Il TAR Veneto ha affermato che il Comune di Venezia può emanare norme urbanistiche comunali limitanti le attività economiche ai fini della salvaguardia della sostenibilità ambientale, della vivibilità e dei valori storico artistici della città di Venezia dal massiccio flusso turistico richiamato dalla straordinaria bellezza monumentale che vi è presente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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In linea di principio, quello del versamento del contributo di costruzione è un obbligo: si tratta infatti di una prestazione patrimoniale imposta avente natura di corrispettivo di diritto pubblico. Esso, lo si ricorda, è costituito da due voci di pagamento: gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione.
Nel corso del tempo, ci si è interrogati sulla possibilità di evitare il pagamento della somma in denaro sostituendola con una datio in natura, quale di fatto sono le opere di urbanizzazione a scomputo previste dall’art. 16, co. 2 T.U. Edilizia.
Dapprima, la giurisprudenza si era orientata in senso più permissivo, ritenendo che – seppure fosse esclusa dall’ambito di discrezionalità del Comune la valutazione relativa al quantum del costo dovuto in forza della sua natura paratributaria – ciò non avrebbe impedito all’Ente di poter sostituire il versamento in denaro con forme alternative di pagamento e/o con opere urbanistiche da realizzarsi a cura delle parti.
Successivamente, però, è stato chiarito che i crediti di diritto pubblico sono indisponibili per la P.A. anche nel quomodo, ovverosia nelle modalità di loro esecuzione, non potendo dunque accordarsi con il privato circa una soluzione diversa dal pagamento della somma di denaro. E infatti, la disciplina sullo scomputo delle opere di urbanizzazione non potrebbe essere applicata in via analogica in quanto trattasi di un’eccezione alla regola (art. 14 preleggi).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi dell’art. 9 d.P.R. 380/2001, nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l’edificazione, sono consentiti solo gli interventi di cui alle lettere a, b, c, d dell’art. 3, co. 1 d.P.R. cit., che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse; non sono, pertanto, consentiti interventi di nuova costruzione.
Nel caso di specie, era legittimo il diniego di PdC richiesto per la costruzione, su un terreno in Zona B con edificazione soggetta a PUA, in mancanza di quest’ultimo, di un fabbricato con indice di fabbricabilità a 1,5 mc/mq da adibire a civili abitazioni e locali commerciali.
Post di Daniele Iselle
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Il TAR Veneto ribadisce che l’approvazione di un PUA ad iniziativa privata non è un atto dovuto, nemmeno se esso è conforme agli strumenti urbanistici comunali: sussiste sempre un potere discrezionale della P.A. nella valutazione dell’interesse pianificatorio a tale approvazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che in caso di inadempimento di una convenzione di lottizzazione, il Comune (che sia creditore) che agisce in giudizio per l’adempimento del contratto, quanto all’onere della prova, basta che fornisca la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte, su cui incombe l’onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall’adempimento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che spetta alla giurisdizione esclusiva del G.A. la cognizione delle controversie concernenti l’adempimento o la risoluzione delle convenzioni di lottizzazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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L’ ha affermato il TAR Veneto, a partire dall’art. 6 l. 167/1962.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che l’accordo di programma costituisce una specie del genere degli accordi tra PP.AA. ex art. 15 l. 241/1990, il quale si sostanzia in un provvedimento amministrativo adottato dalle PP.AA. e dai soggetti pubblici che vi partecipano – con esclusione quindi dei privati eventualmente coinvolti nella sua attuazione – al fine di assicurare l’azione integrata e coordinata di più PP.AA. per la realizzazione di un programma comune, rispetto al quale la posizione dei soggetti comunque interessati all’attuazione dell’accordo a fronte del cattivo uso del potere pubblicistico nei loro confronti ha consistenza di interesse legittimo.
Nel caso di specie, una delle PP.AA. firmatarie dell’accordo di programma ben poteva sollecitare la controparte ad emanare gli atti di sua competenza mediante il promovimento di un’azione avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che la decorrenza del termine di efficacia del vincolo espropriativo, non riproposto nel successivo strumento urbanistico, comporta l’improcedibilità sopravvenuta del ricorso avverso gli atti di reiterazione del vincolo. Per (eventualmente) procedere nuovamente all’esproprio, la P.A. dovrebbe infatti attivare ex novo il relativo procedimento, con dunque inutilità dell’eventuale annullamento degli atti di reiterazione riferiti al precedente vincolo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Nel caso di specie, il ricorrente identificava erroneamente il resistente nel Ministero e non nel competente Assessorato regionale.
L’Avvocatura dello Stato non sollevava l’eccezione in prima udienza.
Il TAR Palermo, in applicazione dell’art. 4 l. 260/1958, non ha ravvisato i presupposti per l’inammissibilità del ricorso, bensì ha disposto la chiamata in causa dell’Assessorato, onerando della relativa notifica il ricorrente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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