Caso Milano: il Consiglio di Stato restringe un po’ il concetto di ristrutturazione edilizia
Il Caso Milano si arricchisce di una nuova puntata: il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8542 del 2025, fornisce una interpretazione restrittiva del concetto di ristrutturazione edilizia, per distinguerla dalla nuova costruzione.
Fino a quale punto può cambiare l'edificio ricostruito rispetto a quello demolito perché si rimanga nell'ambito della ristrutturazione e non si passi a quello della nuova costruzione?
Il Consiglio di Stato afferma che, alla luce del testo vigente dell’art. 3 del t.u. dell’edilizia, nella “demoricostruzione” non può pretendersi una “continuità ” tra il nuovo edificio e quello precedente se non nella misura in cui per essa s’intenda il doveroso rispetto dei requisiti dell’unicità dell’immobile interessato dall’intervento, della contestualità tra demolizione e ricostruzione, del mero utilizzo della volumetria preesistente senza ulteriori trasformazioni della morfologia del territorio.
In questo "se non nella misura in cui" c'è qualcosa da capire meglio.
Pubblicheremo ulteriori post sulle varie questioni esaminate dalla sentenza.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
Segnaliamo altresì il link a una nota di Daniele Iselle:

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