Il Comune di Bassano del Grappa ha ottenuto chiarimenti dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sulla demolizione e ricostruzione nelle zone di vincolo paesaggistico
Il Comune di Bassano del Grappa, unitamente ad altri Comuni limitrofi, ha ottenuto dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici un chiarimento sulla ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione nelle aree sottoposte al vincolo paesaggistico.
I quesiti sottoposti al Ministero sono stati i seguenti: "Ai fini della corretta applicazione della norma, si chiede pertanto una chiarimento formale a codesto spettabile Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, anche con riferimento alla Circolare interpretativa del 02.12.2020, per la conferma che per gli immobili ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte III del Codice dei beni Culturali, sebbene privi di riconosciuto valore storico, artistico o architettonico intrinseco, è consentita intervenire con demolizione e ricostruzione classificabile come ricostruzione edilizia anche con modifica di sagoma, sedime, prospetti e volume preesistente,
precisando altresì quali siano allora, ai sensi del succitato art. 3 lettera d) come novellato dalla L. 120/2020, gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (sempre con riferimento alla Parte III, atteso che per quelli vincolati in base alla Parte II del Codice è possibile intervenire solo mediante conservazione/restauro) per i quali, la “demolizione con ricostruzione”, per essere classificata come “ristrutturazione”, deve prevedere la “fedele ricostruzione”, senza modifica a sagoma, sedime, prospetti e volume preesistente, laddove quindi la modifica di tali parametri assoggetterebbe l’intervento al regime autorizzatorio delle nuove costruzioni".
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha risposto così: "come già richiamato in seno alla nota interpretativa di questo Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale - dell’8 luglio 2021prot. n. 6865, si ritiene che per immobili il cui vincolo risiede nell’essere inseriti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Parte III del Codice) - sebbene privi di riconosciuto valore storico, artistico o architettonico intrinseco - sia consentito intervenire anche attraverso demolizione e ricostruzione classificabili nella “ristrutturazione edilizia”, che nella definizione del D.P.R. 380/2001 comprende anche modifiche alla sagoma, al sedime, ai prospetti ed al volume preesistente. Tali interventi vanno, tuttavia, sempre inquadrati all’interno di specifiche previsioni regolamentari proprie degli strumenti urbanistici comunali e sono da sottoporre, comunque, al rilascio di nulla osta da parte delle Amministrazioni competenti per la tutela del vincolo".
In verità questa conclusione non sembra tanto coerente con le premesse del ragionamento svolto dal Consiglio Superiore, le quali, come si può leggere negli allegati che pubblichiamo, avrebbero fatto presumere una soluzione opposta: vediamo se gli altri Ministeri diranno qualcosa.
Ringraziamo sentitamente l'Arch. Daniele Fiore, Dirigente Area V^ "Urbanistica, Ambiente, Commercio, Sostenibilità" del Comune di Bassano del Grappa per la cortese segnalazione.
DPR_380_2011_Ristrutturazione_edilizia_edifici_vincolati_richiesta_chiarimenti.stamped
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