Il TAR Veneto ricorda che il cambio di destinazione d’uso urbanistica rilevante abusivo è sanzionabile mediante obbligo di ripristino alla destinazione originaria; trattandosi – per l’appunto – di abuso edilizio, rientra tra le ipotesi che escludono l’applicazione del Piano Casa.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la proroga cd. COVID prevista dal d.l. n. 76/2020 è applicabile agli strumenti attuativi ma non agli strumenti urbanistici generali come il Piano degli Interventi, non dovendosi ritenere “atto propedeutico” ai sensi di legge.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha ricordato che l’esame delle questioni preliminari di rito deve precedere la valutazione del merito della domanda. L’ordine di esame delle questioni pregiudiziali di rito non rientra nella disponibilità delle parti. La norma positiva, enucleabile dal combinato disposto degli artt. 76, co. 4 c.p.a. e 276, co. 2 c.p.c., impone di risolvere le questioni processuali e di merito secondo l’ordine logico loro proprio, assumendo come prioritaria la definizione di quelle di rito rispetto a quelle di merito, e fra le prime la priorità dell’accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali (nell’ordine, giurisdizione, competenza, capacità delle parti, ius postulandi, ricevibilità, contraddittorio, estinzione), rispetto alle condizioni dell’azione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, laddove la lex specialis definisca la “base di gara” come la sommatoria delle tre componenti costituite dall’importo soggetto a ribasso, dei costi della manodopera (non soggetti a ribasso, salva la previsione dell’art. 41, co. 14, III periodo d.lgs. 36/2023) e degli oneri di sicurezza aziendale, va considerata inammissibile, ai sensi dell’art. 70, co. 4, lett. f d.lgs. cit., l’offerta superiore alla base di gara, così determinata, non potendosi fare riferimento alla sola quota della base di gara soggetta a ribasso, con esclusione dei costi della manodopera. Dall’art. 41, co. 14 cit. si evince chiaramente che i costi della manodopera fanno parte della base di gara, su cui i concorrenti sono tenuti a praticare il ribasso complessivo, anche laddove decidano di non ribassare i costi stessi come definiti dalla Stazione appaltante.
In materia di contratti pubblici, affinché un contratto possa configurarsi a misura, anziché a corpo, è indispensabile, oltre che una chiara indicazione di tale natura nella lex specialis di gara, l’inclusione in quest’ultima dell’elenco dei prezzi unitari (sui quali poi formulare i ribassi in sede di offerta economica), per cui, in assenza di tali indicazioni, il contratto va qualificato come a corpo.
Nelle gare di appalto da aggiudicare a corpo, il corrispettivo è determinato in una somma fissa e invariabile derivante dal ribasso offerto sull’importo a base d’asta. Elemento essenziale della proposta economica è il solo importo finale offerto, mentre i prezzi unitari indicati nell’elenco prezzi, tratti dai listini ufficiali, hanno un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare l’importo finale: le indicazioni contenute nell’elenco prezzi sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e quindi del contratto da stipulare, non assumendo rilevanza neppure ai fini della valutazione di anomalia, poiché la somma complessiva dell’offerta copre l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che nelle concessioni di servizi, la verifica di adeguatezza e sostenibilità del piano economico-finanziario (PEF), ai sensi dell’art. 185, co. 6 d.lgs. 36/2023, è autonoma e non sovrapponibile alla verifica di anomalia dell’offerta di cui al precedente art. 110, attenendo la prima, ex ante, all’equilibrio e al rischio operativo dell’operazione economica risultanti dal PEF e la seconda, in fase di gara, alla congruità di specifici elementi dell’offerta. Ne consegue che, quali atti distinti e autonomi, in caso di contestazione in sede giurisdizionale delle determinazioni con essi rispettivamente assunte, è necessaria la tempestiva impugnazione di ciascuno di essi, a pena di inammissibilità del ricorso. La verifica di anomalia in tema di concessioni, inoltre, ha connotazioni maggiormente discrezionali e incerte, rispetto a quella in tema di appalti, essendo fortemente condizionata da una rilevante componente previsionale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che la ratio legis dell’istituto della revisione prezzi, prevista dall’art. 115 d.lgs. 163/2006, è quella di evitare, anche a tutela dell’interesse dell’impresa, che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati e imprevedibili nel corso del tempo, tali da sconvolgere in maniera significativa l’equilibrio finanziario sulla base del quale è intervenuta la stipulazione del contratto. Tuttavia, la revisione prezzi non è finalizzata all’azzeramento del rischio di impresa connesso alla sopportazione in capo all’appaltatore dell’alea contrattuale, riconducibile a sopravvenienze, quali l’oscillazione generale e diffusa dei prezzi, per cui l’indice ISTAT segna la soglia massima nella revisione, fatte salve eventuali circostanze eccezionali e specifiche - che devono essere provate dall’impresa - che possano determinare un discostamento dai criteri oggettivi seguiti in sede di revisione del prezzo, lasciando spazio alla discrezionalità amministrativa.
La periodicità della revisione prezzi in ambito pubblicistico non implica affatto che si debba azzerare o neutralizzare l’alea relativa ai contratti di durata, analogamente a quanto avviene per i contratti privatistici, disciplinati dall’art. 1664 c.c., che impone alle parti di provare la sussistenza di eventuali circostanze imprevedibili, che abbiano determinato aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, e che accorda la revisione solo per la differenza che ecceda il decimo del prezzo complessivo convenuto. La revisione dei prezzi si giustifica, pertanto, solo a fronte di uno squilibrio sopravvenuto del rapporto contrattuale, eccedente l’alea propria dei contratti di durata. Ne discende che l’indice ISTAT FOI (indice medio del paniere di variazione dei prezzi per le famiglie degli operai e impiegati) indica solo un “limite massimo”: la P.A. può optare per una percentuale inferiore.
La vexata quaestio sulla tecnica di liquidazione dell’adeguamento revisionale verte sull’applicazione del criterio periodico, che si risolve nell’applicazione, al canone originariamente pattuito per lo svolgimento della commessa, dell’indice FOI elaborato per l’anno di interesse, senza tener conto dell’eventuale rivalutazione del canone originario negli anni intercorrenti tra l’avvio del servizio e l’anno di interesse; ovvero del progressivo, che postula l’applicazione dell’indice FOI per l’anno di interesse al canone di servizio opportunamente rivalutato di anno in anno sino alle soglie dell’annualità di riferimento. Peraltro, laddove la P.A. stabilisca, nell’esercizio della sua discrezionalità, di applicare nella sua interezza l’indice FOI, l’adeguamento revisionale deve avvenire tenendo conto del rapporto di concatenamento degli indici annuali di prezzi al consumo, ossia cumulando il rivalutato dell’intero periodo di riferimento mediante i metodi di elaborazione indicati dall’ISTAT (variazione percentuale degli indici o coefficienti di rivalutazione monetaria).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che, fatta eccezione per i soli giudizi di cui all’art. 23 c.p.a., tra cui il giudizio in materia di accesso agli atti, ove è consentita la difesa in proprio, è inammissibile il ricorso proposto da un soggetto che si dichiari avvocato, ma che non dimostri la titolarità dello ius postulandi, trattandosi di un difetto rilevabile d’ufficio e ostativo a una pronuncia sul merito ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. b c.p.a.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che la notificazione inesistente nei confronti di una delle controparti necessarie del giudizio amministrativo, diversamente dalla notifica nulla, comporta – quale unica conseguenza – l’inammissibilità del ricorso, senza possibilità alcuna di sanatoria, anche nel caso in cui la parte destinataria di una siffatta attività di trasmissione di atti giudiziari si sia comunque costituita in giudizio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con la l. 21 aprile 2026, n. 75 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 110 del 14.05.2026), in vigore dal 29.05.2026, sono state approvate alcune disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani.
Con la l. 30 aprile 2026, n. 76 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 110 del 14.05.2026), in vigore dal 29.05.2026, è stata istituita la Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione, per il 3 maggio di ciascun anno.
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