Gare e gravi illeciti professionali
Il T.A.R. Milano chiarisce i contorni giuridici dell’esclusione dovuta a gravi illeciti professionali.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. Milano chiarisce i contorni giuridici dell’esclusione dovuta a gravi illeciti professionali.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Per prevenire intrusioni disturbanti è stata attivata la waiting room (sala d'attesa) e i partecipanti verranno ammessi singolarmente: a tale scopo è necessario che nel profilo compaia il reale nome e cognome e non un numero o un nome di fantasia e che il video inizialmente sia accesso (potrete spegnerlo dopo l'accesso).
Per accedere basta cliccare sul seguente link
https://us02web.zoom.us/j/85480718929
Meeting ID (eventuale, se richiesto): 854 8071 8929
Avviso: per evitare intrusioni disturbanti, chi accede resterà qualche istante in attesa e ammesso da noi persona per persona: per agevolare l'operazione chiediamo a chi entra di indicare nel profilo il proprio nome e cognome, in modo di essere riconoscibile, e di tenere il video attivo, in modo che possiamo vedere i volti (dopo chi vorrà potrà disattivarlo).
Per accedere è sufficiente cliccare sul link di seguito riportato (occorre avere installato Zoom però):
https://us02web.zoom.us/j/85480718929
Meeting ID (qualora servisse): 854 8071 8929
Nel caso di specie, il ricorrente riteneva che il decreto di occupazione d’urgenza riferito al proprio fondo non sarebbe stato assistito da una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità.
Il TAR Veneto ha rigettato il ricorso: infatti, si vedano le norme a specchio di cui all’art. 12, co. 1, lett. b T.U. espropri e all’art. 34, co. 6 TUEL, le quali attribuiscono agli accordi di programma la valenza di dichiarazione di pubblica utilità.
Proseguendo, il TAR ha spiegato che l’accordo di programma può comportare variazioni agli strumenti urbanistici (cfr. art. 34, co. 4-5 TUEL e art. 7, co. 2 l.r. Veneto 11/2004).
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il TAR Veneto, recentemente, si è espresso in merito al funzionamento della Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente (CTPA) prevista dalla l. R.V. n. 33/1985, ricordando che la stessa opera legittimamente qualora sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti, senza distinzione tra esperti e non esperti.
Pertanto, il parere approvato in presenza solo di due dei cinque componenti tecnici della Commissione (posta comunque la presenza della metà più uno di tutti i componenti) è da considerarsi legittimo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Nel caso di specie, un’impresa avanzava istanza al Questore di autorizzazione all’acquisto di 252 kg di idrogeno fosforato, da impiegare in una disinfestazione.
L’istanza era negata sulla base di un parere dell’ASL, la quale rilevava che i quantitativi richiesti esuberavano largamente dalla reali necessità operative utili al processo di disinfestazione.
Il TAR Sardegna ha offerto principi utili con riguardo al provvedimento in parola, a partire dall’art. 58 TULPS e dal r.d. 9 gennaio 1927, n. 147, recante il Regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il TAR Veneto ha affermato che, secondo la più recente giurisprudenza, la qualificazione del fatturato specifico, come requisito di carattere economico-finanziario o di capacità professionale e tecnica, va effettuata sulla base del tenore letterale della lex specialis.
Nel caso di specie, l’aggiudicatario aveva dichiarato di rispettare il requisito in virtù di un contratto di avvalimento, ma tale contratto era del tutto generico e non specificava i modi (es. affitto d’azienda, messa a disposizione della dirigenza tecnica o comunque di una supervisione tecnica, del know how, predisposizione di un programma di formazione del personale o altro) attraverso i quali la specifica esperienza maturata dall’impresa ausiliaria nel settore considerato potesse essere effettivamente trasferita all’impresa ausiliata.
Perciò, il TAR ha dichiarato nullo il contratto per indeterminatezza dell’oggetto ex artt. 1346 e 1418, co. 2 c.c. e, di conseguenza, ha ritenuto che l’aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso per non aver adeguatamente dimostrato il possesso del requisito del fatturato specifico in attività analoghe richiesto dal bando di gara.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Italiaius organizza per giovedì 2 luglio 2020, ore 9-10, un videoseminario breve sui funzionari degli enti locali davanti alla Corte dei Conti, chiedendosi se sia giustificata la fama di Inquisizione di questa Autorità Giudiziaria oppure se essa sia un giudice particolarmente equilibrato e, quindi, saggio, come, invece, sembra a chi difende i funzionari davanti alla Corte.
La partecipazione è libera e gratuita e non richiede l'iscrizione.
Dario Meneguzzo dialogherà coi relatori, la professoressa Carola Pagliarin e l'avv. Francesco Giuseppe Roncoroni del foro di Padova, sui seguenti temi:
1- cenni sulle funzioni della Corte dei conti;
2- elementi costitutivi della responsabilità amministrativa;
3- focus sull'elemento oggettivo: tipologie di danno;
4- casi più frequenti di coinvolgimento degli enti locali;
5- focus sull'elemento soggettivo e prospettive di riforma;
6- il potere riduttivo della Corte dei conti.
Il seminario verrà trasmesso sulla piattaforma Zoom.
Il link per l'accesso sarà pubblicato su Italiaius alle ore 8.45 della mattina del seminario.
Chi vuole contribuire alla preparazione del seminario può inviare quesiti, usando la funzione "comments" in calce al presente post.
Il TAR Veneto, in una propria recente sentenza, ha ribadito che, per il privato il cui titolo sia decaduto o che vi abbia rinunciato, il termine di prescrizione per richiedere la restituzione di quanto pagato quale contributo di costruzione inizia a decorrere dallo scadere del triennio successivo al rilascio del permesso di costruire. Ha inoltre ribadito che, nel caso invece sia il Comune a chiedere il pagamento di quanto dovuto, il dies a quo risulta essere la data di rilascio del permesso di costruire.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il Consiglio di Stato riconosce l’esistenza di un’ulteriore tipologia di annullamento in autotutela che non soggiace alle rigide limitazioni temporali e contenutistiche dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990. In presenza di dichiarazioni sostitutive non veritiere rese dai privati ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, infatti, l’ente ha l’obbligo giuridico di esercitare questa forma di autotutela che, a differenza “di quella discrezionale” prevista dalla l. n. 241/1990, si configura come un atto dovuto.
Si ringrazia il dott. Luigi Alfidi, segretario comunale, per la segnalazione.
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