No alla sanatoria parziale degli abusi edilizi
Il T.A.R. ricorda che l’accertamento di conformità previsto dall’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 non ammette la c.d. sanatoria parziale.
Il T.A.R. ricorda che l’accertamento di conformità previsto dall’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 non ammette la c.d. sanatoria parziale.
Il contratto di appalto per la costruzione di un immobile senza la concessione edilizia è nullo, così è stato stabilito dalla Corte di Cassazione, in quanto lo stesso ha un oggetto illecito per violazione di norme imperative in materia di urbanistica e non può essere convalidato in virtù di una concessione posticipata con effetti retroattivi.
La giornalista Valeria Uva, sulla base un’interessante indagine condotta da Legambiente, il 23 febbraio 2015 ha pubblicato, sul “Il Sole 24 Ore”, un articolo nel quale fotografa lo stato della lotta all’abusivismo edilizio: “A distanza di oltre 12 anni dall’ultimo condono edilizio, si continua a costruire abusivamente (26mila nuovi immobili l’anno, stima 2013 del centro […]
Il TAR torna a esaminare la possibile rilevanza del decorso del tempo in materia di abusi edilizi, dopo avere escluso che una autodichiarazione sostitutiva di atto notorio possa valere come prova della data di realizzazione dell’abuso.
Segnaliamo una sentenza del TAR che esamina alcune questioni in materia di condono edilizio, quando sussista anche il vincolo paesaggistico. In particolare, la sentenza prende in considerazione la costituzione del vincolo dopo la realizzazione del manufatto abusivo, la possibilità che si formi il silenzio-assenso e se sussista il dovere per il Comune di ordinare l’adeguamento […]
Il T.A.R. ricorda che decorsi i trenta giorni dalla presentazione della SCIA, il Comune può inibire l’opera solo con l’autotutela.
Il TAR precisa che i vincoli di inedificabilità lungo le strade imposti dal PRG in misura maggiore rispetto a quelli previsti dalla normativi statale, non impediscono il rilascio del condono edilizio nella zona che eccede quella prevista dalla normativa statale.
Il TAR respinge la tesi secondo la quale i volumi tecnici sarebbero sempre sanabili in zona vincolata, non costituendo volumi in senso urbanistico. Il problema, infatti, riguarda non la classificazione urbanistica di un manufatto, ma la sua idoneità ad alterare la percezione del paesaggio.
Il T.A.R. ricorda che, per sanare le opere che si trovano in una zona di tutela ambientale, occorre il parere positivo della Soprintendenza. Nella medesima sentenza si ricorda che, in materia di repressione degli abusi edilizi, non è necessario l’apporto partecipativo-collaborativo dei privati.
Il TAR ricorda che, per giurisprudenza costante, la sanzione accessoria dell’acquisizione gratuita dell’area di sedime al patrimonio comunale può essere adottata solo nei riguardi del proprietario che sia anche responsabile dell’abuso o che, comunque, sia nelle condizioni di eseguire l’ordinanza di demolizione.
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