Il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità dell’esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 95, co. 1, lett. d d.lgs. 36/2023, del consorzio stabile e di una sua impresa consorziata, che partecipi in via autonoma, nell’ipotesi in cui il presidente del consiglio di amministrazione del primo sia anche amministratore della seconda, dovendo considerarsi le offerte come provenienti da un unico centro decisionale.
Sebbene incomba sulla Stazione appaltante, che disponga l’esclusione ai sensi della norma succitata, l’accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale d’imputazione delle offerte, sulla base di indici presuntivi concreti, non è richiesta anche la prova che il collegamento fra i concorrenti sia poi pervenuto a risultati effettivi in relazione ai contenuti delle offerte e all’artificiale condizionamento degli esiti della gara.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Salerno ha affermato che il principio di equivalenza ha alla sua base fondamentali e non eludibili esigenze di tutela concorrenziale e trova applicazione indipendentemente da espressi richiami contenuti negli atti di gara, in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica. La valutazione può essere effettuata anche dalla commissione di gara in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis.
La norma ISO:45004, pur non inglobando una certificazione di qualità, contiene “linee guida” equivalenti a un requisito di “processo”, atti a garantire standard di sicurezza sul lavoro. Il rispetto dei processi di valutazioni indicati nella ISO:45004 è funzionale al riconoscimento dei requisiti per ottenere la certificazione regolata dalla norma ISO:45001. La commissione di gara è tenuta a richiedere, valutare e motivare l’eventuale giudizio di non equivalenza tra i requisiti “di processo” inglobati nella norma ISO:45004 e quelli correlati al possesso della certificazione ISO: 45001.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che la dir. 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione osta a che il legislatore nazionale possa prorogare unilateralmente, mediante disposizioni legislative entrate in vigore dopo la data limite per la trasposizione di detta direttiva, la durata di concessioni di servizi e, in tale occasione, quale contropartita, in primo luogo, aumentare l’importo di un canone fissato forfettariamente e dovuto da tutti i concessionari interessati, indipendentemente dal loro fatturato, in secondo luogo, mantenere un divieto di trasferimento dei loro locali e, in terzo luogo, mantenere un obbligo di accettare tali proroghe al fine, per i concessionari suddetti, di essere autorizzati a partecipare a qualsiasi futura procedura di riattribuzione di tali concessioni.
Dalla dir. 2014/23 UE discende l’obbligo della P.A. aggiudicatrice di disapplicare la normativa recata dall’art. 1, co. 1047 l. 205/2017, con l’effetto di procedere con immediatezza all’indizione delle gare e il potere potere/dovere della medesima P.A. di rideterminare le condizioni di un rapporto di concessione, qualificabile come rapporto di fatto, in modo da garantire l’equilibrio dell’originario rapporto, tenendo conto di vantaggi e svantaggi per tutte le parti, in modo onnicomprensivo e a condizione di reciprocità.
Nel caso di specie, un’associazione rappresentativa dei concessionari del bingo e un concessionario per l’esercizio del gioco del bingo avevano impugnato il diniego espresso dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli sull’istanza di rideterminazione del canone concessorio, avanzata per porre fine allo stato di gravissima difficoltà economico-finanziaria e di sostanziale carenza di liquidità, dovute sia all’emergenza legata all’epidemia da COVID-19, sia all’aumento del canone concessorio mensile dovuto ai sensi dell’art. 1, comma 1047 cit., nella parte in cui, modificando il comma 636 dell’art. 1 l. 147/2013 ne aveva innalzato la misura, già peraltro oggetto di aumento con la previsione recata dall’art. 1, co. 934 l. 208/2015. Sono state accolte le domande riferite all’obbligo di disapplicazione e revisione dei rapporti in essere al fine di ricondurli in equilibrio, in conseguenza della disapplicazione del regime ex lege di proroga automatica per contrasto con il diritto dell’UE, anche attraverso l’esercizio di poteri in via provvisoria e interinale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che il certificato di esecuzione dei servizi non è idoneo a dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale, qualora non vi sia prova della veridicità del contenuto del certificato stesso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TRGA Trento ha affermato che, qualora lo strumento urbanistico sia sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS), per dimostrare la sussistenza dell’interesse a ricorrere non è sufficiente lamentare vizi e irregolarità concernenti il procedimento di VAS, ma occorre dimostrare che le determinazioni lesive siano causalmente riconducibili in modo decisivo alle preliminari conclusioni raggiunte in sede di VAS, evidenziando in quale modo tali conclusioni abbiano concretamente inciso sul regime impresso ai suoli.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Napoli ha affermato che la delibera consiliare di revoca dalla carica di presidente del Consiglio comunale deve essere motivata, non sul venir meno del rapporto di fiducia politica con la maggioranza, bensì in relazione al cattivo esercizio della funzione istituzionale, legato alla persistente violazione dei doveri di ufficio e alla compromissione dell’imparzialità della carica. Il vizio motivazionale non può ritenersi sanato richiamando stralci di dichiarazioni di voto rese dai consiglieri durante il dibattito, in assenza di una contestualizzazione temporale e di un riscontro documentale delle condotte asseritamente negligenti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede di parere su ricorso straordinario, ha affermato che il programma triennale dei lavori pubblici è uno strumento avente una precipua connotazione finanziaria e natura programmatica e, per il suo contenuto e le sue finalità, è normalmente inidoneo a incidere direttamente sulla posizione giuridica soggettiva dei singoli, a meno che non contenga specifiche previsioni immediatamente lesive. È pertanto inammissibile la domanda di annullamento proposta nei confronti del programma triennale del Comune, per carenza di lesività del medesimo.
La natura programmatica del programma triennale dei lavori pubblici non muta in riferimento alle specifiche procedure di project financing e, nelle fasi successive, qualora intervenga una dichiarazione di pubblico interesse del progetto presentato dal promotore, non sussiste per la P.A. alcun obbligo di dar corso alla procedura di gara per l’affidamento della concessione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che permane il potere decisionale della P.A. anche dopo che sia spirato il termine per la conclusione del procedimento di accertamento di conformità ex art. 36 T.U. Edilizia, potendo quindi esprimersi a favore della sanatoria nonostante l’avvenuta formazione del silenzio-rigetto.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha ritenuto proporzionato il provvedimento inibitorio di una SCIA per la realizzazione di una recinzione, posto che risultava essere l’unico modo per preservare l’area in vista della realizzazione dell’opera pubblica (consistente in un marciapiede).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Con la l. 15 gennaio 2026, n. 4 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 15 del 20.01.2026), in vigore dal 21.01.2026, è stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili.
In parallelo, con il d.lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 15 del 20.01.2026), in vigore dal 04.02.2026, è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.
Tale d.lgs. 5/2026 – che introduce importanti modifiche al d.lgs. 199/2021 – è consultabile al link:
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