22 Aprile 2022
La giurisprudenza amministrativa sembra individuare tre differenti titoli edilizi:
- se la recinzione è costituita da una mera rete metallica con stanti in ferro e/o in legno, la stessa non richiederebbe alcun titolo edilizio, trattandosi di un’attività edilizia libera, ex 6 del d.P.R. n. 380/2001. La perimetrazione del fondo, infatti, costituirebbe l’esplicazione materiale dello ius excludendi alios previsto dall’art. 841 c.c.
Sul punto: “Si è, infatti, a più riprese chiarito che, in materia urbanistica, non è necessario un idoneo titolo edilizio per la realizzazione di una recinzione nel caso in cui sia posta in essere una trasformazione dalla quale, per l'utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni ridotte dell'intervento, non derivi un'apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale, pertanto la distinzione tra esercizio dello ius aedificandi e dello ius excludendi alios va riscontrata nella verifica concreta delle caratteristiche del manufatto (cfr. ex plurimis, Cons. St., Sez. VI, 29 novembre 2019, n. 8178)” (Consiglio di Stato, sez. VI, 07.03.2022, n. 1609);
- se si tratta di una recinzione cd. classica, ovvero da una struttura composta da zoccolo in cemento armato e sovrastante rete metallica, la giurisprudenza amministrativa sembra richiedere la S.C.I.A. ex 22 del d.P.R. n. 380/2001 e 19 della l. n. 241/1990.
Sul punto: “Per ciò che concerne i muri di recinzione, si ritiene, in linea di principio, che, in assenza di precise indicazioni ritraibili dal Testo Unico in materia di edilizia, le opere funzionali alla delimitazione dei confini dei terreni, quali recinzioni, muri di cinta e cancellate, non debbano essere considerate in base all'astratta tipologia di intervento che incarnano, ma sulla scorta dell'impatto effettivo che determinano sul preesistente assetto territoriale: ne deriva, in linea generale, che tali opere restano sottoposte al regime della DIA (oggi SCIA) ove non superino in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, per essersi tradotte in manufatti di corpo ed altezza modesti, mentre necessitano del permesso di costruire ove detta soglia risulta superata in ragione dell'importanza dimensionale degli interventi posti in essere (T.A.R. Napoli, sez. II, 15/04/2019, n.2122)” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 07.03.2022, n. 641);
- infine, se la recinzione è costituita da una struttura stabile di notevole impatto urbanistico-edilizio (e. muro in cemento armato di notevole altezza e/o di sassi e/o con sovrastante copertura), la stessa soggiacerebbe al Permesso di Costruire ex art. 10 del d.P.R. n. 380/2001. Sul punto: “la realizzazione di un muro di recinzione necessita del previo rilascio del permesso a costruire allorquando, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area relativa, sia tale da modificare l'assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli "interventi di nuova costruzione" di cui all'art. 3, comma 1, lett. e) d.p.r. 380/2001 (cfr. Cassazione penale, sez. III, 6 ottobre 2016, n. 8693; Tar Venezia, sez. II, 21 giugno 2018, n. 663” (TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 28/04/2020, n. 1542)” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 25.08.2021, n. 5624).
Tuttavia, ci sia consentita una precisazione.
Fino al d.lgs. n. 222/2016 (cd. SCIA 2), il titolo edilizio “residuale” era costituito dalla S.C.I.A., come previsto dall’art. 22, c. 1 del d.P.R. n. 380/2001 vigente illo tempore: “Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attivita' gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente”.
In seguito alla suddetta novella legislativa, però, il titolo edilizio “residuale” è costituito dalla Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) prevista dall’art. 6 bis, c. 1 del d.P.R. n. 380/2001 secondo cui: “Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.
Analoga previsione si ricava anche dalla sezione II – Edilizia, n. 30, della tabella A allegata al d.lgs. n. 222/2016, ove si legge: “CILA (Clausola residuale) Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: - interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22”.
Quindi, a parere dello scrivente, sembra che ad oggi il titolo preferenziale che dovrebbe essere richiesto dal Comune per realizzare una recinzione cd. classica non sia più la S.C.I.A., ma semmai la C.I.L.A.
Voi cosa ne pensate?
Matteo Acquasaliente - avvocato
sentenza Consiglio di Stato 1609 del 2022
sentenza TAR Salerno 641 del 2022
sentenza TAR Napoli 5624 del 2021
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