Anche l’attuale proprietario incolpevole è destinatario dell’ordine di demolizione delle opere abusive
Anche questo argomento è trattato dalla sentenza del TAR Veneto n. 475 del 2013, già citata nei post che precedono.
Scrive il TAR: "7.2 Non risulta nemmeno condivisibile l’argomentazione di parte ricorrente diretta a rilevare l’estraneità degli attuali proprietari all’abuso contestato e, ciò, considerando come i ricorrenti abbiano acquistato il manufatto solo nel corso del 2002.
7.3 Sul punto va infatti ricordato che, come ha avuto modo di ricordare questo stesso Tribunale in sede di emanazione dell’Ordinanza cautelare n. 679/11, l’abuso edilizio integra la fattispecie di un illecito permanente, in relazione al quale sussiste in qualunque momento l’obbligo a carico dell’Amministrazione comunale di ripristinare la legalità così violata. Si è sostenuto infatti (T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 13-03-2012, n. 1256) che “In materia di repressione dell'abusivismo edilizio la legittimazione passiva del proprietario all'esecuzione dell'ingiunzione di demolizione è espressamente prevista dall'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia) - in base al quale "il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione" - ed è spiegabile con il fatto che il proprietario, proprio in virtù del suo diritto dominicale, può eseguire la prescrizione ripristinatoria”.
7.4 L'ordine di demolizione delle opere abusive ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa e deve pertanto essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione dell’illecito".
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