Il dott. Riccardo Renzi ha redatto una nota sul limite massimo di sottoscrizioni nelle elezioni regionali tra legalità, certezza del procedimento ed equilibrio tra diritti, in commento alla sentenza Cons. Stato, sez. V, 6 novembre 2025, n. 8651.
Il TAR Brescia ha affermato che in un appalto avente ad oggetto il servizio di notifica di verbali e di recupero crediti relativi alle sanzioni amministrative, per soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale previsto dal disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 100, co. 11 d.lgs. 36/2023, consistente nell’avere realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari servizi analoghi per un determinato importo, occorre avere svolto proprio servizi di riscossione, cioè di incasso delle somme di cui alle sanzioni amministrative, che richiede la iscrizione in apposito albo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede cautelare, ha affermato che l’obbligo di restituzione al proprietario, previa rimessa in pristino, di un immobile detenuto e trasformato da una P.A. senza averlo legittimamente espropriato, ma con facoltà di acquisirlo ex nunc in base all’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, qualora sussistano preminenti esigenze di interesse pubblico, si configura sotto il profilo dogmatico, come una “obbligazione facoltativa” (una res in obligatione, duae autem in facultate solutionis).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 13 novembre 2025 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 270 del 20.11.2025), è stata dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi per i venti forti verificatisi nella Regione Veneto, Provincia di Verona, il 1° e il 2 settembre 2025.
Con il d.l. 21 novembre 2025, n. 175 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 271 del 21.11.2025), entrato in vigore il 22.11.2025, sono state approvate misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il TAR Veneto ribadisce che l’acquisizione gratuita dell’area su cui insiste l’abuso edilizio è conseguenza ex lege della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione nel termine prescritto dall’Amministrazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che l’accertamento dell’inottemperanza si limita a verificare il mancato adempimento all’ordine demolitorio, non aprendo così una nuova fase interlocutoria con i privati (in assenza di alcuna valutazione discrezionale dell’Ente); è irrilevante pertanto che lo stesso non sia stato trasmesso ai soci illimitatamente responsabili di una società.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Palermo ha affermato che il presupposto essenziale affinché possa configurarsi l’acquisizione gratuita è la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione dell’immobile abusivo da parte del titolare del bene, entro il termine di 90 giorni fissato dalla legge, cosicché, salvo casi eccezionali di impossibilità, l’effetto traslativo della proprietà avviene ipso iure e costituisce l’effetto automatico della mancata ottemperanza all’ingiunzione a demolire da parte dei soggetti che vi erano tenuti entro il precisato arco temporale. L’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell’art. 31, co. 3 d.P.R. 380/2001, ha natura dichiarativa e comporta - in base alle regole dell’obbligo propter rem – l’acquisizione ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il privato demoliva un preesistente fabbricato e lo ricostruiva sine titulo, aumentando la volumetria.
Rimasta inottemperata l’ordinanza di demolizione, disposta dal Comune l’acquisizione gratuita dell’edificio di risulta, il privato chiedeva che fosse acquisita solamente l’area ove atterrava la nuova volumetria e non quella ove sorgeva la preesistenza.
Il TAR Palermo ha dissentito.
L’intera opera, come accuratamente descritta nell’ordinanza di demolizione, è espressione di uno ius aedificandi preteso e non legittimato da alcun titolo edilizio. La circostanza che parte dell’opera abusiva sia stata realizzata a seguito di demolizione di una precedente costruzione non assume alcun significato in ottima di qualificazione dell’abuso che ha coinvolto l’intero edificio con il quale si è realizzato anche un significativo ampliamento rispetto all’originale edificazione. Il complesso della volumetria abusiva, correttamente, deve comprendere entrambe le realtà materiali in quanto nulla di ciò che è stato realizzato sull’area è legittimato da un titolo edilizio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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