzazione alla realizzazione del delitto di abuso di ufficio, nel caso in cui la condotta cui l’interferenza era finalizzata conservi disvalore penale a norma dell’art. 314-bis c.p., introdotto dall’art. 9 d.l. 92/2024, come convertito dalla l. 112/2024.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. Cass. pen. n. 5041-2025

PUA e discrezionalità amministrativa

12 Feb 2025
12 Febbraio 2025

Il T.A.R. ricorda che non vi alcun obbligo per la Pubblica Amministrazione di approvare il PUA, anche se conforme al PI, in quanto trattasi di una scelta politica.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

Le osservazioni procedimentali del privato

12 Feb 2025
12 Febbraio 2025

Il TAR Sardegna ha affermato che l’obbligo della P.A. di valutare le pertinenti memorie depositate dall’interessato nel corso del procedimento, previsto dall’art. 10, lett. b l. 241/1990, non si risolve nell’obbligo di rispondere in maniera analitica a tutti i rilievi sollevati, essendo invece sufficiente il compiuto apprezzamento e la perspicua esplicazione dei presupposti fattuali e delle ragioni giuridiche che, in positivo, ossia in logica e insuperata antitesi alle controdeduzioni, hanno giustificato la preannunciata determinazione.

Post di Alberto Antico – avvocato

Inibitoria di una SCIA edilizia (dopo i 30 giorni)

12 Feb 2025
12 Febbraio 2025

Il TAR Sardegna ha affermato che, ai fini del legittimo esercizio del potere di intervento in autotutela cd. tardivo sulla SCIA (nel caso di specie, edilizia), è indispensabile che, ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, la P.A. invii all’interessato la comunicazione di avvio del procedimento, che l’atto di autotutela intervenga tempestivamente e che in esso si dia conto delle prevalenti ragioni di interesse pubblico concrete e attuali, diverse da quelle al mero ripristino della legalità violata, che depongono per la sua adozione, tenendo in considerazione gli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

Post di Alberto Antico – avvocato

Non si può usare il Piano Casa per sanare gli immobili

12 Feb 2025
12 Febbraio 2025

Nel caso di specie, il privato presentava una DIA per l’ampliamento di un fabbricato residenziale ai sensi del Piano Casa, specificando che all’esito dei lavori l’immobile sarebbe risultato sanato rispetto agli abusi preesistenti.

Il Comune spiegava in motivazione che non si può applicare il Piano Casa in un immobile anche parzialmente abusivo e, infine, scriveva testualmente che “la D.I.A. presentata risulta sospesa e priva di ogni effetto”.

Il privato interpretava l’atto come un mero ordine di sospensione dei lavori.

Il TAR Veneto ha invece dichiarato il carattere inibitorio e definitivo del provvedimento in esame, con cui il Comune impediva al richiedente la sanatoria dell’ampliamento e l’esecuzione degli ulteriori lavori di cui alla DIA.

Post di Alberto Antico – avvocato

Sero venientibus ossa (ovvero, chi presenta un’istanza di PdC, si assicuri che sia completa)

12 Feb 2025
12 Febbraio 2025

Nel caso di specie, una società presentava nel 2018 un’istanza di PdC per realizzare un fabbricato residenziale plurifamiliare.

Il Comune più e più volte faceva notare alla società che la pratica era sempre carente di qualche documento, ma la società rispondeva ogni volta con quasi tutta, ma non tutta, la documentazione necessaria.

Nel 2022, il vicino presentava una SCIA e a seguire realizzava una porta-finestra, il che mandava in fumo i piani della società, perché veniva a mancare la distanza di 10 metri tra pareti finestrate.

La società impugnava il diniego di PdC da cui era stata raggiunta, sostenendo che l’istanza di PdC a suo tempo presentata avrebbe dispiegato una sorta di effetto prenotativo, tale da inibire il principio di prevenzione, a danno del vicino.

Il TAR Veneto ha respinto il ricorso.

Non possono riconoscersi effetti prenotativi alla richiesta (incompleta) di PdC, in quanto ciò determinerebbe una compromissione del diritto di edificare dei terzi proprietari confinanti, in casi in cui la domanda del titolo edilizio presenti ab origine gravi carenze documentali, la cui integrazione sia eseguita dall’interessato in modo parziale e frazionato con plurime trasmissioni che rallentano oltremodo l’istruttoria e rendono incerta la durata e l’esito stesso del procedimento edilizio.

Post di Alberto Antico – avvocato

I poteri del Comune nei confronti di una CILA

11 Feb 2025
11 Febbraio 2025

Il TAR Catania ha affermato che a fronte di una CILA, che rappresenta il titolo necessario per tutti gli interventi edilizi per i quali le norme del d.P.R. 380/2001 non impongono la SCIA o il PdC, il potere di controllo comunale può ricondursi all’accertamento che l’opera ricada effettivamente nell’ambito dell’edilizia sottoposta a tale strumento di semplificazione, senza che possano trovare ingresso altre questioni, in quanto estranee alla fattispecie disciplinata dal legislatore. Del resto, la mancata previsione di controlli sistematici rischierebbe di tradursi in un sostanziale pregiudizio per il privato, che non vedrebbe stabilizzarsi la legittimità del proprio progetto, di talché la presentazione della CILA avrebbe, in sostanza, l’unico effetto di attirare l’attenzione della P.A. sull’intervento, esponendolo ad libitum, in caso di errore sul contesto tecnico-normativo di riferimento, alle più gravi sanzioni per l’attività totalmente abusiva.

Nel caso di specie, il Comune aveva revocato una concessione di suolo pubblico per asserita abusività della collocazione di una pedana, la quale, però, aveva costituito oggetto di una CILA presentata 7 anni prima, su cui l’Ente locale non aveva esercitato (né illo tempore, né prima dell’adozione della revoca) alcun potere e che, pertanto, doveva ritenersi ancora efficace; la presenza della pedana non aveva, peraltro, costituito ostacolo al rinnovo della concessione negli anni precedenti alla revoca.

Pare di capire che il TAR concordi con il Consiglio di Stato, laddove ha affermato che devono essere mutuati i principi consolidatisi con riferimento alla separazione tra autotutela decisoria e esecutiva in materia di SCIA con conseguente applicazione dei limiti di tempo e di motivazione declinati nell’art. 19, commi 3, 4, 6-bis e 6-ter l. 241/1990, in combinato disposto con il richiamo alle «condizioni» di cui al successivo art. 21-novies.

Post di Alberto Antico – avvocato

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