A proposito di impianti radio base
Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 28 marzo 2014 n. 409 si occupa di numerose questioni relative alle basi radio: “Risulta dirimente constatare l’inapplicabilità dell’art. 20 delle NTA agli impianti radio base di cui si tratta e, ciò, considerando come dette opere costituiscano, per un costante orientamento giurisprudenziale – oltre che in attuazione di un espresso dettato legislativo (ai sensi degli art. 86 e 87 del D.Lgs. 259/2003) -, delle opere primarie di interesse pubblico che, in quanto tali, non sono suscettibili di essere equiparate agli edifici.
3.1 Va rigettata, altresì, l’eccezione di irricevibilità nella parte in cui si sostiene che parte ricorrente non avrebbe provveduto a disporre un’impugnazione autonoma dell’art. 39 comma 2 n. 7, delle NTA, a seguito della pubblicazione, avvenuta nell’Ottobre 2012, della delibera consiliare che ha introdotto la disposizione di cui si tratta.
3.2 Sul punto va rilevato come costituisca espressione di un principio consolidato (Cons. Stato Sez. V, 16-04-2013, n. 2094) quello in base al quale ..” mentre le disposizioni dirette a regolamentare l'uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi che in via immediata (come le norme di c.d. zonizzazione, la destinazione di aree a soddisfare gli standard urbanistici, la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo) stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata devono essere impugnate immediatamente, dal canto loro, le prescrizioni di dettaglio, contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale comunale che, per la loro natura regolamentare, sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo, possono formare oggetto di censura in occasione della impugnazione di quest'ultimo (Conferma della sentenza del T.a.r. Veneto - Venezia, sez. II, n. 1341/2011)”.
3.3 Ne consegue come sia possibile respingere le eccezioni preliminari sopra ricordate.
4. Per quanto concerne il merito del ricorso è possibile accoglierlo, ritenendone fondato il terzo motivo.
4.1 Risulta sul punto dirimente constatare come il provvedimento di rigetto sia motivato con riferimento ad unica argomentazione, in quanto riferita all’asserito contrasto dell’intervento di cui si tratta con l’art. 39 comma 2 punto 2.7 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, nella parte in cui prevede che le stazioni di radio base per reti di telefonia mobile, e in genere gli impianti di tele radiocomunicazioni, possono essere installati esclusivamente nelle zone e negli “spazi pubblici”.
4.2 Detta disposizione deve ritenersi in espresso contrasto con l’art. 86 del D. Lgs. 259/2003, laddove consente che le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture possono essere relative sia a proprietà pubbliche, quanto a proprietà private.
4.3 La disposizione dell’art. 39, così come interpretata dal Comune di Montebelluna, ha, allora, l’effetto di introdurre una disposizione diretta a circoscrivere l’installazione degli impianti in questione, solo ed esclusivamente a determinate aree del territorio comunale, aree queste ultime adibite, solo ed esclusivamente, a “spazi pubblici a servizio della residenza …ovvero nelle zone per attrezzature di interesse generale” e, in ciò, contravvenendo espressamente al disposto legislativo di cui all’art. 86, nella parte in cui include le aree private tra quelle in cui la realizzazione di detti interventi è del tutto ammissibile.
4.4 Va, altresì, rilevato come questo Tribunale ha già avuto modo di rilevare l’illegittimità di quelle disposizioni che circoscrivono detti interventi alle sole aree di proprietà comunale (per tutti si veda T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, 08-11-2005, n. 3869 e TAR Veneto del 2004, n. 4045) e, ciò, in attuazione di una disposizione che attribuisce all’installatore la facoltà di individuare l’area, pubblica o privata, dove installare l’impianto.
4.5 E’ inoltre necessario ricordare come costituisca orientamento altrettanto consolidato (T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, 13-03-2012, n. 99) quello in base al quale sono da ritenersi illegittime quelle disposizioni che introducono delle limitazioni generiche e generalizzate di localizzazione degli impianti di cui si tratta”.
dott. Matteo Acquasaliente
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