25 Ottobre 2023
Il Consiglio di Stato, con precipuo riferimento alle ipotesi di ristrutturazione abusiva, ex art. 33 del d.P.R. n. 38072001, rimette all’Adunanza Plenarie alcune interessanti questioni in materia di cd. fiscalizzazione dell’abuso.
Il Collegio si chiede se l’applicazione dei valori previsti dalla l. n. 392/1978 (cd. legge sull’equo canone) debba essere ancora al momento di realizzazione dell’opera, a quello della denuncia dell’abuso o a quello in il Comune scopre la difformità e, soprattutto, se tale valore debba essere attualizzato alla data di realizzazione dell’abuso o al momento di pagamento della relativa sanzione.
In attesa del pronunciamento, si auspica che l’Ad.Pl. possa fornire alcuni chiari criteri interpretativi anche nelle differenti ipotesi previste dall’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 relativo alle parziali difformità oggetto di cd. fiscalizzazione.
Sul punto, mi sia consentita una considerazione.
Nell’ordinanza di rimessione il Consiglio di Stato ricorda, in via incidentale, che, secondo la più recente giurisprudenza (cfr. sentenza CdS n. 3671/2023), la cd. fiscalizzazione sulle parziali difformità dovrebbe sempre essere applicata dai Comuni ai sensi del d.m. 18.12.1998, ovvero in base all’ultimo decreto emesso in esecuzione dell’art. 22 l. n. 392/1978, a prescindere dalla data di materiale esecuzione dell’abuso, ovvero se antecedente o meno al 31.12.1975.
E ancora, il Consiglio di Stato ritiene che tale valore andrebbe sempre attualizzato alla data di irrogazione della sanzione.
La spiegazione di ciò sarebbe quella di impedire, per il privato, di lucrare, a danno della collettività , del mero decorso del tempo, corrispondendo una somma esigua: “si perverrebbe alla paradossale e non accettabile conclusione di consentire a colui che ha commesso l’abuso di lucrare effetti vantaggiosi dall’inerzia dell’Amministrazione nel perseguire l’abuso stesso”.
Personalmente, nutro dubbi sulla correttezza di tale ragionamento, come evidenziato dal TAR Torino n. 598/2022, oggetto del gravame suddetto.
Spesso e volentieri, infatti, gli attuali proprietari degli immobili abusivi che non possono essere sanati, ma che devono essere fiscalizzati, ex art. 34 del d.P.R. n. 380/2001, sono assolutamente incolpevoli dinanzi a difformitĂ edilizie, a volte anche lievi, commesse dai precedenti venditori e/o da parenti ormai defunti e/o da terzi soggetti.
Se così è, l'esigenze di giustizia sociale perseguita dal Consiglio di Stato nella summenzionata decisione non avrebbe dovuto portare, forse, ad una conclusione differente?
Al Massimo Organo della Giustizia Amministrativa l’ardua sentenza.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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