Il TAR Veneto ribadisce che la mancata impugnazione, nelle more del giudizio, di uno strumento urbanistico sopravvenuto (nel caso di specie, si trattava del PAT nonché del relativo PRG quale “primo P.I.”), comporta l’improcedibilità sopravvenuta del ricorso avverso il Piano precedente.
Peraltro, nell’ipotesi de qua, gli atti pianificatori sopravvenuti risultavano essere stati adottati da soggetti (la Provincia) diversi da quelli che avevano adottato il Piano precedente (la Regione).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il T.A.R. Veneto, dopo aver elencato le tre differenti ipotesi di “zone bianche”, si sofferma sulla differente disciplina prevista, per le zone agricole, dall’art. 48 della l.r. Veneto n. 11/2004 - che presuppone la decadenza del P.I. - e dall’art. 9 del d.P.R. n. 380/2001 – che si applica invece alle “zone bianche” scricto sensu intese -.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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A seguito della novella del 2020, il reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) può essere commesso solo mediante “violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”.
La Corte di cassazione penale ha affermato che le norme di attuazione del piano di assesto idrogeologico (P.A.I.) integrano questo requisito, in quanto norme secondarie attuative dell’art. 67 del Codice dell’ambiente.
Più in generale, laddove una norma di legge compia espresso rinvio ad uno strumento urbanistico, o a un atto amministrativo generale com’è (a detta della Corte) il P.A.I., la violazione di quest’ultimo integra una condotta rilevante ai fini dell’abuso d’ufficio.
Nel caso di specie, il tecnico comunale aveva rilasciato un condono (peraltro, senza data e con numero di protocollo 1/2014) per un immobile in area qualificata come ad alta pericolosità e rischio molto elevato, senza richiedere il parere all’Autorità competente come richiesto dalle N.T.A. del P.A.I.: la richiesta di questo parere era ritenuta dalla Corte attività vincolata.
Il reato risultava peraltro estinto per prescrizione.
Post di Daniele Iselle
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Il TAR Veneto sottolinea che è inconferente la non riconoscibilità, da parte del privato, dell’errore di quantificazione del costo di costruzione dovuto, in quanto si tratta di una mera operazione contabile. Ciò posto, non è nemmeno necessario che il titolo edilizio preveda un’espressa riserva di conguaglio, trattandosi del recupero dell’aliquota minima del 5% che trova fonte in una norma di legge (l’art. 16, co. 9 T.U. Edilizia).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che l’accertamento dell’esistenza dell’elemento soggettivo in materia di abbandono di rifiuti è limitato solamente alle figure del proprietario dell’area o, comunque, di chi ha un diritto (reale o personale di godimento) sulla medesima. L’autore materiale della violazione, invece, è comunque sempre tenuto a rispondere in virtù del principio per cui “chi inquina paga”, a prescindere perciò dal suo dolo o colpa.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ricomprende tutte quelle controversie aventi ad oggetto l’esecuzione di opere sulle sponde dei corsi d’acqua che possano incidere su di essi o alterarli, a prescindere che la P.A. sia o meno direttamente e principalmente preposta alla tutela delle acque pubbliche.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che le controversie aventi ad oggetto l’esecuzione di opere sulle sponde dei corsi d’acqua che possano incidere su di essi ovvero alterarli, appartengono alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell’art. 143, lett. a) e b) del r.d. n. 1775/1933.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che l’art. 13 l. R.V. n. 14/2017 (legge sul consumo di suolo) prevede una disciplina transitoria per quei piani attuativi già presentati alla data di emanazione della delibera di Giunta Regionale che definisce la quantità massima di consumo di suolo per singolo Comune, ma non ancora approvati. In particolare, essi non decadono, ma, una volta approvati, la loro superficie andrà detratta a quanto stabilito dalla Regione per il Comune.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che il risarcimento del danno da ritardo nell’approvazione di un provvedimento deve rispettare tutti i requisiti di cui all’art. 2043 c.c. (con, dunque, onere della prova a carico del presunto danneggiato), e può essere valutato solo se sia stato concretamente ottenuto il bene della vita sotteso all’interesse legittimo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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