Art. 10 bis L. 241/90: è illegittimo respingere una domanda per motivi diversi da quelli indicati nella comunicazione dei motivi ostativi, ma…
Nella sentenza n. 1104 del 2012, già allegata al post precedente, il TAR esamina anche la questione del rapporto tra la comunicazione dei motivi ostativi di cui all'art. 10 bis della L. 241/90 e il provvedimento di diniego, precisando che il diniego non può fondarsi su motivi diversi da quelli indicati nella precedente comunicazione dei motivi ostativi.
Scrive il TAR: "si ritiene fondata la censura avanzata dalla ricorrente con la quale si è dedotta la violazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990. Infatti, il profilo della violazione della L.R. 24/1985 non era stato indicato nella nota del 13.12.2010, con la quale erano stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Pertanto, la conclusione del procedimento con un provvedimento fondato su presupposti diversi o ulteriori rispetto a quelli enunciati nel preavviso di rigetto, appare porsi in violazione della ratio dell’art. 10 bis della L. 241/1990, che è quella di garantire la piena partecipazione dell’interessato al procedimento al fine di prevenire il rischio di contenziosi".
Nonostante questo, però, il TAR non h accolto il ricorso, perchè la domanda non era stata respinta dal comune solo per un motivo (quello appunto non indicato nel preavviso di rigetto), ma anche per altre ragioni, le quali, invece, erano state indicate nella precedente comunicazione dei motivi ostativi.
Insomma, la riposta era viziata, ma non in modo tale da viziare l'intero diniego.
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