Tolleranze costruttive ante 24 maggio 2024: come si coordina il riferimento alla “superficie utile” con il RET?

04 Dic 2024
4 Dicembre 2024

L’art. 34-bis, co. 1-bis T.U. edilizia (dopo la cd. riforma Salva Casa) potrebbe essere così sintetizzabile: per gli interventi realizzati entro il 24.05.2024, il mancato rispetto di ogni parametro delle singole unità immobiliari (ivi comprese le altezze, ecc.) non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti del X per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile di Y metri quadrati.

Il valore di X può andare dal 2% al 6%; il valore di Y è espresso in mq di superficie utile.

La superficie utile è definita dalla Definizione uniforme n. 14 del regolamento edilizio tipo (RET) in questo modo: “Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre”.

Essa è però tenuta distinta dalla superficie accessoria, di cui alla Definizione n. 15, tra cui per esempio potrebbe rientrare un garage.

L’interrogativo è: come si calcola la percentuale di tolleranza costruttiva di un’autorimessa?

Ipotesi 1: si applica la nozione di superficie utile in senso stretto. L’autorimessa non farebbe superficie utile, ma al massimo superficie accessoria. Si potrebbe dire che allora in un’autorimessa vi sono 0 mq di superficie utile, quindi si applicherebbe la lett. d-bis del comma 1-bis cit., riferita alla superficie utile inferiore a 60 mq (giacché 0 < 60) e una percentuale di tolleranza del 6%. Oppure, la mancanza di superficie utile renderebbe radicalmente inapplicabile l’intero comma 1-bis: in tal caso, rimarrebbe solo il comma 1 dell’art. 34-bis cit., che prevede la percentuale del 2%, ma allora la superficie accessoria riceverebbe un trattamento uguale a quello di una superficie utile di più di 500 mq ex comma 1-bis cit.

Ipotesi 2: si applica la nozione di superficie utile in senso lato. Si considererebbe la superficie (senza aggettivi) dell’autorimessa e, a seconda della sua estensione, si applicherebbe una percentuale dal 2% al 6%, come per le abitazioni.

Ipotesi 3: la superficie accessoria dev’essere necessariamente accorpata alla superficie utile di riferimento (sapendo che però al Catasto le autorimesse fanno “unità immobiliare” a parte). A quel punto che si fa? Si calcola la percentuale di tolleranza sulla sola superficie utile dell’abitazione di riferimento, ma poi la si può applicare anche solo all’autorimessa? Oppure si calcola la percentuale di tolleranza sulla sommatoria di superficie utile e accessoria, con possibilità di applicarla indifferentemente all’abitazione e/o all’autorimessa?

Post di Alberto Antico – avvocato

Le antenne telefoniche

04 Dic 2024
4 Dicembre 2024

Il TAR Sardegna ha affermato che l’installazione di un’infrastruttura telefonica con potenza inferiore a 10 W e dimensione dell’antenna radiante non superiore a 0,5 mq rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 35, co. 4 d.l. 98/2011 e pertanto, quanto al regime autorizzatorio, è soggetto alla sola autocertificazione di attivazione.

Per questi impianti i poteri di controllo del Comune sono limitati alla verifica dei requisiti di legge e della corrispondenza della situazione di fatto a quanto dichiarato con la autocertificazione di attivazione; non può invece il Comune stesso, nell’esercizio della sua potestà regolamentare, sottrarre alla fruibilità degli operatori del settore vaste aree del territorio senza evidenziare la sussistenza di comprovate ragioni di tutela.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Autorizzazione all’installazione dei pannelli pubblicitari

04 Dic 2024
4 Dicembre 2024

Il TAR Palermo ha affermato che la collocazione degli impianti pubblicitari commerciali su aree pubbliche urbane è vincolata dalla naturale limitatezza degli spazi disponibili all’interno del territorio comunale, ulteriormente ristretta per effetto dei vincoli sia di viabilità sia di tutela dei beni culturali gravanti sul territorio. Ciò motivava la statuizione di cui all’art. 3, co. 3 d.lgs. 507/1993 (oggi abrogato e sostituito dalla l. 160/2019), per cui ciascun Comune deve determinare, oltre la tipologia, anche la quantità degli impianti pubblicitari e approvare un piano generale degli impianti, con la delimitazione della superficie espositiva massima dei diversi tipi di impianti, definendosi con ciò un mercato contingentato.

L’art. 20 l. 241/1990 esclude dalla disciplina del silenzio-assenso i procedimenti riguardanti, tra gli altri, la “pubblica incolumità”, tra cui rientra l’autorizzazione prevista dall’art. 23 del Codice della strada, ai sensi del quale la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’Ente proprietario della strada. Il potere di disciplinare l’istallazione degli impianti pubblicitari risponde infatti alla necessità di garantire la sicurezza della circolazione stradale e quindi l’incolumità di persone e cose.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Licenza temporanea per pubblico spettacolo e compatibilità urbanistica

04 Dic 2024
4 Dicembre 2024

Il TAR Veneto evidenzia che la compatibilità urbanistico-edilizia è richiesta anche per ottenere una licenza temporanea di pubblico spettacolo.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Regolamento di Polizia Urbana e tutela paesaggistica

04 Dic 2024
4 Dicembre 2024

Il TAR Veneto ha rilevato che il Regolamento di Polizia Urbana può contenere anche disposizioni concernenti aspetti paesaggistici, seppure in senso lato (nel caso di specie, trattavasi del divieto di infiggere un chiodo al suolo), con conseguente diniego dell’autorizzazione paesaggistica.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Costruzioni e titoli edilizi

04 Dic 2024
4 Dicembre 2024

Il TAR Veneto evidenzia che la realizzazione di una platea, una colonna e una trave di copertura in cemento armato deve essere sorretta da un titolo edilizio.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Il TAR Veneto su PUA e silenzio-assenso: adozione e approvazione di un PUA

03 Dic 2024
3 Dicembre 2024

Il TAR Veneto ha affermato che, ai sensi dell’art. 20, co. 1 l.r. Veneto 11/2004, esistono due distinti procedimenti volti, l’uno, all’adozione del PUA, l’altro, all’approvazione dello stesso, con la conseguenza che decorso il termine di 75 giorni previsto dal successivo comma 4-bis, il PUA deve ritenersi adottato, mentre, in assenza degli obblighi di pubblicità previsti dal comma 3 art. cit., il piano stesso non può ritenersi approvato.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il TAR Veneto su PUA e silenzio-assenso: silenzio-assenso nell’adozione di un PUA

03 Dic 2024
3 Dicembre 2024

Nel caso di specie, il Comune sosteneva che non si fosse formato il silenzio-assenso nel procedimento di adozione di un PUA, giacché il Piano era ancora privo di alcuni degli atti e dei chiarimenti indicati nella richiesta di integrazione documentale avanzata al privato, che costituirebbero presupposti necessari per l’adozione del PUA stesso.

Il TAR Veneto ha invece ritenuto formato il silenzio-assenso.

Se si dovesse richiedere ai fini della formazione del provvedimento tacito di assenso anche l’accertamento della sussistenza dei requisiti di carattere sostanziale, oltre che formale, si dovrebbe ammettere che sia sempre necessario un provvedimento esplicito, il che escluderebbe a priori l’applicabilità e la praticabilità stessa della procedura della formazione del titolo abilitativo per silentium.

Pertanto il piano deve intendersi adottato per silenzio-assenso nonostante lo stesso possa risultare privo di qualche presupposto di carattere sostanziale, salvo il potere di autotutela o di non approvazione, ove ne sussistano i presupposti.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il TAR Veneto su PUA e silenzio-assenso: interruzione e sospensione di un termine del procedimento del piano attuativo

03 Dic 2024
3 Dicembre 2024

Il TAR Veneto ha ricordato che, in linea generale, la nozione di interruzione di un termine si distingue dalla sospensione poiché, mentre la seconda lascia in vita il termine che inizia nuovamente a decorrere dal momento in cui era stato sospeso, la prima comporta che il termine decorra ex novo, ossia dall’inizio e per l’intero.

Nello specifico ambito del procedimento amministrativo, nel sistema delineato dall’art. 2 l. 241/1990, le cause di interruzione o sospensione del termine assegnato alla P.A. per provvedere sulle istanze del privato, finalizzate all’adozione di un determinato provvedimento, sono tipiche e di stretta interpretazione. Ad esempio, in materia di rilascio del permesso di costruire, l’art. 20, co. 5 T.U. edilizia riconnette espressamente un effetto interruttivo alla prima richiesta di integrazione documentale del Comune.

In mancanza di una normativa regionale di segno contrario, la regola applicabile in via residuale ai sensi dell’art. 2, co. 7 l. 241/1990 prevede che la richiesta di integrazione documentale determina pertanto effetti sospensivi e non interruttivi del termine di conclusione del procedimento.

Il TAR ha specificato che in effetti la normativa in materia di approvazione di un PUA non prevede cause interruttive del procedimento, qualora la P.A. richieda integrazioni documentali, pertanto la richiesta del Comune ha effetti sospensivi e non interruttivi del termine procedimentale.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Detrazione fiscale di fatture Superbonus per lavori non eseguiti o ultimati: per la Cassazione è un illecito penale

03 Dic 2024
3 Dicembre 2024

Commette reato il soggetto che emette fatture in acconto, nell'ambito del Superbonus 110%, relative a lavori non eseguiti o non completati, idonee a generare un credito di imposta, monetizzabile o cedibile, ritenuto illegittimo

Post di Diego Giraldo – avvocato

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