Il TAR Palermo ha affermato che l’usucapione matura a condizione che si faccia decorrere il dies a quo dal 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del d.P.R. 327/2001, cd. T.U. espropri, perché solo l’art. 43 T.U. cit. ha sancito il superamento dell’istituto dell’occupazione acquisitiva e dunque solo da questo momento potrebbe ritenersi individuato, ex art. 2935 c.c., il giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
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Il TAR Palermo ha affermato che l’occupazione contra ius da parte della P.A. non può comportare l’acquisizione del fondo (fatta salva la usucapione) e configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c. con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dalla proposizione della domanda basata su tale occupazione, ovvero dalle singole annualità per quella basata sul mancato godimento del bene.
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Il TAR Palermo ha affermato che, in caso di accertata occupazione contra ius da parte della P.A., quest’ultima può scegliere tra: a) emanare il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis T.U. espropri; b) restituire l’area, previa remissione in pristino della stessa a propria cura e spese, corrispondendo le somme per l’illegittima occupazione.
Questa scelta assume carattere prioritario rispetto ad ogni valutazione circa l’an e il quantum della spettanza di somme a titolo di illegittima occupazione e/o di risarcimento dei danni, discendenti dalla scelta che effettuerà la P.A.
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Il TAR Palermo ha offerto utili principi in materia, a partire dall’art. 93 d.lgs. 42/2004.
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Nel caso di specie, il Consiglio di Stato rigettava l’istanza dell’appellante di sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza di primo grado, poiché l’istanza si concentrava sui vizi del provvedimento impugnato in prime cure e non specificamente sulla sentenza in sé e per sé.
L’avvocato dell’istante-appellante, ritenendo che queste considerazioni potessero lasciar adombrare un suo errore professionale, chiedeva l’oscuramento dei propri dati.
Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta, per non essere stati rappresentati motivi legittimi ovvero esigenze meritevoli di tutela considerabili prevalenti rispetto al principio di pubblicità delle sentenze, la quale ultima costituisce un necessitato corollario del principio costituzionale dell’amministrazione della giustizia in nome del popolo.
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Il TAR Palermo ha offerto utili principi in materia. In particolare, l’art. 43 TULPS consente alla competente Autorità – in sede di rilascio o di ritiro dei titoli abilitativi – di valutare non solo se vi sia una capacità di abuso, ma anche (in alternativa) l’assenza di una buona condotta per la commissione di fatti, pure estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti, ma che comunque non rendano meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia, non occorrendo al riguardo un giudizio di pericolosità sociale dell’interessato.
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Nel caso di specie, una serie di scioperi creavano ingorghi stradali e svariati disagi nella zona industriale di un capoluogo di Provincia.
Il Prefetto emanava così un decreto ex art. 2 TULPS (avente natura di ordinanza contingibile e urgente) che vietava preventivamente e in via generale ed astratta assembramenti di persone e/o automezzi nella zona industriale per un periodo di oltre 5 mesi.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha annullato il decreto, per violazione degli artt. 17 e 39 Cost., ponendo utili principi in materia di poteri amministrativi a fronte della libertà di riunione costituzionalmente riconosciuta ai cittadini.
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Nel caso di specie, la norma di un decreto-legge consentiva di innalzare l’età massima per stipulare i contratti di formazione e lavoro al Sud (art. 15, co. 11 d.l. 232/1995).
Il decreto-legge non era convertito, ma una legge ne faceva salvi i rapporti giuridici già sorti ai sensi dell’art. 77, co. 3 Cost. (art. 1, co. 2 l. 608/1996).
Un privato si appellava a questa norma, per un concorso di epoca successiva a quella di vigenza del decreto-legge non convertito.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che possono essere salvati solo gli effetti già prodottisi durante il periodo di vigenza del singolo decreto-legge decaduto, senza la possibilità che quest’ultimo disciplini i rapporti giuridici non ancora instaurati.
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Il TAR Sardegna ha annullato gli atti di un Comune, limitatamente alla parte in cui prendevano atto dell’estensione temporale di alcune concessioni demaniali marittime sino al 31.12.2033 anziché sino al 31.12.2023, termine stabilito dall’Adunanza Plenaria oltre il quale si viola la direttiva Bolkestein.
Di fronte all’eccezione del privato concessionario secondo cui quegli atti sono automaticamente inefficaci e, quindi, non suscettibili di annullamento, il TAR ha ritenuto comunque di avere il potere di annullarli, non ritenendo che le pronunce dell’Adunanza Plenaria abbiano la capacità di incidere automaticamente su atti amministrativi diversi da quelli oggetto del relativo giudizio.
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Il Consiglio di Stato ha risposto di sì: alla P.A. è garantita un’ampia discrezionalità nell’individuazione dei requisiti tecnici, ancorché più severi rispetto a quelli normativamente stabiliti, purché la loro previsione sia correlata a circostanze giustificate e risulti funzionale rispetto all’interesse pubblico perseguito. In ragione di ciò, il sindacato del G.A. deve limitarsi alla verifica del rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non estraneità rispetto all’oggetto di gara.
Il ricorrente aveva provato a sostenere che, per come redatto il bando di gara, un solo operatore del mercato avrebbe potuto integrare tutti i gravosi requisiti fissati, con conseguente distorsione della concorrenza.
Il Consiglio ha però precisato che il punto di equilibrio del sistema non sta nel numero di concorrenti operanti sul mercato in grado di offrire il prodotto richiesto (uno, ovvero tre), ma dall’esistenza o no di una ragionevole e proporzionata esigenza del committente pubblico che giustifica la domanda di un prodotto offerto solo da poche imprese (in ipotesi, anche da una soltanto).
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