In caso di vincolo paesaggistico dopo il pagamento dell’oblazione sulla domanda di condono non si forma il silenzio assenso previsto dall’art. 32 comma 37 della L. n. 326/2003
Il TAR Veneto riconferma l’orientamento giurisprudenziale in forza del quale in materia di condono edilizio, dopo il pagamento dell’oblazione, non si forma sulla domanda di condono il silenzio assenso previsto dall’art. 32 comma 37 della L. n. 326/2003.
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