Gare d’appalto e clausola sociale
Il T.A.R. ricorda gli approdi giurisprudenziali sulla cd. clausola sociale.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. ricorda gli approdi giurisprudenziali sulla cd. clausola sociale.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Pubblichiamo il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che contiene osservazioni (abbastanza critiche) sul disegno di legge in materia di rigenerazione urbana presentato al Senato
DocConferenza. 2021-04-13 DOCCRP06bisRigenerazioneurbana (1)
Post di Fiorenza Dal Zotto - funzionario comunale
L'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali Sede di Venezia ha emesso un comunicato nel quale chiarisce la questione.
Si legge nel comunicato:
"A seguito di alcune richieste pervenute si specifica quanto segue.
La Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha adottato con delibera n. 2 di data 29 dicembre 2020 (G.U. n. 84 di data 8 aprile 2021) il progetto di aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni ai sensi degli articoli 65 e 66 del D.lgs n. 152/2006.
Tale progetto è attualmente sottoposto a una fase di consultazione pubblica, della durata di sei mesi, funzionale a garantire la partecipazione attiva delle parti interessate.
Solo per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera di adozione del Piano – venuta cioè meno la sua veste progettuale – entreranno in vigore le norme di attuazione di cui all’allegato V con contestuale cessazione di efficacia, per la parte idraulica, dei Piani per l’Assetto Idrogeologico attualmente presenti nel distretto idrografico delle Alpi Orientali, nonché delle vigenti misure di salvaguardia assunte con delibera n. 8 di data 20 dicembre 2019 (G.U. n. 78 del 24 marzo 2020).
Fino a quel momento continuano ad esprimere efficacia le conoscenze, le disposizioni e le mappature dei Piani per l’Assetto Idrogeologico, nonché le misure di salvaguardia assunte con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 8 di data 20 dicembre 2019 (G.U. n. 78 del 24 marzo 2020)".
AVVISO-EFFICACIA-DEL-PIANO-DI-GESTIONE-DEL-RISCHIO-ALLUVIONI_21_4_2021
Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
Segnaliamo sulla questione una sentenza favorevole del consiglio di Stato.
Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
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Il TAR Veneto sottolinea la differenza tra tali tipi di prestazioni, evidenziando che le seconde riguardano prestazioni sociali agevolate nell’ambito di percorsi assistenziali rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell’autonomia, mentre le prime si rivolgono a soggetti ritenuti autosufficienti.
Ne consegue, continua il TAR, che per le prestazioni agevolate non aventi natura sociosanitaria i Comuni mantengono una propria discrezionalità nell’identificazione dei criteri (anche diversi dall’ISEE, che altrimenti sarebbe l’unico possibile) che permettono al privato di richiedere la compartecipazione della P.A. al pagamento della retta.
Post di Alessandra Piola – avvocato
In materia di suddivisione pro quota tra privati e P.A. dei costi delle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria per i soggetti disabili, i Giudici Amministrativi sono orientati nell’applicare incondizionatamente ed unicamente il criterio dell’ISEE del beneficiario, sul solco di quanto affermato nel d.P.C.M. n. 159/2013.
Tale provvedimento statale prevede ora che nell’ISEE del beneficiario che può essere utilizzato ai fini del calcolo dell’eventuale compartecipazione alla retta del privato con il suo patrimonio, non possono essere conteggiati “i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF” (art. 2-sexies d.l. n. 42/2016, conv. in l. n. 89/2016).
Il Comune, quindi, nell’adozione e nell’applicazione dei suoi regolamenti per la suddivisione delle rette, non può prescindere dal criterio dell’ISEE così identificato, creando sistemi di calcolo e ripartizione differenti.
Inoltre, l’art. 6, co. 2 d.P.C.M. n. 159/2013 prevede la possibilità, solamente in materia di prestazioni agevolate sociosanitarie, di calcolare l’ISEE del nucleo familiare in un modo differente, che esclude completamente il reddito dei genitori. E dunque, nelle ipotesi in cui l’ISEE del beneficiario, così determinato, risulti al di sotto della soglia minima o pari a zero, il Comune dovrà sobbarcarsi le spese di natura alberghiera, a prescindere dalla situazione economica familiare latu sensu intesa da cui il beneficiario proviene, che potrebbe ben essere benestante.
L’obbligo di pagamento della quota alberghiera in capo al Comune, in caso di ISEE “sociosanitario” inferiore alla soglia, è chiaramente affermato dalla giurisprudenza: la P.A. può esservi esentata solamente dimostrando che, nel singolo caso, l’equilibrio di bilancio comunale verrebbe compromesso dal pagamento della quota, mentre non è ritenuto rilevante la mera possibilità in astratto che le compartecipazioni alle rette incidano gravemente sul bilancio dell’Ente.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto evidenzia l’obbligo di impugnare immediatamente la cd. scheda SVAMA, se si desidera contestare la mancata qualificazione, da parte dell’ULSS, della necessità di assistenza anche di natura sociosanitaria. È tale provvedimento infatti che incide sia sulla qualificazione della fattispecie, sia sull’attuazione delle disposizioni generali previste dalle delibere regionali: pertanto, se non viene impugnata la scheda, non sarà possibile contestare il mancato rispetto di tali principii.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Pubblichiamo la sentenza della C. Cost. n. 77 del 21.04.2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della l.r. Veneto n. 50/2019 per incompetenza della Regione, ex art. 117, c. 3 Cost.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito che l’interesse sotteso all’accesso agli atti cd. defensionale, ex art. 24, c. 7 della l. n. 241/1990, deve essere dimostrato alla Pubblica Amministrazione che, per consentire l’ostensione dei documenti richiesti, deve valutare attentamente i documenti e le motivazioni addotte dall’istante. Infatti, il Massimo Organo della Giustizia Amministrativa non ritiene sufficiente il mero richiamo alle esigenze probatorie e/o difensive del giudizio instaurato o instaurando, ma richiede che il privato fornisca adeguata prova di tali necessità processuali.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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