Il giudizio di anomalia dell’offerta

13 Giu 2025
13 Giugno 2025

Il TAR Catania ha affermato che nelle gare pubbliche il giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta ha natura globale e sintetica, costituendo espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale, riservato alla P.A., che è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato della Commissione di gara che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta.

Il G.A. può sindacare le valutazioni della P.A. sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci.

Nell’ambito del contraddittorio che va assicurato nel sub-procedimento in questione, a fronte dell’immodificabilità dell’offerta economica nel suo complesso, sono tuttavia modificabili le relative giustificazioni, e in particolare sono consentite giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l’offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell’aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto.

Le singole voci di costo possono essere modificate per sopravvenienze di fatto o normative che comportino una riduzione dei costi o per originari comprovati errori di calcolo o per altre plausibili ragioni.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Pubblici appalti: la possibilità di variare la soglia di anomalia delle offerte fino all’aggiudicazione anche nel caso di inversione procedimentale (art. 108, co. 12 d.lgs. 36/2023)

13 Giu 2025
13 Giugno 2025

La Corte costituzionale ha dichiarato la compatibilità con la Costituzione dell’art. 108, co. 12 d.lgs. 36/2023 (cd. terzo codice appalti), che prevede la possibilità di variare la soglia di anomalia delle offerte fino all’aggiudicazione anche nel caso di inversione procedimentale.

La questione era stata sollevata dal TAR Napoli, nel contesto di una gara d’appalto da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, avvalendosi dell’inversione procedimentale, che consente di esaminare le offerte economiche prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità e di capacità degli offerenti (art. 107, co. 3 del codice). Applicando il principio di invarianza, che determina l’immodificabilità della soglia di anomalia solo dopo il provvedimento di aggiudicazione (art. 108, co. 12 del codice), la P.A. aveva proceduto due volte alla determinazione della soglia di anomalia: la prima, a seguito dell’apertura delle offerte economiche (avendo fatto ricorso all’inversione procedimentale); successivamente, in ragione della mancata regolarizzazione della documentazione presentata da taluni partecipanti.

Secondo la Consulta, il fatto che il principio di invarianza della soglia di anomalia sia previsto anche nel caso di gare con inversione procedimentale non si pone in contrasto con il principio di buon andamento. Infatti, qualora nel corso della gara con inversione procedimentale non fosse più consentita, dopo l’apertura delle offerte economiche, la modifica della soglia di anomalia, la possibilità di selezionare la migliore offerta potrebbe risultare eccessivamente compromessa. Ciò in quanto la Stazione appaltante potrebbe trovarsi costretta, nonostante la gara non si sia ancora conclusa, a mantenere ferma una graduatoria in cui sono presenti operatori economici che, non avendo dimostrato il possesso dei requisiti di idoneità, non avrebbero potuto partecipare alla gara.

Le Stazioni appaltanti hanno l’obbligo di introdurre nelle gare con inversione procedimentale adeguati rimedi – ad esempio, il sorteggio delle imprese da sottoporre a verifica dei requisiti – volti a tutelare il rispetto della par condicio tra i concorrenti e, dunque, la libera competizione. Ciò riduce il rischio che alcuni partecipanti cerchino di accordarsi per condizionare l’esito del controllo sul possesso dei requisiti e, per tale via, l’aggiudicazione della gara. Tra l’altro, eventuali condotte illecite delle imprese, che decidano di accordarsi nel corso di una gara al fine di far conseguire un vantaggio a una di esse, sono oggetto di specifiche sanzioni, previste dalla normativa antitrust e da quella penale.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Chissà chi lo sa cos’è la ristrutturazione edilizia: il caso della demolizione con ricostruzione infedele (su diverso sedime)

12 Giu 2025
12 Giugno 2025

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (che in quella regione equivale al Consiglio di Stato) con la sentenza n. 422 del 2025, in contrasto con la giurisprudenza più restrittiva che si era formata a seguito del caso Milano, allarga molto il concetto di ristrutturazione edilizia e ritiene che sia tale una demolizione con successiva ricostruzione in una diversa area di sedime, quindi senza elementi di continuità con l'edificio di partenza.

Suggerisco di leggere l'intera sentenza, per le interessanti considerazioni che contiene, della quale riporto il passo centrale: "Dopo le innovazioni apportate all’art. 3 co. 1 lett. d) D.P.R. n. 380/2001 dall’art. 10, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 la predetta nozione è stata notevolmente ampliata, non postulando più il rispetto di tutti quei parametri originariamente ritenuti essenziali per la sua configurabilità. La norma, infatti, adesso include nella ristrutturazione edile anche la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti “con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico”.

Deve, dunque, concepirsi adesso la ristrutturazione edile secondo la rinnovata ottica desumibile dal tenore testuale della disposizione in esame volta a non vincolarla ai precedenti requisiti presupponenti una rigida “continuità” tra le caratteristiche strutturali dell’immobile preesistente e quelle del manufatto da realizzare, ivi inclusa l’area di edificazione.

La nozione di sedime richiamata nella nuova formulazione dell’art. 3 lett. d) D.P.R. n. 380/2001 è, infatti, molto generica e non riporta alcuna specificazione.

Donde, l’impossibilità di limitarne il concetto all’ambito perimetrale di un determinato lotto".

Sentenza CGARS 422 del 2025

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Ristrutturazione, ampliamento e fondi europei

12 Giu 2025
12 Giugno 2025

In materia di fondi comunitari per l’agricoltura e in vigenza della precedente formulazione di “ristrutturazione edilizia”, il TAR Veneto ha affermato che non può l’Amministrazione valutare come ristrutturazione (escludendo quindi il punteggio maggiore in sede di graduatoria) l’intervento di ampliamento che sia stato già “depurato” dei costi relativi alla ristrutturazione in senso stretto, dovendolo al contrario considerare – in parte qua – come nuova costruzione.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Uso pubblico di una strada

12 Giu 2025
12 Giugno 2025

Il TAR Veneto, per affermare l’uso pubblico di una strada, si è basato su una serie di elementi, quali il fatto che la stessa colleghi tra loro due vie pubbliche, l’utilizzo da parte della collettività locale, l’assenza di recinzioni, la sua manutenzione ad opera del Comune.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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La Soprintendenza può dichiarare bene culturale una raccolta di disegni?

12 Giu 2025
12 Giugno 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che per archivio deve intendersi un insieme di documenti conservati in modo ordinato e sotto una gestione unitaria, in modo che ciascun documento possa essere rintracciato seguendo determinati criteri logici, nonché raccolti e ordinati in complesso da un unico soggetto che ne è venuto in possesso per ragioni connesse all’attività, pubblica o privata, da esso svolta, atteso che l’archivio risponde all’esigenza di documentare tale attività. Non è perciò necessario, per aversi un archivio, un “nesso orizzontale” tra i documenti, nesso che invece caratterizza le raccolte o collezioni.
Ancorché l’art. 10, co. 3 d.lgs. 42/2004 si riferisca specificamente a raccolte di libri (lett. c) e a collezioni di oggetti (lett. e), la Soprintendenza ben può sottoporre a vincolo una raccolta di documenti (nel caso di specie, disegni): infatti, se le raccolte e le collezioni fossero soggette a tutela solo se riferite a libri o oggetti, resterebbero irragionevolmente privi di tutela documenti che, letti nel loro insieme, acquistano un particolare significato culturale e che, pertanto, è opportuno mantenere uniti.

Post di Alberto Antico – avvocato

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La richiesta di cambio del cognome

12 Giu 2025
12 Giugno 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi dell’art. 89 d.P.R. 396/2000, la valutazione del Prefetto circa l’istanza di cambio del cognome si configura come un potere di natura discrezionale, che si esercita bilanciando l’interesse dell’istante, da circostanziare nell’istanza, con l’interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona, collegato ai profili pubblicistici del cognome stesso come mezzo di identificazione dell’individuo nella comunità sociale.

Sebbene  la posizione giuridica del soggetto richiedente il cambio di cognome abbia natura di interesse legittimo e la P.A. disponga del potere discrezionale in merito all’accoglimento o no dell’istanza, a fronte di deduzioni precise dell’istante che rivendichi la tutela della propria identità personale, anche mediante l’attribuzione del nome che lo contraddistingue e identifica nella comunità, la P.A. stessa deve opporre specifiche ragioni di interesse pubblico, ostative all’accoglimento dell’istanza. Il diritto al nome è infatti tutelato dall’art. 2 Cost., in quanto afferente al diritto all’identità personale, oltre che dall’art. 7 della Carta di Nizza, entrata a pieno titolo nel diritto primario dell’UE, in forza della nuova formulazione dell’art. 6 del TUE.

È illegittimo il diniego opposto dalla Prefettura all’istanza presentata da una neocittadina italiana di origine romena che ha richiesto il cambio del cognome da nubile in favore di quello del marito - in conformità alle tradizioni e alla legislazione del proprio paese di origine - senza adeguato contemperamento degli opposti interessi e congrua motivazione circa il preponderante interesse pubblicistico al mantenimento (rectius, riesumazione) del cognome paterno; l’imposizione del cognome paterno, a fronte della ventennale spendita del cognome del coniuge e della sua identificazione personale con lo stesso, arreca infatti un vulnus al diritto all’identità personale, quale diritto della personalità intimamente inerente all’individuo.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Rischio frane e tutela

12 Giu 2025
12 Giugno 2025

Se un progetto non rientra nelle aree di fragilità a rischio frane, non può l’Amministrazione denegarlo per contrasto con le norme di tutela di quelle aree: lo ha ricordato di recente il TAR Veneto.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2025

11 Giu 2025
11 Giugno 2025

Con il d.P.C.M. 16 aprile 2025 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 132 del 10.06.2025), sono stati approvati i criteri di formazione e di riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2025.

Il decreto è consultabile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-06-10&atto.codiceRedazionale=25A03289&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

La dichiarazione di interesse culturale

11 Giu 2025
11 Giugno 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che, in pendenza del procedimento avviato ad istanza di parte per il rilascio di un attestato di libera di circolazione di beni mobili ai sensi dell’art. 68 d.lgs. 42/2004, ben può la P.A. avviare d’ufficio il procedimento di cui all’art. 128, co. 3 d.lgs. cit. per estendere anche a tali beni ritenuti pertinenziali, oltre che all’immobile al quale essi afferiscono, la dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante, con conseguente improcedibilità dell’istanza del privato.

Il termine di 120 giorni previsto dal d.P.C.M. 18 novembre 2010, n. 231 (regolamento di attuazione dell’art. 2 l. 241/1990) in relazione al procedimento di dichiarazione di interesse culturale di cui agli artt. 13 e 14 d.lgs. 42/2004 è di natura ordinatoria, con la conseguenza che, alla sua violazione, non consegue l’illegittimità dell’atto tardivo. Lo stesso dicasi per il termine di 40 giorni fissato dall’art. 68, co. 3 d.lgs. cit. per la conclusione del procedimento avviato con l’istanza di rilascio dell’attestato di libera circolazione.

L’art. 128, co. 3 d.lgs. cit. consente di estendere la tutela a beni originariamente non oggetto della stessa. Difatti, l’espressione “verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l’assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela” può essere intesa in senso plurimo, come conferma della tutela già esistente, revoca della tutela precedentemente accordata ovvero estensione della tutela oltre quella già precedentemente disposta.

La differenza tra la fattispecie ex art. 10, co. 3, lett. d d.lgs. 42/2004 e quella di cui alla successiva lett. e consiste nel fatto che, nel primo caso, per il quale il legislatore richiede un interesse “particolarmente importante”, vengono in rilievo specifici beni mobili o immobili; nel secondo, si tratta di collezioni o serie di oggetti, quindi un insieme di opere considerate come unicum inscindibile, per le quali il legislatore ha ragionevolmente preteso, a differenza del vincolo sul singolo bene, un “eccezionale interesse”.

Il giudizio per l’imposizione di una dichiarazione di interesse culturale storico-artistico particolarmente importante (cd. vincolo diretto), ai sensi degli artt. 10, co. 3, lett. a; 13 e 14 d.lgs. 42/2004, è connotato da un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa poiché implica l’applicazione di cognizioni tecnico-scientifiche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari (della storia, dell’arte e dell’architettura) caratterizzati da ampi margini di opinabilità ed è sindacabile dal G.A. esclusivamente sotto i profili della ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto.

Post di Alberto Antico – avvocato

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