19 Febbraio 2025
Nel caso di specie, il Comune spiccava un’ordinanza di demolizione per l’edificazione di un’abitazione in zona vincolata e senza alcun titolo edilizio.
Il privato invocava l’art. 54 cod.pen. (Stato di necessità ), quale causa di giustificazione dovuta allo stato di necessità abitativo, inerente alle sue peculiari condizioni personali e familiari.
Il TAR Veneto ha respinto il motivo di ricorso, affermando come non venisse in rilievo alcuna punibilità personale, bensì la sanzione ripristinatoria reale, che prescinde dall’accertamento del dolo o della colpa o dall’eventuale stato di buona fede del proprietario rispetto alla commissione dell’illecito.
L’eccezione del privato è più interessante di quel che sembra, perché secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza penalistica, le cd. scriminanti – qual è lo stato di necessità – rendono lecita la condotta rispetto all’intero ordinamento giuridico (senza che rilevi l’elemento soggettivo dell’agente, poiché le scriminanti operano in maniera oggettiva).
E in effetti, la Corte di cassazione penale risolve il problema escludendo (pressoché in radice) l’applicabilità dello stato di necessità (abitativa) nei confronti degli abusi edilizi, per mancanza del requisito dell’inevitabilità del pericolo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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