23 Giugno 2023
Il TAR Veneto ha affermato che l’occupazione abusiva costituisce un illecito permanente, rientrante nel genus dell’art. 2043 c.c., perciò il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria e restitutoria è quinquennale. Esso decorre:
- dalla proposizione della domanda avente come causa petendi l’occupazione abusiva (risarcitoria per equivalente della perdita della proprietà sostanziale, ovvero restitutoria);
- dalla singola annualità, per la domanda risarcitoria per equivalente della perdita del godimento, con la conseguenza che la prescrizione estingue il diritto al risarcimento da mancato godimento del bene, per gli anni precedenti al quinquennio antecedente la messa in mora.
Post di Alberto Antico – avvocato
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