Regione veneto: indicazioni tecniche in materia sismica per l’applicazione del decreto Salva Casa 69/2024
Pubblichiamo il documento della Regione Veneto sul punto
Pubblichiamo il documento della Regione Veneto sul punto
La ripetitività nel tempo di eventi organizzati dalla stessa società, nonché la loro durata oltre le 24:00 ovvero per più giorni, non potrebbe permettere di considerarla un’attività temporanea, ma – al contrario – un’attività imprenditoriale avente carattere di stabilità e continuità.
Lo ha affermato il TAR Veneto.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto rileva che, ai fini del consumo di suolo, è preferibile limitare l’attività impropria alla ditta che ha richiesto e ottenuto l’autorizzazione, piuttosto che permettere l’insediamento di altre ditte nell’area. Questo alla luce degli obiettivi di recupero delle aree naturali alla loro destinazione originaria.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Sardegna ha affermato che non appare consentito al G.A. – per evidenti motivi di ragionevolezza – imporre l’esibizione di atti e documenti di cui la P.A. dichiari, sulla base di circostanze oggettive e specifiche e sotto la propria responsabilità, di non essere in possesso, alla luce del principio ad impossibilia nemo tenetur. Del resto, non si può imporre alla P.A. la prova del fatto negativo della non detenzione di documenti. Al cospetto di una dichiarazione espressa della P.A. di inesistenza di un determinato atto, non vi sono margini per ordinare l'accesso, rischiandosi altrimenti una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto, che si profilerebbe, dunque, come inutiliter data.
Post di Alberto Antico – avvocato
Con la l. 25 novembre 2024, n. 177 (pubblicata in G.U., Serie Generale n. 280 del 29.11.2024), che entrerà in vigore il 14.12.2024, è stata approvata la riforma in materia di sicurezza stradale, nonché una delega al Governo per la revisione del Codice della strada (d.lgs. 285/1992).
La legge è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/11/29/24G00199/sg.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto evidenzia che la normativa sulle attività produttive in zona impropria (per la precisione agricola) è da qualificarsi come eccezionale e dunque non perpetrabile ad infinitum, correndo altrimenti il rischio di una zonizzazione fuori dalla sua sede naturale (la pianificazione urbanistica).
In particolare, oltre alla sostituzione di una nuova azienda a quella originaria per cui era stata rilasciata la variante, è vietato anche l’insediamento di una nuova attività accanto a quella originaria, in quanto aumenterebbe il carico urbanistico creando una zona produttiva di fatto.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ha evidenziato che, nel caso di un’attività produttiva in zona impropria, il Comune non potrebbe ordinarne la cessazione anche se di fatto la stessa è già stata, a livello di strumento urbanistico, dichiarata insuscettibile di ampliamento e/o espansione, potendo la stessa essere conservata fino alla sua cessazione naturale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto rileva che per potere classificare come volume tecnico uno spazio dedicato ad accogliere gli impianti serventi una costruzione principale è necessario che sussistano contemporaneamente due requisiti: quello della consistenza volumetrica del tutto contenuta del vano (senza che quindi comporti un aumento del carico urbanistico) nonché l’assenza di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale del volume.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che, per distinguere tra la qualificazione della piscina quale nuova opera edilizia, ovvero invece quale pertinenza, non ci si deve affidare ad astratte affermazioni di principio, ma è necessario esaminare, volta per volta, le specifiche caratteristiche e dimensioni delle opere in scrutinio. Allo scopo, ha fornito la sua personale interpretazione, che ha ritenuto testualmente di “propo[rr]e al dibattito giurisprudenziale”.
L’installazione di una piscina di non rilevanti dimensioni, nonché realizzata in una proprietà privata a corredo esclusivo della stessa, rientra nell’ambito delle pertinenze e non integra violazione né degli indici di copertura né degli standard, atteso che non aumenta il carico urbanistico della zona e che i vani per impianti tecnologici sono sempre e comunque consentiti.
Quanto al requisito del corredo esclusivo, si potrà verificare se la piscina ricada o no nell’unica proprietà privata e se alla stessa si acceda da un unico ingresso.
Quanto al requisito delle non rilevanti dimensioni, il CGARS ritiene che la più appropriata unità di misura non sia il metro quadrato (ossia la superficie dello specchio acqueo), bensì il metro lineare, vale a dire la lunghezza del massimo segmento di retta percorribile da un nuotatore tra i due punti più distanti della piscina. La lunghezza massima non andrà misurata su una sponda della piscina, bensì secondo la diagonale maggiore (per le strutture quadrate, rettangolari o trapezoidali) o secondo il diametro massimo (per le strutture circolari, ellittiche, tondeggianti o, più in generale, per quelle di forma irregolare). La misura (della diagonale maggiore o del diametro massimo) che non può essere superata, né raggiunta, è quella corrispondente alla metà della metà di quella delle piscine utilizzate per uso agonistico (le cui dimensioni sono 50 m in lunghezza, 25 m in larghezza e una profondità costante di 2 m) che è di 12,50 m. Per la profondità, il CGARS ha ritenuto sufficiente una misura inferiore ai 2 m.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che il lotto edificabile è uno spazio fisico che prescinde dal profilo dominicale (ben può, cioè, essere formato da appezzamenti di terreno appartenenti a diversi proprietari e perfino tra loro non contigui) e dall’eventuale presenza di opere di proprietà pubblica, individuandosi esclusivamente sulla base degli indici edificatori previsti dalla normativa urbanistica. Solo con il rilascio della concessione edilizia il lotto edificabile viene ad essere concretamente delimitato, con definizione delle potenzialità edificatorie di un fondo, unitariamente considerato, e determinazione della cubatura ivi assentibile in relazione ai limiti imposti dalla normativa urbanistica. Un’area edificabile, già interamente considerata in occasione del rilascio di una concessione edilizia, agli effetti della volumetria realizzabile, non può più essere tenuta in considerazione come area libera, neppure parzialmente, ai fini del rilascio della seconda concessione nella perdurante esistenza del primo edificio, irrilevanti appalesandosi le vicende inerenti alla proprietà dei terreni.
Post di Alberto Antico – avvocato
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