23 Gennaio 2019
Il TAR Veneto offre alcuni interessanti chiarimenti sull'articolo 2 della legge regionale veneta n. 55 del 31 dicembre 2012, dai quali si desume che neppure gli interventi minori ivi previsti sono sanabili ricorrendo a una procedura di sportello unico per le attivitĂ produttive.
Ricordiamo che l'articolo 2 in esame richiama la procedura prevista dal regolamento di cui al DPR 7 settembre 2010 n. 160, emanato in forza dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
"Art. 2
Interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale
1. Non configurano variante allo strumento urbanistico generale e sono soggetti al procedimento unico di cui all’articolo 7 del DPR 160/2010 i seguenti interventi:
a) ampliamenti di attivitĂ produttive che si rendono indispensabili per adeguare le attivitĂ ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie, fino ad un massimo del 50 per cento della superficie esistente e comunque non oltre 100 mq. di superficie coperta;
b) modifiche ai dati stereometrici di progetti giĂ approvati ai sensi della normativa in materia di sportello unico per le attivitĂ produttive, ferme restando le quantitĂ volumetriche e/o di superficie coperta approvate."
 Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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