Anche un’opera in astratto soggetta a DIA o SCIA (come una recinzione) può essere oggetto di ordinanza di demolizione ex art. 31 DPR 380
La sentenza del TAR Veneto n. 1102 del 2012 esamina il caso di una recinzione realizzata in violazione delle prescrizioni del regolamento edilizio.
La sentenza contiene vari passaggi interessanti, tra i quali merita di essere segnalato il seguente: "la denuncia d’inizio attività, ai sensi dell’art. 22 primo comma del D.P.R. n. 380/2001, è utilizzabile solo per gli interventi che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico – edilizia vigente (cfr. sentenza di questo T.A.R. n. 356 del 7 febbraio 2008)".
Quindi va considerata del tutto superata l'antica divisione tra opere soggette per loro natura ad autorizzazione edilizia ed opere soggette a concessione edilizia: l'attuale suddivisione tra opere soggette a DIA (o SCIA) e opere soggette a permesso di costruire si basa su presupposti differenti. Ricordiamo che per le opere abusive soggette ad autorizzazione edilizia non era prevista la demolizione, ma solo una sanzione pecuniaria (anche se erano in contrasto con gli strumenti urbanistici).
Il TAR precisa quale sia il titolo edilizio necessario per realizzare opere di recinzione di un terreno: "Più precisamente, va premesso che le opere di recinzione del terreno non si configurano come nuova costruzione, per la quale è necessario il previo rilascio di permesso di costruire, quando, per natura e dimensioni, rientrino tra le manifestazioni del diritto di proprietà, comprendente lo ius excludendi alios o, comunque, la delimitazione e l'assetto delle singole proprietà. Tale è il caso della recinzione eseguita senza opere murarie, costituita da una semplice rete metallica sorretta da paletti in ferro (come è nel caso di specie), la quale costituisce installazione precaria e non incide in modo permanente sull'assetto edilizio del territorio. L'intervento in questione, per costante giurisprudenza, non rientra, tuttavia, tra gli interventi di edilizia libera specificamente elencati dall’art. 6 del D.P.R. 380/2001, come sostenuto dalla ricorrente, bensì nella portata residuale degli interventi realizzabili con il regime semplificato della d.i.a. di cui all’art. 22 del D.P.R. 380/2001".
A nostro prere, la coerenza logica vorrebbe che un'opera in contrasto con gli strumenti urbanistici, vista la premessa di cui sopra, non sia sotto nessun profilo disciplinata dalle disposizioni in materia di DIA (o SCIA).
Ipotizziamo, quindi, che, in tale caso, andrebbe applicato quanto previsto dall'art. 27 del D.P.R. 380 (rimozione delle opere in contrasto con gli strumenti urbanistici).
Un po' diverso risulta però il ragionamento seguito dal TAR, il quale scrive che anche se per la realizzazione di una recinzione in rete metallica e paletti non è prescritto il permesso di costruire, ciò " appare irrilevante, atteso che l'ordine di demolizione è connesso, non solo alla mancanza del titolo edilizio, ma anche al mancato rispetto della norma del regolamento edilizio che stabilisce le altezze massime delle recinzioni, nonchè al mancato rilascio del nulla osta paesaggistico, trattandosi di opera realizzata in zona vincolata". Fino a qui il ragionamento si segue. Il TAR, però, aggiunge poi che: " Ciò premesso, anche se trattasi d’ intervento eseguibile mediante denuncia d’inizio attività, non per questo deve applicarsi al caso di specie la sanzione pecuniaria in luogo dell’ordine di demolizione. Infatti, si è già detto, non si tratta soltanto della mancanza del titolo edilizio, ma anche del contrasto dell’intervento con l’art. 56 del vigente regolamento edilizio che fissa in 1,80 mt. l’altezza massima delle recinzioni.
L’art. 37, ultimo comma, del D.P.R. n. 380 del 2001 fa infatti salva l’applicazione dell’art. 31 dello stesso D.P.R. (relativo all’ordine di demolizione) anche nel caso di mancata denuncia d’inizio attività".
In verità, nel caso in esame non appare applicabile la normativa in materia di DIA (o SCIA), proprio perchè l'opera è in contrasto con gli strumenti urbanistici.
L'unico modo per uscire dalla contraddizione logica ci sembra sia, dunque, quello di invocare l'applicazione dell'art. 27 del DPR 380/2001 e non degli artt. 37 e 31.
Dario Meneguzzo
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