Quesiti per il commento del prof. Barel alla L.R. 50 del 2012 in materia di commercio

15 Feb 2013
15 Febbraio 2013

Il prof. Bruno Barel, in collaborazione con l'avv. Guido Zago e altri funzionari regionali, sta preparando un commento alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, recante "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella regione del Veneto".

Il commento, che verrà pubblicato entro due-tre settimane,  sarà allegato al Corriere del Veneto, così come è stato fatto con le leggi sul Piano Casa.

Ancora per una settimana circa (e, quindi, all'incirca fino a sabato 23 febbraio 2013) è possibile inviare domande al prof. Barel e al gruppo di lavoro, alle quali verrà data risposta nel libro in corso di pubblicazione.

Le domande possono essere inviate, utilizzando la funzione "Commenta..." sotto il presente post.

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10 replies
  1. Daniele says:

    Il Consiglio dei Ministri svoltosi il 26 febbraio 2013 ha esaminato ventiquattro leggi regionali e delle province autonome su proposta del Ministro per gli Affari Regionali, il turismo e lo sport.

    Nell’ambito di tali leggi, il Consiglio ha deliberato l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale delle seguenti:

    4) Legge Regione Veneto n. 50 del 28/12/2012 “ Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto” in quanto contenente alcune disposizioni in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione;

    5) Legge Regione Veneto n. 55 del 31/12/2012 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante” in quanto contenente alcune disposizioni in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), della Costituzione;

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  2. Ing. Andy Marchiori says:

    Un comune ha un PAT vigente prima dell’entrata in vigore della nuova Legge 50.
    Il Comune ha sottoscritto con dei privati un Accordo Preliminare di Pianificazione interessante un’area di circa 80.000 mq. all’interno della quale è prevista tra l’altro una grande Struttura di vendita di mq.8.000 ( si precisa che l’area nel vecchio P.R.G. aveva destinazione agricola), l’intervento previsto nell’Accordo di Pianificazione è stato inviato alla Commissione VAS per valutare l’assoggettabilità dell’intervento alla VAS stessa, il parere della Commissione non è ancora stato evaso.
    Tutto questo è stato avviato prima dell’entrata in vigore della L. 50 .
    Il P.I. che doveva recepire l’Accordo non è ancora stato adottato.
    La domanda è la seguente:
    – L’area in oggetto può essere considerata “ area giĂ  classificata idonea per l’insediamento di grandi strutture di vendita dallo strumento urbanistico vigente alla data di entrata in vigore della L. 50 “ e quindi è applicabile l’art. 21 comma 4?
    Grazie

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  3. Alessandra says:

    L’art. 26 della L.R. 50/2012 disciplina le strutture di vendita a rilevanza regionale.
    Dalla lettura dell’articolo sembra che la competenza del procedimento, per tali strutture, sia in capo alla Regione.
    E infatti:
    comma 2: “Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti ad un accordo di programma … anche in variante urbansitica…”
    comma 3: “… la Regione indice una conferenza di servizi …”
    comma 5: “L’accordo è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale …(e)… sostituisce l’autorizzazione commerciale”.
    Come si pongono le previsioni di questo articolo nei confronti del DPR 160/2010 che stabilisce:
    a) all’art. 2 che “è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale…” (quindi non la Regione, ma il Comune)
    b) all’art. 8 che “sono escluse dall’applicazione del presente articolo (approvazione di progetto con contestuale variante urbanistica) le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore” (cioè, le varianti allo strumento urbanistico non possono essere conseguite ai sensi del DPR n. 160/2010, ma lo possono essere ai sensi della L.R. n. 50/2012)?

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  4. arch. Claudio Calderato says:

    AttivitĂ ”commerciali” ammissibili all’interno delle aree di servizio.
    In Relazione alla nova L.R. sul commercio vorrei porre l’attenzione di come sia particolare la disciplina che governa la possibilitĂ  di “integrare” la vendita di carburanti con attivitĂ  collaterali (commerciali), all’interno delle Aree di Servizio.
    In riferimento alla L. 133/08 sono state abolite da parte del governo centrale le limitazioni alla possibilitĂ  di raggruppare in un area di servizio attivitĂ  collaterali che abbiano come fine la calmierazione dei prezzi al litro dei carburanti alla pompa. La Regione Veneto a differenza di come hanno fatto le regioni limitrofe pone un limite di 30 mq massimo per le attivitĂ  tipo ristorazione, tavola calda o fast food, mentre non vi sono limitazioni per quel che concerne pasticcerie gelaterie ecc, ecc.
    Orbene risulta paradossale che non vi siano limitazioni alla vendita di Briosche mentre ve ne siano alla vendita del famoso panino di fast food! Tra l’altro piĂą consono al concetto di “mordi e fuggi” tipico delle stazioni di servizio.
    La Regione Veneto in relazione alla liberalizzazione dello stato ha abrogato un solo articolo della propria L. del 2007 intervenendo anche in modo limitativo con propria delibera. Ma l’effetto di calmierazione dei prezzi alla pompa come si vuole raggiungere?

    Grazie

    Arch. Claudio Calderato

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  5. emanuela says:

    Buongiorno. La mia è una visione da urbanista, quindi le pongo casi pratici.

    Un comune che ha il PAT in cui è stato dimensionato il commerciale su ciascun ATO.
    Il dimensionamento viene calcolato in mq (che può essere o in generici mq o riferito alla Superficie lorda di pavimento per commerciale / direzionale (mq)). I PAT indicano per le zone produttive/commerciali esistenti una generica voce “consolidato produttivo”, per le espansioni possono arrivare a definire le specifiche destinazioni d’uso.
    Il PI, che scende di scala, si trova in seguito a dover adeguare la normativa del PRG alle disposizioni del PAT e alle norme che nel frattempo sono entrate in vigore, e negli anni sicuramente le esigenze valide fino a qualche anno fa mutano e necessitano di flessibilitĂ . La domanda è: come si rapporta la L. 50/1012 con in dimensionamento del PAT che sicuramente se letto “letteralmente” spesso non permette l’insediamento di medie strutture di vendita da 1500/2500, soprattutto se il PAT non aveva considerato gli ambiti da riqualificare per strutture esistenti ex produttive che potrebbero aver bisogno di cambio d’uso a commerciale (verificati gli standard) o la possibilitĂ  di insediamento di commerciale nei centri storici?
    Il dimensionamento del PAT può essere ragionevolmente superato o interpretato alla luce delle norme sopraggiunte? Se, come dagli interessanti discorsi del Dott. Lucato al convegno, si dovesse pensare alla variante al PAT, la flessibilità ammessa dalla L. 50 si scontrerebbe con i tempi di redazione di questo tipo di varianti, sia gestite dalla Regione, sia dalle Province.

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  6. Maria Gabriella Schiavoni says:

    Le richieste per il mutamento del settore merceologico da “non alimentare a grande fabbisogno di superficie” ad alimentare e non alimentare presentate alla fine del 2012, sono assoggettate all’art. 28, comma 2, parte seconda, della LR 50/2012 (ovvero alla LR 15/2004) o all’art. 19, comma 3, della LR 50/2012 (ossia alla nuova legge)?
    Tenga presente che, per il territorio della provincia di Vicenza, gli obiettivi di sviluppo per i settori alimentare e non alimentare sono esauriti.

    E qualora la richiesta riguardi una diversa ripartizione dei settori merceologici autorizzati (non alimentare a grande fabbisogno di superficie, alimentare e non alimentare) che preveda l’eliminazione del grande fabbisogno di superficie e la nuova configurazione nei settori alimentare e non alimentare, senza incremento di superficie?

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  7. Daniele says:

    L’Art. 13 – SostenibilitĂ  territoriale e sociale – della L.R. 50/2012 prevede:
    1. Al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità territoriale e sociale, gli interventi relativi alle grandi strutture di vendita non ubicate all’interno dei centri storici sono subordinati alla corresponsione di un onere aggiuntivo calcolato in una percentuale non superiore al 30 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria, posto a carico del soggetto privato in fase di rilascio dell’autorizzazione commerciale, con vincolo di destinazione alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio di cui al presente Capo.
    2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per la determinazione e la corresponsione dell’onere di cui al comma 1, nonché i criteri di riparto fra comune e Regione.

    L’art. 35 della LR 11/2004 prevede altresì che:
    Art. 35 – Perequazione urbanistica.
    1. La perequazione urbanistica persegue l’equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.
    2. Il piano di assetto del territorio (PAT) stabilisce i criteri e le modalità per l’applicazione della perequazione urbanistica.
    3. Il piano degli interventi (PI), i piani urbanistici attuativi (PUA), i comparti urbanistici e gli atti di programmazione negoziata attuano la perequazione disciplinando gli interventi di trasformazione da realizzare unitariamente, assicurando un’equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dall’intervento, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d’uso assegnate alle singole aree.
    4. Ai fini della realizzazione della volumetria complessiva derivante dall’indice di edificabilitĂ  attribuito, i piani urbanistici attuativi (PUA), i comparti urbanistici e gli atti di programmazione negoziata, individuano gli eventuali edifici esistenti, le aree ove è concentrata l’edificazione e le aree da cedersi gratuitamente al comune o da asservirsi per la realizzazione di servizi ed infrastrutture, nonchĂ© per le compensazioni urbanistiche ai sensi dell’articolo 37.

    La lettura “letterale” delle due norme sembra far rilevare due tipologie di “perequazioni”:

    – L’art. 13 della L.R. 50/2013 ancora la corresponsione di un onere aggiuntivo calcolato in una percentuale non superiore al 30 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria, posto a carico del soggetto privato in fase di rilascio dell’autorizzazione commerciale.
    Che l’onere aggiuntivo sia correlato all’autorizzazione commerciale parrebbe confermato anche dalla separazione guiridica e temporale dei due titoli prevista dall’art. 19, comma 6, ove si precisa, a proposito delle grandi strutture di vendita, che:
    “6. Il rilascio dell’autorizzazione commerciale è condizione necessaria per il rilascio del corrispondente titolo edilizio, i cui presupposti sono verificati in sede di conferenza di servizi di cui al comma 5.”.
    Si tratterebbe quindi di una “perequazione legata al rilascio dell’autorizzazione commerciale, motivata dalla necessitĂ  di perseguire gli obiettivi di sostenibilitĂ  territoriale e sociale.

    La seconda tipologia perequativa, collegata invece a monte in sede di previsione urbanistica di PAT e PI sembrerebbe ancorata, come prevede l’art. 35 della L.R. 11/2004 – non citato nè esplicitamente derogato dalla L.R. 50/2012 – perseguirebbe l’equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.

    Si chiede quindi di chiarire se tale lettura “letterale” delle due leggi regionali, nel silenzio della L.R. 50/2012, sia corretta e se quindi sia legittima l’applicazione dei due diversi regimi perequativi, la cui entitĂ  deve comunque rispettare parametri di sostenibilitĂ  economica e ragionevolezza.

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  8. Daniele says:

    La legge regionale 50/2012 prevede che ai fini della predetta legge si intendono per:
    Art. 3, comma 1, lett. b)
    “- superficie lorda di pavimento:la superficie di pavimento complessiva dell’edificio, esclusi i muri perimetrali, riferita all’attivitĂ  di commercio;”
    Dato atto che il dettato normativo precisa che la valenza delle definizioni di cui all’art. 3 rileva “Ai fini della presente legge …” e non prevale quindi, come invece in taluni casi esplicitato nella precedente L.R. 15/2004, sulle previsioni dei Piani Urbanistici vigenti, ci si chiede quale rilevanza concreta abbia detta previsione di legge, posto che tale definizione non si ritrova nè viene utilizzata in altra parte del testo legislativo.
    Si chiede altresì in caso di diversa interpretazione se, e sulla base di quali valutazioni interpretative, si possa ritenere che la definizione di “superficie lorda di pavimento:la superficie di pavimento complessiva dell’edificio, esclusi i muri perimetrali, riferita all’attivitĂ  di commercio” sia immediatamente applicabile in sede di esame delle istanze di titolo abilitativo edilizio e commerciale.

    Rispondi
  9. Daniele says:

    L’art. 5 – Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attivitĂ  collettive, a verde pubblico o a parcheggi – del DM 1444/68 – al punto 2 prevede:
    2) nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantitĂ  minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metĂ  destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all’art. 18 della legge n. 765); tale quantitĂ , per le zone A) e B) è ridotta alla metĂ , purchĂ© siano previste adeguate attrezzature integrative.
    Il successivo art. 6. Mancanza di aree disponibili – prevede che:”l Comuni che si trovano nell’impossibilitĂ , per mancanza di aree disponibili, di rispettare integralmente le norme stabilite per le varie zone territoriali omogenee dai precedenti articoli 3, 4 e 5 debbono dimostrare tale indisponibilitĂ  anche agli effetti dell’art. 3, lett. d) e dell’articolo 5, n. 2 della legge n. 765″.

    L’art. 21, commi 5 e 6, della L.R. 50/2012 prevede che:
    5. In deroga a quanto previsto dal comma 2 e dal comma 3, le medie e grandi strutture di vendita possono essere insediate nei centri storici, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa, anche attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale.
    6. Ai fini dell’insediamento degli esercizi commerciali, le dotazioni di parcheggi pubblici o privati ad uso pubblico, anche in deroga alle previsioni di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni:
    a) per le medie e grandi strutture di vendita situate nei centri storici sono definite da apposita convenzione con il comune, anche con riferimento agli accessi ed ai percorsi veicolari e pedonali;

    In relazione alla deroga prevista per le grandi strutture di vendita nei centri storici, segnatamente per la dotazione dei parcheggi, si chiede se il limite minimo di parcheggi che deve necessariamente prevedere la convenzione, in deroga alla L.R. 11/2004, sia costituito dalle previsioni del D.M. 1444/68 (tale quantità, per le zone A) e B) è ridotta alla metà, purché siano previste adeguate attrezzature integrative) stanti i limiti inderogabili stabiliti dal DM.
    A tal fine si rileva come l’art. 31 della L.R. 11/2004 si limiti, in modo indifferenziato, a stabilire relativamente al commercio e direzionale, mq. 100 ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento (senza riduzioni per i centri storici). Prevede invece che:”Il PAT può aggregare gli standard di cui al comma 3 e ridefinirne le quantitĂ  in relazione agli ambiti territoriali omogenei (ATO), alle necessitĂ  del contesto in cui l’intervento si colloca, al tipo di intervento e alle esigenze espresse dalla collettivitĂ .”
    Si chiede conseguentemente di chiarire, anche in rapporto gerarchico tra la legislazione nazionale e regionale, quale sia il limite entro il quale devono essere dimensionati i parcheggi in centro storico:
    a) Per i parcheggi privati pertinenziali di cui alla legge 122/89 e succ. modificaz. (1 mq. ogni 10 mc.);
    b) Per i parcheggi costituenti standards minimi di cui al DM 1444/68 per l’attivitĂ  commerciale;
    c) Per i parcheggi di pertinenza dell’attivitĂ  commerciale richiesti per l’esecizio dell’attivitĂ  medesima.

    Rispondi
  10. Daniele says:

    L’art. 14 – Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS) della L.R. 4/2008, nel testo attualmente vigente, stabilisce che:
    1 bis. Nelle more dell’adozione della normativa di cui al comma 1 e in attuazione dell’articolo 16, ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica”, come modificato dall’articolo 5, comma 8, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia” convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106:
    a) i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali non assoggettati a Valutazione ambientale strategica (VAS) e gli accordi di programma, sono sottoposti a VAS, solo nel caso in cui prevedano progetti o interventi sul territorio riconducibili agli elenchi contenuti negli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    b) sono sottoposti a VAS i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali giĂ  sottoposti a VAS, qualora prevedano la realizzazione di progetti o interventi di cui agli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non previsti o non valutati in sede di approvazione del piano urbanistico di cui costituiscono attuazione.
    Il Decreto Legislativo 152/2006, allegato IV, sottopone a screening la costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ed i parcheggi pubblici qualora prevedano piĂą di 500 posti auto.
    La legge regionale 50/2012, all’ Art. 22 – Requisiti ambientali e viabilistici – stabilische che:
    1. Alle grandi strutture di vendita si applica la vigente disciplina di cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione ambientale” e successive modificazioni e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di semplificazione e unitarietà dei procedimenti, con riferimento alle seguenti tipologie progettuali:
    a) grandi strutture aventi superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati, assoggettate alla valutazione di impatto ambientale (VIA);
    b) grandi strutture aventi superficie di vendita compresa tra 2.501 e 8.000 metri quadrati, assoggettate alla procedura di verifica o screening.
    2. I provvedimenti di cui al comma 1 costituiscono il presupposto per il rilascio dell’autorizzazione commerciale e del titolo edilizio relativo alla struttura di vendita.
    Si chiede pertanto di conoscere se, qualora un PUA preveda la collocazione di una grande struttura di vendita – non prevista o non valutata ai fini della VAS in sede di approvazione del piano urbanistico di cui costituiscono attuazione – rientrante nella disciplina di cui all’art. 22 della L.R. 50/2012, sia necessario espletare per detto PUA la procedura di screening VAS prima della sua approvazione da parte della Giunta Comunale.

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