Ordinanza di demolizione e nudo proprietario con usufruttuario autore dell’abuso
Il TAR Veneto ha affermato che è legittima l’ordinanza di rimozione di opere abusive diretta anche al nudo proprietario.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che è legittima l’ordinanza di rimozione di opere abusive diretta anche al nudo proprietario.
Post di Alberto Antico – avvocato
Nel caso di specie un Comune, dopo aver denegato un’istanza di condono, spiccava un’ordinanza di demolizione contro gli abusi edilizi.
I privati eccepivano la pendenza di un’altra istanza di condono, presentata dal direttore lavori dell’epoca di realizzazione dell’abuso.
Il TAR Veneto ha negato che la repressione dell’abuso edilizio dovesse essere sospesa, poiché la domanda in questione era stata presentata dal direttore dei lavori a solo titolo personale e precauzionale, per fruire dei benefici penali di cui all’art. 38, co. 5-6 l. 47/1985.
Tanto è vero che l’istanza, in realtà, risultava archiviata per morte del presunto reo.
Post di Alberto Antico – avvocato
Nel caso di specie, nel corso dell’istruttoria per un permesso di costruire in sanatoria, il Comune ammetteva di non trovare le precedenti pratiche edilizie riferite al fabbricato in esame; rispondeva al privato anche a distanza di anni; denegava infine la sanatoria senza chiarire se avesse nel frattempo rinvenuto gli atti, che il privato diligentemente aveva cercato di reperire per conto suo.
Il TAR Veneto ha stigmatizzato “la superficialità istruttoria e il disinteresse verso ogni forma di leale cooperazione con il privato odierno ricorrente, finanche nella stessa ricerca degli atti d’ufficio necessari a far chiarezza sulla vicenda azionata. Quanto sopra in aperta violazione dei canoni collaborativi ora prescritti in modo esplicito dall’art. 1 comma 2 bis della legge 241/90 ma comunque ben presenti anche in precedenza come principi fondanti di ogni attività pubblicistica”.
Il diniego di sanatoria è stato annullato per difetto di istruttoria e di motivazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, in via eccezionale, solo qualora ricorra una delle ipotesi tassative previste dalla norma, delle quali è esclusa un’applicazione analogica.
Con riferimento al secondo codice appalti, l’art. 106, co. 1, lett. c d.lgs. 50/2016 la necessità di modifica deve essere “determinata da circostanze impreviste e imprevedibili”. Il successivo comma 10 valorizza negativamente gli errori e le omissioni di progettazione derivanti dall’inadeguata valutazione dello stato di fatto.
Il TAR ha specificato che l’istituto del preavviso di rigetto non è applicabile alla fattispecie scrutinata, caratterizzata da peculiari modalità di instaurazione del contraddittorio e da specifiche scansioni procedimentali.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che il principio di precauzione (il cui rispetto è imposto dall’art. 174 del Trattato di Roma del 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità Europea, dall’art. 191 TFUE e dall’art. 3-ter Codice dell’ambiente) configura l’obbligo di comunicazione alle Autorità dell’esistenza di una potenziale contaminazione anche quando si tratti di elementi per i quali non sono ancora stati normativamente fissati dei valori soglia perché, come detto, non si discute di rischi puramente ipotetici e non suffragati da evidenze scientifiche ma di sostanze di cui era nota la probabile pericolosità per l’ambiente e la salute umana.
Più precisamente, in presenza di sostanze “non tabellate” la nota 1 della tabella di cui all’All. 5, Parte IV, Titolo V del Codice dell’ambiente, stabilisce che “in Tabella sono selezionate, per ogni categoria chimica, alcune sostanze frequentemente rilevate nei siti contaminati. Per le sostanze non esplicitamente indicate in Tabella i valori di concentrazione limite accettabili sono ricavati adottando quelli indicati per la sostanza tossicologicamente più affine”.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il T.A.R. cerca di definire i contorni giuridici della figura del provvedimento di ammonimento, ex art. 8 del d.l. n. 11/2009.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. Veneto ricorda che, salvo le ipotesi eccezionale di autotutela doverosa, la scelta di annullare d’ufficio un atto/provvedimento amministrativo è sempre discrezionale, anche in presenza di dichiarazioni false.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. diclina il principio del risultato che, ora, è codificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, ma che costituisce un principio immanente dell’ordinamento giuridico.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. si sofferma sulle coordinate ermeneutiche che devono essere seguite per l’applicazione del bando di gara e della lex specialis, prestando particolare attenzione ai requisiti minimi (essenziali) che dovevano essere posseduti a pena di esclusione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto ha ricordato che la scelta del tracciato e le caratteristiche tecnico-costruttive di un’opera pubblica costituiscono espressione di una discrezionalità tecnica.
Post di Alberto Antico – avvocato
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