Linee guida ACPV per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991
Sono pubblicate nella Determinazione n. 3 del primo agosto 2012, che alleghiamo.
Sono pubblicate nella Determinazione n. 3 del primo agosto 2012, che alleghiamo.
La sentenza del TAR Veneto n. 1109 del 2012 si occupa dell'istruttoria che deve essere svolta (ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90) al fine di emanare un provvedimento di repressione di un abuso edilizio.
Nel caso specifico, il Comune si era limitato (in particolare per quanto riguarda la individuazione di un elemento decisivo come la data di commissione di un abuso edilizio) a citare le risultanze di una CTU effettuata tra le parti nel corso di un giudizio civile (del quale, peraltro, era parte anche il Comune).
Il TAR ha ritenuto il provvedimento illegittimo.
Scrive il TAR: "Lo stesso considerevole lasso di tempo (circa nove anni dall’adozione della precedente ordinanza di riduzione in pristino) avrebbe dovuto determinare il Comune nello svolgimento di un’accurata attività ispettiva, diretta a verificare lo stato dei luoghi attualmente esistente, le eventuali “variazioni” rispetto alle verifiche poste in essere in occasione della prima ordinanza e, più in generale, al compimento di quella attività preparatoria e di supporto “fattuale e tecnico” che costituisce la condizione minima, ma anche indispensabile, per l’emanazione di un provvedimento così incisivo nella sfera dei ricorrenti, quale non può non essere qualificato un’ordinanza di demolizione.
Rispetto a dette attività risulta la più totale “assenza” di quanto effettivamente realizzato dall’Amministrazione comunale.
Il provvedimento ora impugnato è unicamente fondato sui risultati di una consulenza tecnica d’ufficio, posta in essere nell’ambito di un distinto e differente giudizio civile instaurato dai ricorrenti".
Sulla GU n. 207 del 5-9-2012 è stata pubblicata la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6 del 31 maggio 2012, recante "Applicazione al DURC delle disposizioni introdotte in materia di certificazione dall'articolo 40, comma 02, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, introdotto dall'articolo 15, legge 12 novembre 2011, n. 183. (12A09668)".
Il contenuto rilevante della circolare è quello indicato nel titolo.
Il Ministro per la
pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi
Il Ministro dell'interno
Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 324
L'associazione nazionale degli urbanisti e dei pianificatori territoriali e ambientali ha organizzato un convegno, che si terrà a Marostica (VI) il 20 settembre 2012, dal titolo "Le competenze in materia ambientale nella VAS: Controllo o collaborazione istituzionale? Amministrazioni a Confronto".
La partecipazione è gratuita, ma è richiesto di comunicare l'adesione.
Ad oltre un decennio dalla Direttiva 2001/42/CE ed a pochi mesi dal Decreto Sviluppo appare importante trarre delle considerazioni sulla applicazione della VAS e sulle procedure che sono state attivate. L’ipotesi di lavoro perseguita è stata quella di offrire a diverse amministrazioni competenti un tavolo di dibattito tecnico pubblico, per riflettere su diverse filosofie di approccio e scambiare esperienze ed opinioni.
Il convegno mira a condividere tra tecnici un confronto sull’applicazione della VAS nella pianificazione in diverse realtà territoriali, specificatamente in Emilia Romagna, in Lombardia, in Trentino Alto Adige ed in Veneto, ambiti scelti sia per la tradizione nella gestione del territorio che per le significative differenze nell’applicazione della VAS.
Le competenze a cui si accenna nel titolo sono plurime (disciplinari, amministrative …), tutte facenti capo ad una architettura procedimentale differente. Così è ambiguo / ambivalente il confronto tra controllo / collaborazione, facente riferimento a diversi approcci alla VAS. Obiettivo di questo incontro è proprio quello di confrontare modelli e costruire scenari disciplinari ed amministrativi.
Si informa che il DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 (in SO n.129, relativo alla G.U. 26/06/2012, n.147) , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto le seguenti modifiche al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizi
con l'art. 13, comma 2, lettera b)) l'introduzione dell'art. 9-bis;(con l'art. 13, comma 2-bis) la modifica dell'art. 9-bis
con l'art. 13, comma 2, lettera c)) la modifica dell'art. 13, comma 1;(con l'art. 13, comma 2-bis) la modifica dell'art. 13, comma 1.
con l'art. 17-quinquies, comma 1) l'introduzione dei commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies all'art. 4.
con l'art. 13, comma 2, lettera e)) l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter all'art. 23 e la modifica dell'art. 23, commi 3 e 4;(con l'art. 13, comma 2-bis) la modifica dell'art. 23, commi 1-bis, 1-ter, 3 e 4.
con l'art. 13, comma 2, lettera a)) l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter all'art. 5,la modifica dell'art. 5, comma 3 e l'abrogazione del comma 4 all'art. 5; (con l'art. 13, comma 2-bis) la modifica dell'art. 5, commi 1-bis, 1-ter, 3 e 4. con l'art. 7, comma 3) la modifica dell'art. 59, comma 2.
con l'art. 13-bis, comma 1, lettera a)) l'introduzione della lettera e-bis) all'art. 6, comma 2;(con l'art. 13-bis, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del comma 3 dell'art. 6;(con l'art. 13-bis, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 6, comma 4.
con l'art. 13, comma 2, lettera d)) la modifica dell'art. 20, commi 1, 3,6,10 e l'introduzione del comma 5-bis all'art. 20; (con l'art. 13, comma 2-bis) la modifica dell'art. 20, commi 1,3,5-bis,6 e 10.
Il testo aggiornato del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – con evidenziate le modifiche sopra elencate è liberamente scaricabile al link:
Per comodità si allega in formato PDF il testo vigente al 31/08/2012.
Sul BUR n. 73 del 4 settembre 2012 è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale N. 1646 del 07 agosto 2012, recante: "Presa d'atto del parere n. 84 del 3 agosto 2012 della Commissione regionale VAS 'Linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo, con particolare riferimento alle ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n. 791/2009 e individuazione di nuove ipotesi di esclusione e all'efficacia della valutazione dei Rapporti Ambientali dei PAT/PATI'.
Nelle premesse della deliberazione si spiega che: "Come noto, tutti i processi pianificatori devono, sulla base della Direttiva 2004/42/CE e del D,Lgs. 152/2006 c.d. Codice Ambiente, essere accompagnati dalla procedura di VAS intesa sia quale verifica di assoggettabilità che di vera e propria valutazione.
L'impianto normativo disciplinante la VAS è stato implementato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge con modificazioni, dall'art.1 comma 1 L. 12 luglio 2011, n. 106.
La Commissione regionale VAS, istituita con la Legge Regionale n. 4/2008 art. 14, nella seduta del 3 agosto 2012 ', ha espresso il Parere n. 84 avente ad oggetto 'Linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo, con particolare riferimento alle ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n. 791/2009 e individuazione di nuove ipotesi di esclusione e all'efficacia della valutazione dei Rapporti Ambientali dei PAT/PATI'.
Con questo parere la Commissione VAS ha inteso che :
1) posto che la disposizione dell'art. 5 del c.d. Decreto Sviluppo citato, non va ad incidere sulla previsione e sulle procedure di VAS di cui al D.Lgs. 152/2006 e, quindi, sui contenuti di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 791/2009 di esplicitazione della procedura VAS nella Regione Veneto, rimangono confermati i principi fondamentali di individuazione dei piani e/o programmi da sottoporre a VAS, le relative procedure di partecipazione, consultazione, valutazione e le esclusioni.
2) sulla scorta, poi, dell'esperienza fin qui maturata dalla Commissione VAS stessa nell'esaminare e valutare i Rapporti Preliminari e i Rapporti Ambientali di PAT/PATI (Commissione che opera dal 2006 e ha valutato n. 386 Rapporti Ambientali preliminari e n. 207 Rapporti Ambientali di PAT/PATI), ha ritenuto ragionevole proporre ulteriori ipotesi di esclusione dalla verifica di assoggettabilità, in quanto trattasi di ipotesi che non determinano effetti significativi sull'ambiente in fase di loro attuazione.
3) poiché il Decreto Sviluppo incide sul rapporto tra la valutazione ambientale strategica dei PAT/PATI e quella dei suoi strumenti attuativi, in attesa di una disciplina organica anche legislativa, e al fine di evitare duplicazioni di valutazioni, con gliinevitabili maggior tempi e costi, ha individuato due indirizzi operativi.
Pertanto, si propone di prendere atto del Parere della Commissione Regionale VAS − Autorità Ambientale individuata dall'art. 14 della LR 4/2008, per la valutazione ambientale strategica di Piani e/o Programmi, n. 84 del 3 agosto 2012, Allegato A alla presente deliberazione e parte integrante della stessa, al fine di fornire agli operatori del settore siano essi soggetti proponenti che professionisti, alcune linee di indirizzo volte sia alle ipotesi di esclusione dalla procedura VAS sia alla coordinamento delle valutazioni tra diversi strumenti pianificatori/urbanistici, alla luce del c.d. Decreto Sviluppo".
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