29 Agosto 2013
In un post precedente avevamo elencato brevemente le modifiche più significative apportate al Testo Unico dell’Edilizia dall’art. 30 del D.L. 69/2013 - c.d. “Decreto del fare”.
Con questo post segnaliamo le modifiche apportate al decreto legge citato in sede di conversione ad opera della L. 9 agosto 2013 n. 98 (il testo coordinato è già stato pubblicato su questo sito il 22 agosto 2013 ). Esse, per il vero, riguardano, non solo l’edilizia in senso stretto ma anche l’urbanistica e una in particolare il commercio.
Introduzione dell’art. 2 bis del D.P.R. 380/2001, intitolato “Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati”
L’articolo rappresenta una piccola rivoluzione, dal momento che per la prima volta viene scalfita la forza granitica del D.M. 2.4.1968, dando la possibilità alle Regioni e alle Province autonome (ferma restando la competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile ai sensi dell’art. 117, comma 1, lettera l) della Cost.):
1) “di prevedere con proprie leggi e regolamenti disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori Pubblici 2 aprile 1968 n. 14444;
2) “di dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione degli strumenti urbanistici o comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali”.
Osserviamo, ad un prima lettura, che, mentre la rubrica dell’articolo parla espressamente di deroga ai limiti di distanza tra fabbricati, il disposto normativo parla genericamente di disposizioni derogatorie al D.M. 1968; ciò fa sorgere il dubbio su quale sia la portata reale derogatoria della norma.
Neanche la seconda parte dell’articolo in questione risulta molto chiara, perché parrebbe che fossero le Regioni a dettare disposizioni sul dimensionamento della pianificazione, esautorando la potestà pianificatoria degli enti territoriali. Ma attendiamo lumi.
Modifiche al nuovo art. 23- bis del D.P.R. 380/2001 in materia di scia edilizia
In sede di conversione è stato modificato il comma 4 del nuovo art. 23- bis del D.P.R. 380/2001, attraverso una disciplina ancora più restrittiva in materia di scia edilizia a tutela delle Z.T.O. A o equipollenti.
La regola generale è che tutti gli interventi realizzabili con scia in zona A non possono essere iniziati prima che siano decorsi trenta giorni dalla presentazione della segnalazione.
Ma v’è di più. I Comuni devono adottare, entro la data del 30 giugno 2014, una deliberazione che individui, all’interno della zona A o equipollente, specifiche aree nelle quali sono vietati interventi di demolizione e ricostruzione e le di varianti a p.c. comportanti modifiche della sagoma. In assenza della deliberazione e in mancanza di intervento sostitutivo regionale, il provvedimento è adottato da un commissario nominato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Fintantoché la prevista deliberazione non viene adottata, all’interno della zona A o equipollente, non si applica la scia con modifica della sagoma.
Modifiche al nuovo comma 4-bis e soppressione del nuovo comma 4 -ter dell’art. 24 del D.P.R. 380/2001 in materia di agibilità parziale
Vengono meglio specificate le condizioni per i rilascio dell’agibilità per singoli edifici o porzione della costruzione o per singole unità immobiliari. In particolare viene specificato che è sufficiente che siano “completate e collaudate le parti strutturali connesse” , nonché “collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni” (prima si parlava genericamente di parti strutturali e parti comuni).
Viene soppresso il comma 4-ter dell’art. 24 sulla proroga di tre anni del certificato di agibilità parziale.
Soppressione del comma 2 dell’art. 30 del D.L. 69/2013
Risulta soppresso in sede di conversione l’art. 2 del D.L. 69 sul trasferimento del solo vincolo di pertinenzialità dei parcheggi ex art. 9 della c.d. “Legge Tognoli” (L. 122/1989).
Precisazioni in merito alla proroga dei termini di inizio e ultimazione lavori di cui all’art. 15 del D.P.R. 380/2001
Il comma 3 dell’art. 30 del D.L. viene integrato, precisando che la proroga prevista per i termini di inizio e fine lavori si intende esclusa nei casi in cui i predetti termini siano già scaduti al momento della comunicazione di proroga dell’interessato o nei casi in cui, al momento della comunicazione stessa, il titolo abilitativo sia in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati (una sorta di “salvaguardia”, dunque)
Introduzione del comma 3-bis dell’art. 30 del D.L. 69/2013
Molto interessante e per certi versi “dirompente” è la previsione della proroga di tre anni del termine di validità, nonché del termine di inizio e fine lavori nell’ambito di tutte le convenzioni di lottizzazione ovvero di accordi similari stipulati sino al 31 dicembre 2012. Parrebbe una sorta di norma imperativa cogente di inserzione automatica di clausole contrattuali ex art. 1339 c.c.
Introduzione del comma 5-ter dell’art. 30 del D.L. 69/2013
La norma integra il disposto di cui all’art. 31, comma 2 del D.L. 201/2011, recante disposizioni sull’apertura di esercizi commerciali, introducendo una sorta di temperamento al principio della liberalizzazione tout court.
Infatti, le Regioni e gli enti locali, in sede di adeguamento dei propri ordinamenti alla disciplina europea sulla libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali, possono “prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali”.
Avv. Marta Bassanese
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