15 Settembre 2018
Il TAR Palermo offre un’interpretazione dell’art. 80, co. 5, lett. m del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016): la Stazione appaltante può escludere un concorrente non solo qualora ravvisi una situazione di controllo ex art. 2359 c.c., ma anche in caso di mero collegamento. Ciò si ha quando più offerte vengono formalmente presentate da diversi concorrenti, ma sostanzialmente provengono da un unico centro decisionale.
Per far valere la causa di esclusione, devono aversi altri due requisiti: 1) dimostrazione per mezzo di fatti univoci e non dubbi della situazione di controllo o collegamento; 2) pregiudizio al principio di segretezza delle offerte per effetto del controllo o collegamento tra concorrenti.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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