4 Settembre 2023
Nel caso di specie, il privato otteneva una sentenza civile che obbligava il concessionario di una cava ad arretrarne il fronte ad una distanza “eguale di volta in volta alla profondità della cava”. La sentenza civile applicava così l’art. 891 c.c. il quale, per quanto qui di interesse, impone a chi vuole scavare fossi, se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, di osservare una distanza eguale alla profondità del fosso, la cd. distanza solonica (prevista per la prima volta dalle leggi di Solone).
L’Autorità mineraria ordinava allora al concessionario di procedere alla coltivazione della cava fino ad una distanza, rispetto ai confini, “eguale di volta in volta alla profondità degli scavi”.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato, in premessa, che la P.A. non è tenuta a conformare i propri atti alle sentenze civili rese inter alios, ma solo all’interesse pubblico, in quanto caso l’interesse minerario, ossia l’interesse a massimizzare l’utilità dell’attività mineraria, nel pieno rispetto della sicurezza statica dei luoghi interessati dall’attività ritenuta legittimamente svolta in base alle autorizzazioni rilasciate.
Per l’effetto, è conforme all’art. 891 c.c. ritenere che la distanza dal confine deve essere pari, di volta in volta, a ciascun gradone della cava e non alla sua profondità massima.
Post di Alberto Antico – avvocato
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