Sulla pianificazione urbanistica
Il T.A.R. si sofferma su alcuni noti principi in materia di pianificazione urbanistica.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. si sofferma su alcuni noti principi in materia di pianificazione urbanistica.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Piemonte ribadisce che nel caso di indennizzo “automatico” conseguente al mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento previsto dall’art. 28 d.l. n. 69/2013, è necessaria la presenza di alcuni elementi affinché lo stesso venga concesso.
Si richiede infatti quale elemento oggettivo, che il procedimento colpito da ritardo sia funzionale “all’avvio o all’esercizio dell’attività di impresa”: trattandosi di disciplina eccezionale, non è applicabile a ogni singolo procedimento legato all’esercizio (in generale) dell’attività di impresa, ma solo a quei procedimenti strettamente legati all’accesso all’attività medesima e al farsi strada nel mercato, attività che il ritardo della P.A. troncherebbe sul nascere.
Inoltre, tale articolo deve considerarsi ad oggi inutiliter datum, poiché, inserito nel sistema delle norme in via sperimentale, non è mai stato confermato nei termini previsti.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto li riassume così:
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ricorda che la P.A., nell’adozione dei propri provvedimenti sanzionatori degli abusi edilizi, deve sempre calibrare tali poteri con il principio di proporzionalità: la presenza infatti di più possibilità in capo all’Amministrazione (la demolizione d’ufficio, l’ordinanza di demolizione, la sanzione pecuniaria e l’acquisizione gratuita) obbliga l’Ente a motivare indicando espressamente il tipo di violazione commessa, nel caso in cui la sola indicazione delle opere abusive non permetta di identificare quest’ultima, al fine di farle corrispondere la corretta sanzione irrogata.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Piemonte risponde di no; e infatti l’annullamento del provvedimento per il vizio de quo ha come conseguenza la riedizione del potere, e non dunque un accertamento del bene della vita la cui lesione ha portato all’impugnazione.
Peraltro, nel caso di specie, il privato non era riuscito a provare che l’esito del successivo procedimento amministrativo sarebbe stato per lui favorevole, né – più in generale – aveva provato di essere stato costretto a compiere scelte negoziali pregiudizievoli a causa del ritardo dell’Amministrazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Piemonte ricorda che sussistono precise incombenze istruttorie in capo al privato che voglia richiedere il risarcimento del danno da ritardo ai sensi dell’art. 2-bis l. n. 241/1990.
Si tratta di un danno derivante da un comportamento della P.A. e non da un provvedimento: il suo fondamento è quindi il diritto soggettivo di autodeterminazione negoziale e sussiste a prescindere dall’interesse legittimo. Inoltre, non è automatico (come il risarcimento ex art. 28 d.l. 69/2013), ma è necessario provare l’esistenza del danno, dell’elemento soggettivo, e del nesso di causalità tra la violazione del termine di conclusione del procedimento e il compimento di scelte negoziali pregiudizievoli che non si sarebbero altrimenti effettuate.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ricorda che, in caso di diniego sorretto da più motivi tra loro autonomi, l’accertamento della legittimità di uno solo di questi comporta il rigetto dell’intero ricorso, posto che l’atto amministrativo, anche ad accertarsi la fondatezza degli altri, dovrebbe comunque essere considerato legittimo dal Giudice.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ribadisce alcuni principii in materia di costo di costruzione: si tratta di una prestazione patrimoniale imposta la quale costituisce una compartecipazione del privato alla spesa pubblica relativa al surplus di opere di urbanizzazione che l’Amministrazione è tenuta ad affrontare in conseguenza dell’aumentato carico urbanistico. Peraltro si tratta di un’imposta di carattere generale ma non tributario, non essendo legato strettamente alla reale spesa delle singole opere da eseguirsi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Piemonte ribadisce che è annullabile il provvedimento demolitorio cui manchi il fondamento normativo del potere ripristinatorio attribuito all’Amministrazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il T.A.R. Lecce ritiene che la cd. tombatura di un locale possa essere considerata un’azione equipollente alla demolizione di un immobile abusivo, perché lo stesso perde le sue caratteristiche funzionali.
Tale sentenza desta qualche perplessità perché, a detta della giurisprudenza maggioritaria, l’ordine demolitorio è ottemperato esclusivamente se vi è il ripristino dello status quo ante, non se il locale viene semplicemente murato e/o riempito di terra.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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