Quando spetta alla Giunta comunale fissare i criteri per l’occupazione del suolo pubblico?

24 Apr 2013
24 Aprile 2013

La Giunta comunale del Comune di Venezia, recependo i criteri previsti dal regolamento comunale disciplinate il “Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche” approvato con delibera del Consiglio comunale del 08.09.199 n. 35, procedeva - con la deliberazione del 03.04.2009 n. 132 - alla revoca delle concessioni comportanti le occupazioni del suolo pubblico ed alla conseguente gara pubblica per la loro riassegnazione.

Il T.A.R. Veneto, sez. III, con la sentenza del 16 aprile 2013 n. 581, giunge ad affermare che le determinazioni de qua spettano alla Giunta comunale laddove a monte vi sia una determinazione consiliare che fissa i criteri: “Quanto alla prima doglianza, attinente alla incompetenza della giunta comunale, il Collegio non può che richiamare la giurisprudenza in base alla quale ai sensi dell’art. 42, comma 1, del T.U. n. 267/2000 “il Consiglio comunale, organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo, ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali ad emanare: “a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48 comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi”.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa dal quale il Collegio non ravvisa valide ragioni per discostarsi se è vero che in base al combinato disposto dei richiamati artt. 42 e 48 del T.U. Enti Locali la competenza regolamentare spetta all’organo consiliare, mentre alla Giunta tale competenza è attribuita solo per la limitata materia dell’ordinamento degli uffici e dei servizi, è altrettanto vero che quest’ultima può approvare atti che siano espressione di autonomia normativa laddove a monte vi sia un provvedimento consiliare che abbia prefissato in modo preciso e chiaro i principi da seguire.

Allora sulla scorta delle predette argomentazioni non sussiste, nella fattispecie in esame, come già affermato da questo stesso Tribunale nella sentenza n. 1754/2007, la dedotta incompetenza in quanto l’art. 5 del Regolamento C.O.S.A.P., approvato con delibera del Consiglio Comunale, demanda espressamente ai Consigli di Quartiere la formulazione dei “criteri in base ai quali concedere le occupazioni permanenti di pubblici esercizi legate al commercio” per individuare “i luoghi ove si intende favorire, limitare o escludere l’occupazione di suolo pubblico e le attività da incentivare o da disincentivare attraverso lo strumento dell’occupazione di suolo pubblico”. E del resto tale scelta, a differenza di quanto affermato dalla società ricorrente, non risponde tanto alla logica della delega, quanto piuttosto a quella della sussidiarietà verticale secondo la quale la regolamentazione dell’interesse pubblico è tendenzialmente affidata all’organo più vicino allo stesso.”(cfr. questa sezione, n.597/09)”.

Il Collegio sottolinea altresì l’importanza della partecipazione dei soggetti interessati atteso che: “La partecipazione alla procedura si configura dunque quale opzione necessaria ai fini della conservazione del bene della vita già in godimento, una volta che la cessazione anticipata sia stata disposta da un atto di pianificazione volto alla riassegnazione delle concessioni mediante procedure di evidenza pubblica.( Sent. n. 1356/2013 Cons.St.sez V)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 581 del 2013

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