Nel caso di specie, il Comune occupava il fondo di un privato in assenza della dichiarazione di pubblica utilità e del decreto di occupazione d’urgenza.
Il privato reagiva con la proposizione di un ricorso avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo che il G.A. condannasse il Comune ad emanare il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis T.U. espropri.
Il TAR Catania, qualificando i fatti di causa come ipotesi di occupazione usurpativa, ha dichiarato infondato il ricorso: le controversie aventi ad oggetto l’occupazione di fatto di immobili al di fuori di qualsiasi procedura espropriativa, sono devolute alla giurisdizione del G.O.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Nel caso di specie, a seguito di alcune ordinanze sindacali che requisivano la sua proprietà, il privato domandava il risarcimento di tutti i danni derivanti dalla esecuzione dei provvedimenti illegittimi, ivi compreso il corrispettivo dovuto per l’utilizzazione della proprietà illegittimamente requisita.
Il TAR Catania ha affermato che:
- spettano al G.O. le controversie in materia di determinazione del corrispettivo dovuto per l’utilizzazione della proprietà illegittimamente requisita (cfr. art. 133, co. 1, lett. f c.p.a.);
- spettano al G.A. le controversie in materia di risarcimento del danno da esecuzione di provvedimenti illegittimi, stante l’agire iure imperii dell’Amministrazione.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Piemonte sottolinea che per definire “vicinale” una strada privata è necessario che vi sia un uso pubblico della stessa: quindi, bisogna verificare se vi è un passaggio esercitato da una collettività di persone; se la strada è idonea a soddisfare un pubblico interesse; e se sussiste un titolo valido a sorreggere l’uso pubblico, quale può essere la protrazione di tale uso da tempo immemorabile.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Le norme di riferimento si rinvengono agli artt. 49-50 T.U. espropri (in precedenza, all’art. 71 l. 2359/1865): per quanto qui di interesse, l’occupazione temporanea richiede che sia compilato lo stato di consistenza dei fondi e che sia determinata l’indennità di occupazione.
Il TAR Catania ha però affermato che, in casi di particolare urgenza, la compilazione dello stato di consistenza possa essere omessa, nonché che la determinazione dell’indennità non debba essere contenuta nel decreto di occupazione d’urgenza.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Celebre è la definizione di questo principio data dalla dottrina tedesca: proporzionalità significa controllare se la P.A. per sparare ai piccioni non abbia usato un cannone.
Il TAR Catania ha specificato che il principio di proporzionalità è un canone di azione che impone alla P.A. di adottare la soluzione idonea ed adeguata, comportante il minor sacrificio possibile per gli interessi emersi, evitando di imporre obblighi e restrizioni alle libertà del cittadino in misura superiore a quella strettamente necessaria ai fini dell’interesse pubblico (cd. verifica a tre gradini della proporzionalità).
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Nel caso di specie, il Sindaco di un Comune emanava un’ordinanza di interdizione al transito in una strada interessata da un fenomeno franoso. Poiché la popolazione limitrofa rischiava di rimanere isolata, i Sindaci di due Comuni confinanti procedevano alla requisizione del fondo di un privato per realizzare una viabilità alternativa.
Il TAR Catania ha affermato che il provvedimento di requisizione d’urgenza è connotato da un’intrinseca esigenza di celerità, tale da consentire l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, co. 1 l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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ANCE ha scritto ai Ministri Franceschini (Ministro della cultura) e Giovannini (Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), chiedendo loro di intervenire in materia.
Si legge nella lettera:
"Ci riferiamo alle rigide prescrizioni introdotte nel Dpr 380/2001 dal Decreto Legge 76/2020 che di fatto stanno impedendo interventi di demolizione e ricostruzione degli immobili soggetti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004, in presenza di modifiche anche minime della sagoma, del sedime o degli altri parametri edilizi.
Queste prescrizioni stanno avendo un forte impatto negativo in particolare sulla riqualificazione dei numerosi edifici ubicati in ambiti territoriali vincolati dal punto di vista paesaggistico, ma privi di qualsiasi pregio architettonico che, come conseguenza, non possono essere oggetto di interventi di demo-ricostruzione, beneficiando degli incentivi fiscali che – fra l’altro – il legislatore ha destinato proprio a tale finalità".
Il Consiglio di Stato, confermando un TAR Campania, afferma che uno “stenditoio” (costituito da una struttura coperta, munita di muri laterali e aperta da un lato) non è un sottotetto recuperabile ai fini abitativi, in forza della legge regionale in materia.
Con riferimento a tale legge, il Consiglio di Stato precisa che: "Pertanto, possono essere trasformati per consentire l’uso residenziale, ad esempio, depositi, soffitte, o anche lavatoi e stenditoi, ma in quanto costituenti un volume chiuso", in quanto "la esistenza di un volume costituisce, sul piano materiale, una precondizione del possibile recupero a fini abitativi. Si tratta, quindi, sostanzialmente di un mutamento di destinazione d’uso eventualmente accompagnato da opere per consentirne l’abitabilità, quali la realizzazione di porte, finestre, lucernai, abbaini".
Il Consiglio di Stato ricorda "la consolidata giurisprudenza anche della Sezione rispetto alla chiusura di portici e balconi, i quali spesso possono essere delimitati dal solaio di copertura e chiusure laterali, ma per cui pacificamente è escluso che possano essere configurati come volumi già esistenti. Infatti, la realizzazione di una veranda con chiusura di un balcone comporta la costituzione di un nuovo volume, che va a modificare la sagoma di ingombro dell’edificio e richiede il rilascio del permesso di costruire".
E poi "Analogamente la chiusura di un portico integra un aumento di volumetria, per cui è richiesto il permesso di costruire".
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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Il TAR Piemonte ricorda che la tutela paesaggistico-ambientale rientra anche nelle competenze del Comune nell’ambito del governo del territorio, e dunque i beni così protetti possono essere oggetto di più forme di tutela, tra loro cumulative. Anzi, la tutela paesaggistica deve, secondo il Giudice, ordinare la pianificazione urbanistica.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Catania ha offerto utili principi in materia: in particolare, ai fini dell’adozione dell’interdittiva non occorre provare l’intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi, da valutarsi unitariamente e dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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