Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che la giurisdizione del G.A. in materia elettorale è limitata alle controversie concernenti la regolarità delle operazioni elettorali, in quanto riferite a posizioni di interesse legittimo.
Appartengono invece al G.O. le controversie in cui, avuto riguardo al petitum sostanziale, si faccia valere la lesione del diritto soggettivo di elettorato attivo (nella specie, per effetto di una disciplina ritenuta lesiva del principio di uguaglianza, libertà e segretezza del voto), anche se la domanda sia formalmente proposta mediante l’impugnazione di atti del procedimento elettorale (nella specie, verbali delle operazioni e proclamazione degli eletti).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Reggio Calabria ha affermato che il termine per la presentazione delle liste e delle candidature (fissato alle ore 12.00) è tassativo, in quanto volto a garantire le esigenze di certezza e celerità del procedimento elettorale, ma ammette un’eccezionale deroga in presenza di un ritardo lieve, qualora i presentatori si trovino, allo spirare dello stesso, già all’interno della casa comunale, ovvero quando la tardività sia determinata da circostanze eccezionali, imprevedibili e non imputabili agli interessati. Tale non imputabilità presuppone, tuttavia, che la documentazione necessaria sia stata acquisita con congruo anticipo e non a ridosso della scadenza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con il decreto del Direttore centrale per la finanza locale del Ministero dell’interno del 26 maggio 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 127 del 04.06.2026), è stata approvata la modalità di certificazione per l’assegnazione, nell’anno 2026, del contributo erariale alle Unioni di Comuni e alle Comunità montane per i servizi gestiti in forma associata.
Il Consiglio di Stato ha affermato che la valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla commissione attraverso l’espressione di giudizi e l’attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce un apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica, tale da rendere detta valutazione insindacabile, salvo che essa sia affetta da manifesta illogicità. Il sindacato del G.A. nel valutare la legittimità di valutazioni frutto di discrezionalità tecnica, è pieno, penetrante, effettivo, ma non sostitutivo: dinanzi a una valutazione tecnica complessa, il G.A. ha pieno accesso al fatto e può ripercorrere il ragionamento seguito dalla P.A. al fine di verificare in modo puntuale, anche in riferimento alla regola tecnica adottata, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza dell’iter logico seguito dall’Autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, nell’interpretazione della lex specialis di gara, devono trovare applicazione le norme in materia di contratti e dunque anzitutto i criteri letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 c.c. Le regole di cui all’art. 1363 c.c. non sono affatto recessive rispetto a quelle dell’interpretazione letterale, con la conseguenza che le clausole previste si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell’atto. È necessario procedere al coordinamento delle varie clausole, prescritto dall’art. 1363 c.c., anche quando il senso letterale di una di esse non sia equivoco, posto che tale espressione, con il fondamentale criterio ermeneutico ad esso ispirato, va riferita all’intera formulazione della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni parola che la compone, senza limitazione alla singola clausola.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato l’illegittimità della rideterminazione in autotutela dei punteggi dell’offerta tecnica disposta dopo l’apertura e la valutazione delle offerte economiche, in quanto viola il principio di segretezza delle offerte economiche e compromette l’imparzialità della procedura di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
È illegittima la rivalutazione delle offerte tecniche effettuata dopo l’apertura delle offerte economiche, salvo che le modifiche si risolvano in mere correzioni di errori materiali, ossia di inesattezze esecutive nella esternazione di una volontà già correttamente formata, e non in errori di valutazione che incidono sul processo genetico del giudizio tecnico della commissione. Affinché possa ricorrere un’ipotesi di errore materiale in senso tecnico-giuridico, occorre che la discrasia sia il frutto di una svista che determini una difformità tra la manifestazione della volontà esternata nell’atto e la volontà sostanziale dell’Autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall’atto medesimo e riconoscibile come un errore palese secondo un criterio di normalità, ossia senza la necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo o interpretativo.
Il principio della segretezza delle offerte, fatti salvi i casi conclamati di errori materiali, deve operare in maniera piena, senza eccezioni di sorta, essendo posto a presidio della serenità e dell’imparzialità dell’attività valutativa della commissione aggiudicatrice, che non può essere oggetto di turbativa, neppure in astratto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che, in tema di digitalizzazione dei contratti pubblici, l’utilizzo di algoritmi e procedure automatizzate deve considerarsi strumentale e servente rispetto all’attività amministrativa e deve assicurare il rispetto dei limiti invalicabili, quali: a) la trasparenza algoritmica; b) la non esclusività della decisione algoritmica (human in the loop); c) la necessaria imputabilità della decisione e delle discendenti responsabilità all’organo amministrativo titolare del potere; d) la non discriminazione; e) la sindacabilità giurisdizionale; f) la tutela dei diritti fondamentali, ivi inclusi la protezione dei dati personali e il diritto di difesa. In difetto di tali garanzie, l’automazione si traduce in un illegittimo arretramento della P.A. rispetto ai propri doveri funzionali.
La Stazione appaltante non può limitare la propria responsabilità alla mera immissione dei dati iniziali nel sistema informatico, presumendo acriticamente la correttezza dell’intera procedura di calcolo svolta dal software utilizzato per lo svolgimento della procedura selettiva, senza alcuna possibilità di verificare i calcoli e di correggere eventuali errori, ove necessario, nella determinazione dei punteggi finali delle offerte tecniche, affidati fideisticamente all’automazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che l’art. 11 T.U. Edilizia richiede la disponibilità del bene, al fine del rilascio del titolo edilizio, disponibilità che può trovare fonte sia in un rapporto reale, sia in uno obbligatorio, e finanche in una dichiarazione non puntualmente relativa all’istanza, ma che in essa sia sussumibile.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Nel caso di specie, un Comune ordinava in via contingibile e urgente di mettere in sicurezza l’edificio di un ex orfanotrofio all’IPAB proprietaria e all’Assessorato regionale cui compete la vigilanza sulle IPAB stesse.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato l’illegittimità dell’ordinanza adottata dal Sindaco ex art. 54 TUEL che sia rivolta a un ente pubblico sovraordinato ovvero che, una volta individuato il destinatario dell’obbligo nel soggetto titolare del diritto reale sul bene, venga reiterata nei confronti di soggetti diversi al fine di ottenerne l’adempimento, dovendo la P.A. procedere all’esecuzione in danno.
Il Comune avrebbe dovuto rivolgere all’Assessorato un’istanza volta a sollecitare l’adozione dei dovuti provvedimenti nell’esercizio del suo potere di vigilanza: in caso di diniego o di inerzia, avrebbe dovuto proporre rispettivamente un’azione di annullamento o un’azione avverso il silenzio-inadempimento innanzi al G.A.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Segnaliamo una sentenza del TAR Veneto per la particolarità della questione, in quanto il Comune diffidava la Regione, quale ente gestore del demanio idrico, e l’Agenzia del Demanio a demolire opere edilizie abusive.
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