Le piazze sono beni culturali a prescindere dalla specifica dichiarazione di interesse culturale
Come emerge dal combinato disposto dell’art. 10, c. 1 e 3, D. Lgs. 42/2004 (secondo cui: “1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché' ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro , ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico” e “3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse”) e dall’art. 10, c. 4, lett. g), D. Lgs. 42/2004 secondo cui: “4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a) (...) g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico”, appare chiaro ed incontrovertibile che anche le piazze sono da considerarsi ex lege beni culturali.
Quanto esposto è altresì confermato dalla Direttiva 11.10.2012 del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, concernente “l’esercizio di attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale” la quale chiaramente afferma che: “in ogni caso, anche tutte le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani per i quali non sia stato emanato un puntuale provvedimento di vincolo, ma appartenenti a soggetti pubblici e realizzate da oltre settanta anni, sono comunque sottoposte interinalmente all’applicazione del regime di tutela della Parte Seconda del Codice”.
La recente giurisprudenza amministrativa e costituzionale, infatti, correttamente riconduce le piazze pubbliche (realizzate da oltre settant’anni) alla categoria dei beni culturali, indipendentemente dall’avvio del procedimento di verifica e dalla specifica dichiarazione di interesse culturale prevista dall’art. 13 del D. Lgs. 42/2004 (a tal fine si veda: Cons. Stato, sez. VI, 24.01.2011, n. 482 secondo cui: “Ai sensi del comma 1 dell'art. 10, d.lg. n. 42 del 2004 le piazze pubbliche sono " beni culturali " in quanto complesso appartenente ad un ente pubblico territoriale, onde non è richiesto che siano fatte oggetto di apposita dichiarazione di interesse storico-artistico, al fine di rientrare nella sfera di applicazione della relativa legislazione”; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 01.03.2013, n. 307 secondo cui: “Dall'art. 10 comma 4, lett. g), Codice dei beni culturali e del paesaggio discende la riconduzione ex lege alla categoria dei beni culturali delle piazze pubbliche, appartenenti all'ente territoriale e realizzate da oltre settant'anni, che presentano interesse artistico e storico, indipendentemente dall'avvio del procedimento di verifica e dalla specifica dichiarazione di interesse culturale prevista dal successivo art. 13 del Codice, con la conseguente immediata applicazione del regime di tutela disciplinato dalla parte seconda del Codice”; Corte cost., 08.07.2010, n. 247).
dott. Matteo Acquasaliente
-
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!