Sanatoria per doppia conformità
Il TAR Veneto ha affermato che, ai fini dell’accertamento della doppia conformità per ottenere la sanatoria ex art. 36 T.U. edilizia, tale conformità deve sussistere anche rispetto alle misure di salvaguardia derivanti dalla (mera) adozione di un nuovo strumento urbanistico, non essendovi ragioni per differenziare la disciplina delle istanze di concessione in sanatoria da quelle di concessione edilizia per interventi ancora da realizzare.
Il TAR ha poi ricordato che, in presenza di un atto plurimotivato, la riconosciuta legittimità anche di una sola ragione posta a motivazione rende l’atto non annullabile.
Post di Alberto Antico – avvocato
Commenti recenti