In via meramente incidentale, il TAR Veneto ha rilevato che l’eventuale mancanza di sottoposizione a VAS di uno strumento urbanistico potrebbe essere contestata dal privato solo dimostrando, preliminarmente, l’esistenza di un suo pregiudizio di carattere ambientale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Nel caso di specie, un privato impugnava la deliberazione di adozione di una variante al PAT comunale per omessa acquisizione della VAS.
Il TAR Veneto ha rigettato l’eccezione: la VAS, ove necessaria, va acquisita nella fase successiva; tale argomento sarebbe quindi, al più, idoneo ad inficiare il successivo atto di approvazione della variante.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, mentre ai fini edilizi un nuovo volume può non essere considerato rilevante e non essere oggetto di computo fra le volumetrie assentibili (es. il volume tecnico), ai fini paesaggistici invece può assumere comunque una rilevanza e determinare una possibile alterazione dello stato dei luoghi.
Questo vale ad esempio per la realizzazione di volumi sotterranei, della rampa di accesso e del correlativo muro di contenimento laterale, come la posa in opera di rilevanti superfici e delle griglie di aerazione dei sottostanti locali, che possono essere considerate rilevanti dal punto di vista paesaggistico e come tali essere in contrasto con le previsioni intese ad impedire l’alterazione dello stato dei luoghi attraverso la realizzazione di nuove strutture.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. Veneto si sofferma sulla pregressa normativa dettata dall’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 che, per gli edifici soggetti a vincolo paesaggistico, imponeva sempre la ricostruzione fedele affinché l’intervento di demo-ricostruzione potesse essere qualificato come ristrutturazione edilizia e non come nuova costruzione. Ora, invece, stante le modifiche normative intervenute ad opere della l. n. 91/2022 tale preclusione non sussiste più.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, per gli interventi soggetti a previa autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. 42/2004, qualora questa non sia ottenuta, alcun titolo edilizio può ritenersi formato con la mera presentazione della SCIA, la quale quindi potrà essere inibita dal Comune anche tardivamente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Palermo ha ricordato che l’art. 34 d.P.R. 380/2001 trova applicazione nelle ipotesi di interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire e non anche nei diversi casi di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, per i quali l’art. 31 d.P.R. cit. prevede senz’altro la sanzione demolitoria.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Palermo ha ricordato che l’ordinanza di demolizione, in quanto atto vincolato e dovuto, non è illegittima ove non sia stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, né ove sia priva di una motivazione in ordine all’interesse pubblico.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che l’esistenza di una sentenza del Consiglio di Stato che accerta l’abusività di un manufatto edilizio comporta l’impossibilità di annullare il diniego di sanatoria per ulteriori successivi abusi emesso dal Comune sul medesimo immobile, in quanto tale decisione sarebbe in violazione o elusione del previo giudicato.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto, con riferimento a lavori eseguiti a seguito della presentazione di una SCIA alternativa al PdC, ha sottolineato la differenza intercorrente tra un titolo edilizio presentato (o rilasciato) in violazione della normativa edilizia e, invece, le discrepanze tra l’assentito e il realizzato commesse in corso di esecuzione dei lavori.
Nel primo caso, il Comune emanerà provvedimenti conformativi o di autotutela, al ricorrere dei rispettivi requisiti; nel secondo, si limiterà a disporre la repressione dell’abuso mediante conformazione allo stato legittimo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto dapprima ricorda i requisiti per il rilascio di una sanatoria per cambio d’uso ex art. 36 T.U. Edilizia, valenti anche nell’ipotesi di attività improprie sostituitesi l’una all’altra: poi evidenzia che il fatto che fossero stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria per la ditta precedentemente insediata è irrilevante, in quanto essi hanno esclusiva rilevanza edilizia, e nulla hanno a che vedere con la destinazione d’uso impressa all’area.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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