Con il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione del 4 agosto 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 180 del 05.08.2026), è stato approvato il modello di documento d’identità provvisorio di cui all’art. 11, co. 3 d.l. 108/2026, non ancora convertito in legge, secondo cui, fino al 31 dicembre 2027, nei casi di urgenza, il Sindaco, nelle more del rilascio della carta di identità elettronica (CIE), può rilasciare un documento d’identità provvisorio di validità non superiore a sei mesi, non rinnovabile, conforme al modello adottato con il decreto in parola; all’atto del ritiro della CIE, il documento provvisorio sarà restituito al Comune.
Nel caso di specie, emergeva la parziale difformità di un immobile, con struttura portante in muratura di tufo, rispetto al progetto originario del 1950, con riferimento alla distribuzione interna delle stanze e all’asserita mancanza del titolo edilizio che legittimasse un presunto ampliamento volumetrico nel cortile posteriore.
Per vero, la natura di costruzione cd. scatolare sembrava escludere la possibilità di un ampliamento successivo.
Nel 1951 i funzionari del Comune, previo sopralluogo, come espressamente previsto dalle norme illo tempore vigenti, rilasciavano l’abitabilità e non riscontravano alcuna difformità.
Nel 2018, il proprietario dell’immobile riceveva un diniego di sanatoria da parte del Comune e un successivo ordine di non proseguire le opere dichiarate in una CILA.
Il TAR Bari, in accoglimento del ricorso del privato, ha annullato gli atti comunali.
Al tempo della realizzazione delle violazioni edilizie vigeva l’art. 26 l. 1150/1942, ai sensi del quale il potere officioso di repressione demolitoria era riconnesso alla presenza di un PRG e veniva per lo più interpretato all’epoca come discrezionale. In tal senso deponeva pure il testo originario dell’art. 32 l. 1150/1942, specie con riferimento al potere officioso di demolizione e ripristino.
L’art. 33, co. 1, nn. 2-3 l. 1150/1942 stabiliva che i Comuni dovessero con regolamento edilizio provvedere, in armonia con le disposizioni contenute nella citata legge e nel testo unico delle leggi sanitarie, a dettare norme sulla presentazione delle domande di licenza di costruzione o trasformazione di fabbricati e sulla compilazione dei progetti di opere edilizie e la direzione dei lavori di costruzione in armonia con le leggi in vigore.
Nella specie, il regolamento edilizio comunale prescriveva di presentare una documentazione edilizia sommaria, abbastanza lontana dalla minuta descrizione, dalla cartografia e dalla progettazione completa tipica delle costruzioni più moderne, che viene realizzata con applicativi informatici evoluti e strumenti di misurazione dotati di alta precisione (laser).
Successivamente, l’art. 6 l. 765/1967, di modifica dell’art. 26, co. 1 l. 1150/1942, estendeva il potere di repressione edilizia anche alle difformità rispetto ai semplici programmi di fabbricazione o ai regolamenti edilizi; tuttavia, per le opere realizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge ponte, si poteva procedere entro cinque anni.
Il TAR ha affermato che vige in materia di sanzioni amministrative edilizie il fondamentale principio del tempus regit actum, cosicché i regimi repressivi dell’attività edilizia non assentita nelle forme di legge, per come via via “rafforzati” nella legislazione succedutasi nel tempo, valgono per il futuro (art. 11 Preleggi) e non per le opere realizzate antecedentemente alla loro introduzione, peraltro coerentemente alla natura amministrativa sanzionatoria di siffatte misure repressive (cfr. art. 25, co. 2 Cost.; artt. 1 e 12 l. 689/1981; art. 2, co. 1 c.p.) e al presupposto principio di legalità.
Con riferimento ai proprietari degli immobili, che non siano anche gli autori delle difformità edilizie o presunte tali, gli accertamenti sono condotti dalla P.A., anche a mente dell’art. 43, co. 1, d.P.R. 445/2000, secondo cui le PP.AA. sono tenute ad acquisire d’ufficio tutti i dati e i documenti che siano in loro possesso.
Per gli immobili risalenti nel tempo, il cd. stato legittimo dell’immobile deve ricavarsi, anche in via indiziaria, dal coacervo dei titoli e atti di assenso o documenti, amministrativi e tecnici, coevi alla costruzione, non già distintamente e atomisticamente considerati, bensì nel loro complesso apprezzati (cfr. art. 9-bis, co. 1-bis d.P.R. 380/2001).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con la l. 16 luglio 2026, n. 134 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 173 del 28.07.2026), in vigore dal 12.08.2026, sono state approvate disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d’arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali stranieri, durante la permanenza in Italia per l’esposizione al pubblico.
Con la l. 16 luglio 2026, n. 132 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 172 del 27.07.2026), in vigore dall’11.08.2026, la Repubblica riconosce il giorno 11 ottobre di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra, periti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star, silurato da un’unità della Marina tedesca nell’Oceano Atlantico il 2 luglio 1940. In occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati è osservato un minuto di silenzio dedicato ai 446 italiani periti nel naufragio dell’Arandora Star.
Il TAR ha esaminato un caso nel quale il Consiglio Comunale ha deciso di non demolire, ai sensi dell’art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001, un immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale.
Il Comune, con una deliberazione consiliare dopo aver valutato “l’inesistenza di contrasti con rilevanti interessi urbanistici e ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico”, ha disposto il mantenimento dell’opera abusiva, ritenendo di “poter derogare alla regola che prevede la demolizione del fabbricato”.
Nella medesima delibera, in particolare, l’Ente ha sottolineato che “il mantenimento del fabbricato [sarebbe stato] compatibile sotto tutti i profili esaminati: urbanistico, ambientale, paesaggistico e idrogeologico”, ravvisando, al riguardo, la sussistenza di “un rilevantissimo interesse pubblico […] in considerazione della mancanza di alloggi da destinarsi alle esigenze abitative”.
I ricorrenti, confinanti con l'immobile de quo, contestavano con plurime argomentazioni la scelta del Comune per asserita violazione dell’art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001, sostenendo che in mantenimento dell'immobile abusivo potesse avvenire solo in casi straordinariamente eccezionali.
Il Comune aveva motivato la sua scelta sulla base della grande richiesta di alloggi (adeguatamente documentata) da parte della popolazione.
Il TAR ha respinto il ricorso, anche alla luce di una sentenza della Corte Costituzionale del 2018.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Nel caso di specie, si scopriva che un immobile soggetto al vincolo paesaggistico presentava alcune difformità edilizie, nonché dei corpi di fabbrica e degli accessori mai autorizzati.
Il Comune spiccava un’ordinanza di demolizione, impugnata dal proprietario.
Nel frattempo, il medesimo proprietario aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita per l’immobile in parola.
Il promissario acquirente, venuto a sapere delle contestazioni edilizie, esercitava il recesso dal contratto preliminare, deducendo l’inadempimento del promittente venditore, con specifico riferimento alla clausola contrattuale che imponeva la conformità tra stato di fatto, planimetrie catastali e planimetrie depositate presso il Comune, nonché l’obbligo di rimuovere ogni eventuale difformità. Il recesso, a sua volta, determinava l’instaurazione di un giudizio civile, volto alla declaratoria di risoluzione del contratto preliminare e alla condanna del proprietario alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c.
Il promissario acquirente svolgeva anche un intervento ad opponendum nel processo amministrativo avente ad oggetto l’ordinanza di demolizione.
Il TAR Veneto ha dichiarato inammissibile tale intervento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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L’art. 8 delle N.T.A. del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) stabilisce che le Amministrazioni competenti alla redazione degli strumenti urbanistici e delle varianti verificano le condizioni di pericolosità idraulica del territorio per le aree non mappate che siano: a) soggette a “dissesto idraulico” per effetto di studi riconosciuti dai competenti organi statali o regionali, di consorzi di bonifica o per effetto di specifiche previsioni urbanistiche; b) affette da documentato allagamento da corso d’acqua o costiero anche in assenza di studi o specifiche previsioni urbanistiche.
Nel caso esaminato dal TAR Veneto i ricorrenti avevano impugnano i progetti relativi a nuove viabilità comunali, sostenendo che, essendo l’area in questione non mappata (cioè priva dell’attribuzione di una determinata classe, rispettivamente, di rischio e pericolo), l'articolo 8 delle NTA del P.G.R.A. prevede che le Amministrazioni debbano compiere una verifica della pericolosità idraulica, cosa che nel caso esaminato non è stata effettuata.
Il TAR ha respinto il ricorso, precisando che nessuno degli strumenti urbanistici cui i ricorrenti si riferiscono qualifica l’area come soggetta a “dissesto idraulico”, che è il solo tipo di dissesto contemplato dall’art. 8 delle N.T.A..
E infatti il P.A.T. qualifica l’area come esondabile e/o a pericolo di ristagno idrico, e né il P.T.C.P. né il P.A.T.I. qualificano l’area come soggetta a dissesto idraulico.
Manca, dunque, il presupposto, primo e imprescindibile, per assoggettare la variante urbanistica impugnata al percorso procedimentale di cui all’art. 8 n.t.a. del P.G.R.A.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il TAR Veneto ha dichiarato l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune sull’istanza presentata dal privato, ai fini dell’approvazione del progetto unitario previsto dagli strumenti urbanistici comunali per la propria area.
Il progetto unitario è assimilabile ad un PUA, o a un permesso di costruire (PdC) convenzionato: sebbene di regola le scelte di pianificazione generale, vertendo in merito all’esercizio di potestà discrezionali della P.A., non siano avviabili su istanza di parte e quindi non siano coercibili con il rito del silenzio, vi sono particolari casi nei quali sussiste l’obbligo del Comune di provvedere alla ripianificazione dell’area, quando essa riguardi la destinazione da conferire alle cd. zone bianche, tali divenute a seguito della decadenza di vincoli destinati all’esproprio, nonché quando il privato solleciti la definizione di una pianificazione attuativa, specie quando essa può essere proposta su istanza di parte.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Una sentenza del TAR ha esaminato un caso nel quale il Comune ha ricalcolato dopo otto anni il contributo di costruzione a suo tempo pagato per un permesso di costruire, sostenendo che la corretta interpretazione della normativa comunale sul punto fosse diversa da quella all'epoca ordinariamente seguita dal Comune.
Il TAR, però, ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento per violazione del principio dell'affidamento.
Il TAR ha affermato che, in via generale, l’amministrazione può rideterminare o correggere il contributo anche successivamente – soprattutto in caso di errore di calcolo ovvero di errata applicazione di tariffe o parametri – stante la prevalenza dell’interesse pubblico alla corretta quantificazione di una prestazione patrimoniale imposta, di carattere non tributario; tuttavia, non può disconoscersi che, nella fattispecie, vi sia stato un affidamento meritevole di tutela per via del pagamento integrale del contributo in precedenza liquidato, del lungo lasso di tempo trascorso (otto anni), e di una interpretazione consolidata della normativa comunale in materia che non appare affatto illogica (all'epoca il Comune aveva seguito una delle due possibili interpretazioni delle proprie norme, scritte non proprio tanto bene).
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, laddove un muro tra fondi a dislivello abbia funzione sia di contenimento, sia di confine dei fondi, ai sensi dell’art. 887 c.c. il proprietario del fondo a monte risponde dell’eventuale abusività del muro stesso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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