Abuso edilizio su area pubblica e sanatoria
Il TAR Veneto ha affermato che, in base all’art. 32, co. 5 l. 47/1985, per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell’autorizzazione in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità dell’Ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l’uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilità all’uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dagli Enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di 180 giorni dalla richiesta.
Post di Alberto Antico – avvocato
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