Permesso di costruire e silenzio-assenso
Il T.A.R. Veneto ricorda che il silenzio-assenso sulle domande di PdC si forma esclusivamente se le stesse sono complete di tutta la documentazione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. Veneto ricorda che il silenzio-assenso sulle domande di PdC si forma esclusivamente se le stesse sono complete di tutta la documentazione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che, in materia di PdC, perché possa ritenersi formato il silenzio-assenso ex art. 20, co. 8 d.P.R. 380/2001, sono necessari i seguenti requisiti congiunti: a) che sia decorso inutilmente il tempo necessario alla conclusione del procedimento; b) che la domanda sia conforme al regime urbanistico ed edilizio applicabile; c) che essa sia corredata da corretti e completi elaborati grafici.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR del Lazio, Sede di Roma, ha annullato il provvedimento di un Comune di differimento dell’accesso agli atti di un procedimento di repressione di abusi edilizi, richiesto dal proprietario, sulla base del fatto che era stata interessata la Procura della Repubblica con apposita informativa di reato.
Le informative dell’ufficio o gli atti ispettivi e perfino le denunce pervenute alla P.A. non possono essere sottratte al diritto di accesso, salvo il differimento, il quale (oltre ai casi in cui è normativamente disciplinato, come in materia di procedure di gara), dipende da una concreta valutazione caso per caso delle ragioni di tutela di terzi o dell’istruttoria che va, quindi, adeguatamente motivata.
Solo gli atti per i quali è stato disposto il sequestro e quelli coperti da segreto possono risultare sottratti al diritto di accesso. Soltanto gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dall’obbligo di segreto nei procedimenti penali, di talché gli atti posti in essere da una P.A. nell’ambito della sua attività istituzionale sono atti amministrativi, anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti, e rimangono tali pur dopo l’inoltro di una denunzia all’Autorità giudiziaria.
L’effetto impeditivo al rilascio dei documenti richiesti scaturente dal provvedimento giudiziario di sequestro ex artt. 253 ss. c.p.p. si verifica solo allorché la P.A., avendone fatto richiesta, non abbia ottenuto dall’Autorità giudiziaria procedente l’estrazione di copie consentita dall’art. 258 c.p.p.
Si ringrazia sentitamente l’avv. prof. Marco Grotto per la segnalazione.
Il Consiglio di Stato ha affermato che il legislatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 e 33 d.P.R. 380/2001, ha configurato in capo al direttore dei lavori una posizione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, prescrivendo, a suo carico, un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate e, se del caso, di rinunzia all’incarico, addebitandogli le conseguenze sanzionatorie dell’omesso controllo.
Nella fattispecie concreta, il direttore lavori non aveva dedotto in giudizio e provato alcun elemento atto a escludere la sua responsabilitĂ , limitandosi ad addossarla genericamente al proprietario.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
Il Consiglio di Stato ha ricordato che i rilievi svolti dagli agenti assumono una significativa valenza istruttoria, in quanto il relativo verbale di accertamento redatto in esito a sopralluoghi o ispezioni ha efficacia probatoria qualificata, cioè sino a querela di falso ex art. 2700 c.c., delle attività ivi riportate.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
Nel caso di specie, il privato provava a sostenere l’inesistenza e/o la nullità della notifica di un’ordinanza di demolizione, in quanto effettuata con indirizzo PEC non registrata nel ReGindE e nel Registro INI-PEC, nonché in quanto il messaggio PEC utilizzato per l’invio del provvedimento non era provvisto di alcuna relazione di notifica, di attestazione di conformità , né di firma digitale.
Il Consiglio di Stato ha respinto questa tesi.
L’omessa o irregolare notificazione dell’ordine di demolizione non incide sulla legittimità dell’atto, bensì sulla sua efficacia, tenuto conto che la mancata piena conoscenza della determinazione amministrativa, pur impedendo la decorrenza dei termini (sostanziali) di ottemperanza all’ordine demolitorio o (processuali) di impugnazione giurisdizionale, non determina l’illegittimità della determinazione provvedimentale assunta, non incidendo sulla completezza dei suoi elementi costitutivi.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
Il Consiglio di Stato ha ricordato che nel processo amministrativo il perimetro del giudizio di appello è circoscritto dalle censure ritualmente sollevate in primo grado, sicché non possono trovare ingresso le deduzioni e le prove documentali nuove proposte dell’appellante per la prima volta in questa sede in violazione del divieto dei nova sancito dall’art. 104 c.p.a.
Post di Alberto Antico – avvocato
Nel caso di specie, la ristrutturazione di un edificio era oggetto di un contenzioso conclusosi con una sentenza del Consiglio di Stato che annullava il provvedimento con il quale il Comune aveva rifiutato l’esercizio dei poteri di inibitoria in autotutela della S.C.I.A. che aveva assentito l’intervento: l’edificio infatti, per come progettato e realizzato, superava l’altezza massima consentita dall’art. 8 d.m. 1444/1968, essendo più alto dell’edificio “circostante” oggetto di vincolo monumentale.
A seguito di tale pronuncia il Comune si rideterminava, escludendo la sussistenza di ragioni di interesse pubblico – prevalenti sull’affidamento ingenerato nella ricorrente – per l’esercizio dei poteri repressivi relativi all’edificio.
Il TAR Veneto ha affermato che qualunque ulteriore volumetria si volesse edificare in sopraelevazione dell’edificio (pur “salvato” dal Comune) costituirebbe violazione dell’art. 8 d.m. cit.
Post di Daniele Iselle
Il TAR Veneto ha risposto che, per individuare gli edifici esistenti ai quali si applica l’art. 5 l.r. Veneto 14/2009 (Interventi per favorire l’installazione di impianti solari e fotovoltaici e di altri sistemi di captazione delle radiazioni solari), la data di riferimento è quella di entrata in vigore della l.r. Veneto 14/2019, ossia il 06 aprile 2019, ai sensi dell’art. 17, co. 5 di quest’ultima legge regionale.
Post di Daniele Iselle
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