Nel caso di specie, il Comune rilasciava un’ordinanza di demolizione citando erroneamente l’art. 34 d.P.R. 380/2001, quando in realtà dal contesto del provvedimento era chiaramente stato applicato il precedente art. 31.
Il TAR Veneto ha affermato che l’erronea indicazione degli estremi della normativa di riferimento nel provvedimento impugnato non assume rilievo in termini di legittimità, in quanto non impedisce di individuare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto sottesi al provvedimento stesso. La qualificazione del provvedimento va operata in base all’esclusiva considerazione del potere effettivamente esercitato, e non in base alla qualificazione ad esso attribuita dalle parti o alle norme in esso citate.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto precisa che l’art. 10-bis della l. n. 241/1990 non si applica nei casi di revoca del provvedimento, non trattandosi di procedimento su istanza di parte, anche se può essere che lo stesso trovi la propria fonte in una richiesta del privato. Inoltre, per poter essere considerata una mancanza “rilevante” il privato deve allegare o comunque indicare quali sarebbero stati gli elementi che avrebbe usato per contestare la comunicazione dei motivi ostativi, se la stessa fosse stata effettuata.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità della deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) che imponga al soggetto distributore del gas naturale di erogare il cd. bonus gas al venditore, ancorché il distributore si trovi in concordato preventivo: la circostanza che, per ragioni operative e di semplificazione, i benefici transitino attraverso il distributore e il venditore non implica che questi ultimi, sia pur temporaneamente, ne assumano la titolarità e, quindi, non esiste alcun credito da assoggettare alle regole concorsuali, venendo in rilievo mere poste economiche di transito da far confluire ai clienti finali, quali esclusivi titolari.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che il vincolo di inedificabilità stabilito dall’art. 96, lett. f r.d. 523/1904 ha carattere legale e inderogabile, essendo volto ad assicurare la tutela del regime idraulico e il libero deflusso delle acque pubbliche, nonché a garantire la possibilità di manutenzione e ripristino degli alvei e delle opere idrauliche. Nessuna costruzione può essere edificata, né mantenuta, a distanza inferiore a 10 metri dal ciglio di sponda o dal piede dell’argine dei corsi d’acqua pubblici, e nessun regolamento comunale può derogare a tale distanza, trattandosi di materia riservata alla competenza dell’Autorità idraulica. Ne consegue che le opere realizzate in violazione del suddetto vincolo non sono suscettibili di condono ex art. 33 l. 47/1985. Il Comune, in presenza del vincolo, non dispone di alcun margine di discrezionalità, dovendo rigettare l’istanza di condono senza necessità di ulteriori valutazioni tecniche di compatibilità.
Il vincolo idraulico sussiste anche nel caso di corsi d’acqua tombati, poiché la copertura non ne fa venir meno la natura di acque pubbliche e permane la necessità di garantire l’accesso e la manovrabilità per interventi di manutenzione o ripristino. Pertanto, anche le opere realizzate sopra o in prossimità di corsi d’acqua tombinati devono rispettare la distanza minima di 10 metri dal ciglio di sponda e la loro collocazione entro la fascia di rispetto configura violazione del vincolo di inedificabilità assoluta.
Il Comune non ha competenza a stabilire, mediante propri regolamenti, distanze inferiori a quelle fissate dall’art. 96 cit., trattandosi di limite inderogabile di diritto pubblico posto a tutela del regime idraulico. Sono pertanto illegittime e prive di effetto derogatorio le disposizioni regolamentari comunali che riducano la fascia di rispetto dai corsi d’acqua, essendo la competenza in materia riservata all’Autorità idraulica ai sensi dell’art. 2 r.d. cit.
Il rilascio del certificato di abitabilità/agibilità non produce alcun effetto sanante rispetto alle eventuali violazioni urbanistiche o edilizie, non potendo surrogare né implicare il possesso di un valido titolo abilitativo. Il certificato di abitabilità attesta unicamente la conformità dell’immobile alle norme tecniche in materia di sicurezza, igiene e salubrità, ma non incide sulla legittimità edilizio-urbanistica dell’opera.
Post di Alberto Antico – avvocato
P.S. Segnaliamo, peraltro, che a Vicenza in alcuni casi, in forza di una preventiva intesa tra Genio Civile e Comune, sono state ridotte dal Comune le distanze per alcune porzioni di specifici corsi d'acqua, esaminati in modo puntuale dai due enti con una apposita istruttoria caso per caso. Probabilmente è l'unico modo col quale è possibile derogare alle distanze in forza di normative locali.
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Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che in tema di sdemanializzazione dell’alveo fluviale, ai sensi dell’art. 946 c.c. nel testo anteriore alla l. 37/1994, la perdita del carattere demaniale dell’alveo presuppone che il corso d’acqua abbia abbandonato spontaneamente il proprio letto per cause esclusivamente naturali e che tale abbandono abbia carattere irreversibile, nel senso che sia definitivamente cessata la funzione originaria del bene di accogliere acque pubbliche. La mera deviazione del corso principale o la persistenza di deflussi naturali all’interno del vecchio letto escludono la configurabilità dell’abbandono e, conseguentemente, l’acquisto della proprietà da parte dei proprietari confinanti.
Nella specie, il TSAP ha escluso la sdemanializzazione del tratto originario di un rio, accertando che, pur dopo la deviazione per effetto di un evento alluvionale risalente nel tempo, l’antico alveo continuava ad essere interessato dallo scorrimento periodico di acque naturali provenienti da bacini idrografici minori, con conseguente permanenza della natura demaniale del bene ai sensi degli artt. 822 e 942 ss. c.c.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che in materia di demanio idrico, dopo la modifica dell’art. 947 c.c. introdotta dalla l. 37/1994, è esclusa ogni forma di sdemanializzazione tacita, potendo la perdita della natura demaniale avvenire solo mediante provvedimento espresso dell’Agenzia del Demanio. La realizzazione di opere inamovibili o trasformative del suolo demaniale da parte del concessionario, ancorché assentite, o il disuso prolungato del bene non determinano la perdita della destinazione ad uso pubblico del bene (artt. 822, 823, 829, 947 c.c.; d.P.R. 380/2001). Ne consegue che, in mancanza di un formale provvedimento di sdemanializzazione o declassificazione, il possesso di un bene demaniale da parte del privato è inidoneo all’acquisto per usucapione, essendo la relazione con la res regolata da un rapporto concessorio che esclude l’animus rem sibi habendi (artt. 1140 ss. e 1158 c.c.).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità del provvedimento dichiarativo di inefficacia della SCIA, adottato in data antecedente all’entrata in vigore della l. 91/2022 (di modifica degli artt. 3 e 10 d.P.R. 380/2001), relativa ad un intervento di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma di un immobile ricadente in area sottoposta a tutela paesaggistica, trattandosi di nuova costruzione soggetta a permesso di costruire (PdC) e non di ristrutturazione edilizia.
La presentazione di una SCIA per un intervento edilizio sottratto al suo ambito applicativo è improduttiva di effetti, non essendo perciò invocabile il relativo regime giuridico relativo al termine di decadenza dell’intervento repressivo amministrativo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che la determinazione di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, di cui all’art. 44, co. 6 d.l. 77/2021, come convertito nella l. 108/2021 (procedura speciale per alcuni progetti PNRR), come pure quella conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 4 art. cit., ricomprende il provvedimento di VIA, nel senso che include in un unico atto lo stesso e i singoli titoli abilitativi, ma non li sostituisce, con conseguente onere di autonoma e tempestiva impugnazione.
L’incidenza sul diritto di proprietà della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, quale effetto legale della determinazione, si pone su di un piano distinto e non congruente rispetto alla contestazione della mancata valutazione, sin da tale fase del complesso procedimento, di misure di prevenzione del potenziale aggravamento del rischio di incidente rilevante.
Il Consiglio ha istituito in questo senso un paragone con il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) che, pur seguendo una differente disciplina (art. 27-bis del codice dell’ambiente), individua un analogo tema di inclusione di singoli titoli autorizzatori per un’opera, che conservano dunque la loro autonomia funzionale, ciò comportandone l’onere di autonoma e tempestiva impugnazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con la l. 10 novembre 2025, n. 167 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 265 del 14.11.2025), sono state approvate misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione.
Sono altresì state concesse numerose deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie (come la navigazione, le leggi elettorali, l’istruzione, la tutela della disabilità, la protezione civile ecc.).
L'avvocato Pietro Bonso, che sentitamente ringraziamo, ci invia una nota di commento alla sentenza del TAR Veneto n. 1862 del 22 ottobre 2025 relativa alla legittimità di una SCIA in sanatoria presentata ai sensi del nuovo art. 36-bis, d.P.R. 380/2001, per legittimare un intervento di ristrutturazione (nella forma del ripristino tipologico) eseguito in parziale difformità dal Permesso di costruire.
Si legge nella sentenza: «Il cosiddetto “rispristino tipologico” non è cosa diversa o “minore” rispetto alla ristrutturazione, ma non è che una delle forme mediante le quali si esplica la ristrutturazione edilizia; e infatti, secondo la definizione recata dall’art. 3, co. 1, lett. d), D.P.R. 380/2001 “costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”. Ne deriva che non esiste un intervento di “ripristino tipologico” in sé distinto (altro e diverso) da quello di ristrutturazione, ma soltanto un intervento di “ristrutturazione da attuarsi mediante rispristino tipologico”»
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