Sulla lunghezza dell’offerta tecnica
Il T.A.R. ricorda che il limite dimensionale imposto alla descrizione dell’offerta deve essere interpretato in modo ragionevole.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. ricorda che il limite dimensionale imposto alla descrizione dell’offerta deve essere interpretato in modo ragionevole.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto ha ricordato che l’omessa o imprecisa indicazione dell’area che verrà acquisita di diritto al patrimonio pubblico non costituisce motivo di illegittimità dell’ordinanza di demolizione, poiché il provvedimento di acquisizione ha una sua autonomia e viene adottato successivamente alla detta inottemperanza.
Post di Alberto Antico – avvocato
Nel caso di specie, il Comune irrogava una sanzione ex art. 38 d.P.R. 380/2001 per interventi eseguiti in base a PdC annullato, insuscettibili di rimozione, riferiti ad un chiosco-bar comunale. L’Agenzia del Territorio calcolava in questo modo la sanzione:
- per gli spazi accessori fuori terra (la cucina, i servizi e l’ingresso), al mero costo di costruzione;
- per la parte di immobile destinata alla somministrazione di alimenti e bevande, con il procedimento di stima a valore di mercato, secondo il metodo “sintetico comparativo”;
- con addebito al privato dei costi della perizia di stima.
Il TAR Veneto ha affermato la legittimità di detta quantificazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ribadisce la differenza tra atti confermativi e atti meramente confermativi, tale per cui i primi necessitano di autonoma impugnazione in quanto concretamente lesivi: conseguenza di tale mancanza è l’improcedibilità del ricorso presentato avverso l’atto confermato per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’eventuale annullamento di tale atto risulterebbe inutile per il privato, che si ritroverebbe comunque leso dall’atto confermativo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Vi segnalo il:
Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/2021
Art.26 “Obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici”
1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti [per le definizioni vedere quelle del D.Lgs. n°28/2011, che rimangono ferme] per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, [quindi parliamo di richiesta presentata dal giorno 14/06/2022 compreso] prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all'Allegato III del presente decreto.
(…) ALLEGATO III - Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti paragrafo 1. Campo di applicazione 1. Il presente Allegato si applica agli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che rientrino nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernente adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, e per i quali la richiesta del titolo edilizio e' presentata decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto [quindi dal 14/06/2022 compreso].
Paragrafo 2. Obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili
1. Gli edifici di cui al paragrafo 1, punto 1 [quindi i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti] sono progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.
Post di Fiorenza Dal Zotto - architetto e dirigente del Comune di Spinea
Il TAR Veneto ha affermato che, ai fini dell’accertamento della doppia conformità per ottenere la sanatoria ex art. 36 T.U. edilizia, tale conformità deve sussistere anche rispetto alle misure di salvaguardia derivanti dalla (mera) adozione di un nuovo strumento urbanistico, non essendovi ragioni per differenziare la disciplina delle istanze di concessione in sanatoria da quelle di concessione edilizia per interventi ancora da realizzare.
Il TAR ha poi ricordato che, in presenza di un atto plurimotivato, la riconosciuta legittimità anche di una sola ragione posta a motivazione rende l’atto non annullabile.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto, nell’affermare la legittimità di un diniego di terzo condono, ha ricordato che l’onere della prova dell’anteriorità dell’ultimazione dell’opera rispetto al termine di legge incombe sul privato.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il T.A.R, Milano ricorda che i volumi tecnici possono essere ininfluenti ai fini edilizi, ma non ai fini paesaggistici, qualora essi creino comunque volumi e/o superfici percepibili dall’esterno.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che l’interesse pubblico all’eliminazione di un titolo abilitativo illegittimo è in re ipsa a fronte di falsa, infedele, erronea o inesatta rappresentazione, dolosa o colposa, della realtà da parte dell’interessato, risultata rilevante o decisiva ai fini del provvedimento ampliativo.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 21-nonies, co. 2-bis l. 241/1990: l’annullamento in autotutela potrà essere disposto anche oltre il termine di 12 mesi fissato dal comma 1 art. cit., solo in presenza di una rappresentazione di fatti da parte del privato divergente dalla realtà (quindi falsa, o anche solo parziale) di cui la P.A. non possa avvedersi nel corso di un’ordinaria istruttoria e che disveli, pertanto, un intento fraudolento o malizioso del richiedente, come tale non meritevole di tutela.
Post di Alberto Antico – avvocato
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